Credito d’imposta affitti 2022: Decreto Sostegni ter

Il Decreto Sostegni ter ripropone il credito d’imposta del 60% per le imprese del settore turistico, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. Vediamo in questo contributo a chi spetta.

Il Decreto Legge n. 4 del 27 gennaio 2022 ha previsto una nuova proroga del credito d’imposta sugli affitti degli immobili non ad uso abitativo, solo per le imprese del settore turistico, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Sarà possibile usufruire nuovamente del credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione corrisposto.

Per poter fruire del credito d’imposta affitti 2022, oltre a soddisfare determinati requisiti, è necessario aver registrato per ciascuna mensilità interessata una riduzione del fatturato o corrispettivi pari almeno al 50%. Con una FAQ pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è stato chiarito che è ammesso il credito d’imposta sui canoni di locazione, anche per i canoni pagato oltre il 30 giugno 2022, purché entro il 29 agosto 2022.

Vediamo nel dettaglio in questo contributo quali sono i soggetti che potranno beneficiare del bonus affitto 2022 e quali sono i requisiti che dovranno soddisfare.

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Credito d’imposta affitti 2022: a chi spetta?

Il credito d’imposta sui canoni d’affitto, previsto originariamente dall’art. 28 del D.L. n. 34/2020, spetta alle imprese turistiche in relazione ai mesi da gennaio a marzo 2022, come previsto dal Decreto Sostegni Ter.

Il bonus spetta per le imprese operanti nel comporta turistico, quali le strutture alberghiere, extra-alberghiere, termali, agenzia di viaggio, tour operator. Tale credito spetta a condizione che le imprese turistiche abbiano registrato una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.

La verifica deve essere effettuata su base mensile. Pertanto il bonus affitti 2022 può spettare anche con riferimento ad un solo mese agevolato per il quale si è verificato la riduzione del fatturato del 50%.

Rientrano nel credito d’imposta affitti, i contratti di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati ad attività d’interesse turistico.

Bonus affitti 2022: entità del credito

Per determinare l’entità del credito, ai canoni corrisposti, sono applicati le seguenti percentuali:

  • 60% nel caso di contratti di locazione;
  • 30% nel caso di contratti di servizi a prestazioni;
  • 30% nel caso di affitto d’azienda;
  • 50% nel caso di affitto d’azienda di strutture turistico ricettive (Casa Vacanze, Bed and Breakfast, Affittacamere, etc)

Il credito spetta in capo all’utilizzatore dell’immobile nel momento in cui avviene il versamento del canone. Pertanto, può essere usufruito il credito a decorrere dal giorno successivo del pagamento del canone dovuto.

Credito imposta affitti Decreto Sostegni ter: come si calcola il calcolo del fatturato?

Per quanto riguarda il requisito che richiede il calo del fatturato, è possibile far riferimento alla Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020. La circolare chiarisce che, per la comparazione del fatturato mensile da prendere in considerazione, è quello dei ricavi delle operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni periodiche.

Nella circolare ci si riferiva al “Bonus Affitto” per aziende e negozi in riferimento ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, ma le regole di applicazione risultano comunque valide anche per il nuovo credito d’imposta.

In sostanza, si chiariva che il calo del fatturato deve essere registrato mese per mese singolarmente. Ovvero, ad esempio, per ottenere il beneficio in relazione al mese di aprile 2022, si doveva valutare unicamente il fatturato di aprile 2019, e la stessa cosa vale per gli altri mesi.

Pertanto, per i soggetti beneficiari, l’agevolazione spetta a prescindere dall’ammontare dei ricavi registrati nei periodi precedenti.

Credito d’imposta affitti 2022: modalità di fruizione

Il credito può essere fruito mediante:

  • utilizzo in compensazione orizzontale ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997;
  • riporto a scomputo dalle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell’anno di sostenimento della spesa;
  • cessione totale o parziale del credito al locatore.

Utilizzo in compensazione

Vediamo qui di seguito quali sono le regole di fruizione del credito d’imposta affitti 2022:

  • utilizzo in compensazione orizzontale;
  • utilizzo a scomputo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell’anno di sostenimento della spesa.

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 37 dell’ 11 luglio 2022 ha approvato il codice tributo “6978”, denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione”- articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”, da indicare per l’utilizzo del credito in compensazione in F24.

La compensazione in F24 del credito non è soggetta ad alcun limite di quantitativo annuo, non trovando applicazione le soglie di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e articolo 34 L. 388/2000.

Cessione del credito

Nei contratti di locazione è ammessa la possibilità di cessione del credito d’imposta al locatore. Questo, ai sensi dell’art. 28 comma 5-bis del D.L. 34/2020, deve avvenire:

“previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone”

In caso di cessione del credito d’imposta, il conduttore ottiene uno sconto corrispondente al credito d’imposta e versa al locatore il canone decurtato del bonus trasferito a quest’ultimo.

Rispetto ai crediti d’imposta precedenti ( ad esempio il credito imposta affitti 2021), non risulta più possibile cedere il credito a soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale. In quanto, la legge permetteva tale facoltà fino al 31 dicembre 2021.

Riteniamo tuttavia opportuno, prima di procedere con la cessione, attendere puntuali chiarimenti ministeriali.

Termini per l’utilizzo

I termini per l’utilizzo del credito d’imposta affitti differiscono a seconda che il soggetto beneficiario del credito sia il locatore o il locatario:

  • per il locatore cessionario, nel caso in cui il credito appunto sia ceduto a lui, entro il 31.12 dell’anno di perfezionamento della cessione: quindi, nel caso si ceda il credito nel corso del 2022, il locatore dovrà utilizzarlo entro il 31.12.2022. Il residuo dopo tale data non è utilizzabile, né richiedibile a rimborso, né restituibile al locatario/cedente;
  • per il locatario non sono posti termini temporali.

Credito imposta affitti 2022: dati da inserire in dichiarazione

Il credito d’imposta affitti 2022 deve essere indicato nel modello dichiarativo 2023, nel quadro RS, tra gli aiuti di Stato, rigo RS401, con codice 20, tipologia di costi e non deve essere indicato l’importo.
Deve, inoltre, essere inserito nel quadro RU con codice H8, codice tributo 6920, anno 2022 (se i pagamenti dei canoni sono avvenuti nel 2022) e al rigo RU6 è inserito l’utilizzo del credito avvenuto nel corso del 2022.
Per quanto riguarda gli aspetti fiscali e contabili, il credito, che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap, né ai fini del rapporto del ROL, deve essere contabilizzato nel seguente modo:

Credito da locazioni” a “contributo in conto esercizio non tassabile”.

Autodichiarazione credito locazioni 2022

A differenza degli scorsi anni, quando il credito spettava senza dover inviare istanze o domande, per il nuovo credito d’imposta affitti 2022 è prevista una specifica procedura. Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 253466, pubblicato il 30 giugno 2022, sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotta forma di sostegno a costi fissi non coperti” della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.

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