Correzione della Fattura Elettronica su SdI

La definitività della Fattura Elettronica trasmessa comporta la necessità che eventuali successive rettifiche siano effettuate con l’emissione di note di credito. Eventualmente potrà essere riemessa una nuova E-fattura, se necessario. In caso di scarto della fattura, invece, vi è la possibilità di intervenire nei 5 giorni successivi. Correzione della Fattura Elettronica.

Come è necessario intervenire in caso di Correzione della Fattura Elettronica?

La correzione di una fattura, a partire dal 1° gennaio 2019 dovrà avvenire con una nuova procedura.

La definitività della Fattura Elettronica, come documento non modificabile dopo il suo invio fanno si che la Correzione della stessa sia possibile solo con nota di credito.

Questo aspetto è molto importante. Inviare una fattura non corretta dal 2019 porta con se l’obbligatorietà di effettuare una nota di credito. Eventualmente poi, potrà essere emessa una nuova E-fattura corretta.

Analogamente, in questo contributo, voglio analizzare anche la modalità di correzione della Fattura Elettronica in caso di scarto della stessa dal Sistema di Interscambio (SdI).

DATA DELLA FATTURA E DATA DI EMISSIONE DELLA E-FATTURA

Per le Fatture Elettroniche trasmesse tramite il canale SdI, la data della fattura coincide con la data di emissione valida ai fini fiscali.

Questo ai sensi del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018.

La coincidenza tra data della fattura e data di emissione è in deroga all’attuale normativa. In particolare mi riferisco all’articolo 21, comma 1, ultimo periodo del DPR n 633/72.

Secondo questo articolo la fattura si considera emessa nel momento in cui alternativamente avviene la consegna a mani, la spedizione per posta, la trasmissione via e-mail o la messa a disposizione su un sito web.

La rilevanza fiscale della data fattura semplifica le procedure. Infatti, consente ai fornitori di rilevare tempestivamente il debito IVA. Questo senza dover necessariamente e contestualmente trasmettere la fattura al Sistema di Interscambio.

Si pensi alle fatture differite con data “fine mese” per le operazioni effettuate nel mese. Fatture che sono ordinariamente emesse i primi giorni del mese successivo.

RICEVUTA DELLA FATTURA ELETTRONICA

In caso di esito positivo dell’invio della fattura elettronica, il fornitore riceve una “ricevuta di consegna” che contiene anche l’informazione della data di ricezione da parte del destinatario.

Nel caso in cui la fattura non sia trasmessa al cliente, il sistema rilascia al fornitore una “ricevuta di impossibilità di recapito”.

Ricevuta con la quale SdI comunica di aver messo a disposizione la fattura nell’area riservata al cliente nel sito web dell’Agenzia delle Entrate.

L’impossibilità della consegna si verifica, ad esempio se:

  • La casella PEC del cliente è satura
  • Il cliente, non censito presso il Sistema di Interscambio, non ha comunicato al fornitore i dati per il corretto indirizzamento della fattura (codice destinatario o casella PEC).

La ricevuta di consegna e anche quella di impossibilità di recapito attestano che la fattura è definitivamente emessa.

Questo evita che il fornitore debba subire conseguenze negative per l’inerzia del cliente o per inefficienze del sistema.

Da notare che il fornitore non riceve ulteriori comunicazioni, a differenza di quanto accade nel caso di fatture elettroniche trasmesse alla Pubblica Amministrazione.

Fatture per le quali la P.A. è tenuta a comunicare al fornitore l’accettazione o il rifiuto della fattura, entro 15 giorni dal suo ricevimento.

CORREZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

La definitività della fattura trasmessa, anche nel caso di impossibilità di recapito ha delle conseguenze.

Questo, infatti, comporta che le eventuali successive rettifiche debbano essere necessariamente effettuate con l’emissione di note di credito che devono transitare dal Sistema di Interscambio.

L’unica ipotesi in cui la fattura non si considera emessa è quando il canale SdI genera una ricevuta di scarto.

Ricevuta che viene emessa essenzialmente per ragioni:

  • Informatiche (es. dimensioni del file che superano quelle ammesse)
  • Di carattere formale (es. data fattura successiva alla data di trasmissione).

La fattura è scartata anche per ragioni connesse all’utilizzo della firma digitale (es. certificato di firma scaduto).

Tuttavia, è opportuno ricordare che la firma digitale rimane obbligatoria solo per le fatture elettroniche trasmesse alla P.A.

Nel caso di scarto, la fattura non è presa in carico dal Sistema di interscambio. Conseguentemente, un’eventuale nota di credito necessaria per stornare la fattura nella contabilità del fornitore non deve transitare dal canale SdI.

CORREZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA: LA DATA DI RICEZIONE DELLA FATTURA

La fattura si considera ricevuta nel momento in cui perviene all’indirizzo telematico scelto dal destinatario.

Ad esempio quando il gestore di PEC del cliente invia al canale SdI la ricevuta di consegna. Oppure nel momento in cui il cliente ne prende visione sull’area riservata, nel caso di impossibilità di recapito. Magari perché ad esempio il cliente non ha comunicato nessun indirizzo di trasmissione.

Ad esempio, una fattura con data 31 gennaio, trasmessa all’indirizzo PEC del cliente il 4 febbraio, si considera ricevuta dal cliente in febbraio.

A oggi non è ancora stato ufficialmente chiarito se il cliente possa legittimamente contabilizzare “a credito” nella liquidazione di gennaio la fattura ricevuta i primi giorni di febbraio, come avviene per prassi consolidata.

Tale approccio dovrebbe potersi considerare legittimo ai sensi del DPR 100/98. Tuttavia, qualche dubbio è sorto dopo la Circolare n. 1/2018, che ha trattato il tema della rilevanza della ricezione della fattura ai fini dell’esercizio della detrazione IVA.

Peraltro, una diversa soluzione creerebbe uno “sfasamento temporale” fra il debito rilevato dal fornitore e il credito esercitato dal cliente IVA, nel caso delle fatture emesse con data “fine mese”.

CORREZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA: NOTE DI CREDITO CELERI

A regime, il sistema della fatturazione elettronica potrà e dovrà consentire un automatismo in fase di contabilizzazione della fattura nei sistemi informativi aziendali dei clienti.

Quindi, l’approvazione della fattura sarà successiva alla sua contabilizzazione, con conseguente necessità anche lato cliente di ricevere una nota di credito per stornare le fatture errate. Magari perché ad esempio non conformi all’ordine emesso.

Lo strumento della nota di credito che transita dal Sistema di Interscambio si dovrà adottare non solo nell’ipotesi in cui variano gli elementi che concorrono alla determinazione dell’imposta dovuta.

Vedi il caso di variazioni sull’imponibile o sull’aliquota IVA esposte in fattura.

La Fattura Elettronica deve essere emessa anche nei casi in cui variano altri elementi che comunque rappresentano dati “sensibili” sotto il profilo fiscale.

Mi riferisco agli elementi obbligatori da inserire in fattura previsti dall’articolo 21 del DPR 633/72. Vedi il numero di partita IVA del cliente errata, descrizione della fattura non corretta o incompleta, e così via.

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