Il DL n. 18/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, ha disposto alcune misure, tra cui il credito d’imposta per le locazioni commerciali, per contrastare l’emergenza economica e sanitaria provocata da Covid-19.
Il Decreto Cura Italia ha introdotto, una serie di misure economiche a sostegno del sistema produttivo, commerciale e professionale con l’obiettivo di sostenere il tessuto economico del nostro Paese.
In particolare, per quanto interessa ai nostri fini, per quanto riguarda il comparto immobiliare non si registrano particolari agevolazioni. Tuttavia, è da segnalare l’introduzione un’agevolazione temporanea per i soggetti che esercitano attività d’impresa nell’ambito della quale conducono in locazione un immobile in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).
Si tratta della possibilità di sfruttare un bonus sull’affitto, relativo al solo mese di marzo 2020, ma con alcune esclusioni e limitazioni.
Con la circolare 8/E del 3 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti sulle diverse misure del decreto, tra questi il credito d’imposta per le botteghe ed i negozi.
Vediamo, con maggiore dettaglio cosa prevede questa agevolazione e le istruzioni fornite nella circolare prodotta dall’Agenzia delle Entrate.
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Indice
Credito d’imposta per le locazioni commerciali
L‘art. 65 del Decreto Cura Italia, ha introdotto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Il decreto economico emanato dal Governo ha introdotto una particolare agevolazione in favore dei soggetti che esercitano attività d’impresa nell’ambito della quale conducono in locazione un’immobile della categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).
Tuttavia, come vediamo nel seguito, la norma ha previsto alcune esclusioni e limitazioni.
Quali soggetti possono applicare il bonus affitti?
La disposizione produce i suoi effetti esclusivamente nei confronti di coloro che esercitano un’attività d’impresa. Quindi, sostanzialmente, restando esclusi coloro che esercitano arti e professioni, ossia i liberi professionisti.
Il credito d’imposta trova applicazione sia gli imprenditori individuali che le società.
Il credito d’imposta non trova applicazione con riguardo alle attività commerciali che non sono state sospese, di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11.03.2020.
Quali sono le attività oggetto di sospensione dell’attività?
Sono state oggetto di sospensione dell’attività i seguenti settori:
- Le attività di commercio al dettaglio, con esclusione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del richiamato decreto;
- Le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 del richiamato decreto.
Ad esempio, le attività di ristorazione che esercitano in un locale C/1 condotto in locazione potranno usufruire del credito d’imposta, in quanto sospese dal richiamato decreto.
Un supermercato, non potrà fruire del credito d’imposta, in quanto rientra tra i soggetti esclusi dalla sospensione.
Come funziona l’applicazione del credito d’imposta per le locazioni commerciali?
Per quanto concerne gli aspetti oggettivi di applicazione, il credito d’imposta si riferisce alle “locazioni”. Non vi è alcun riferimento specifico alla tipologia di contratto di locazione, di immobili in categoria C/1.
I soggetti che esercitano un’attività d’impresa con un immobile in categoria C/1 in base ad un titolo giuridico diverso dalla locazione non spetterà alcun credito d’imposta.
Non trova applicazione l’agevolazione per gli immobili C/1 utilizzati in base ad un contratto di comodato o detenuti in proprietà (indipendentemente dalla sussistenza o meno di un eventuale mutuo per il quale viene corrisposta una rata periodica).
Nessun riferimento è stato fatto alle dimensioni dell’immobile.
Il credito d’imposta, trova applicazione per qualsiasi immobile in categoria catastale C/1, indipendentemente dalla metratura del locale oggetto di locazione.
Limitazione del credito d’imposta: categoria catastale c/1
E’ impossibile usufruire del credito d’imposta per le locazione commerciali per i soggetti che esercitano un’attività d’impresa conducendo in locazione un immobile in categoria catastale diversa dal C/1.
Ad esempio, un immobile in categoria catastale C/3 “Laboratori per arti e mestieri”.
Tale limitazione esclude molte casistiche che potrebbero trovarsi nella stessa situazione di altre imprese, invece, agevolate.
Questo è confermato nella circolare 8/E del 3 aprile 2020:
L’articolo 65 del Decreto prevede un credito d’imposta, a favore dei
soggetti esercenti attività di impresa, pari al 60 per cento delle spese sostenute per il mese di marzo 2020 per canoni di locazione purché relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Canone di locazione
Sul piano oggettivo, la norma parla di “canone di locazione relativo al mese di marzo”.
Nessun riferimento è stato effettuato sul metodo di pagamento del suddetto canone.
Quindi, il credito potrebbe spettare relativamente al canone di marzo 2020, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia stato pagato o meno al proprietario.
Su questo aspetto è intervenuta la circolare 8/E del 3 aprile 2020.
L’Agenzia delle Entrate motiva il chiarimento specificando che la misura ha lo scopo di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal canone di locazione.
Il credito quindi matura solo dopo aver corrisposto le somme relative all’affitto.
Qui di seguito l’estratto dalla circolare:
“Ancorché la disposizione si riferisca, genericamente, al 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità il predetto credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo.”
Utilizzo del credito d’imposta per le locazioni commerciali
L’art. 65, co. 2 del Decreto Cura Italia, dispone che il credito d’imposta per le locazioni commerciali è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite Modello F24, per il pagamento di altri debiti tributari, contributivi e/o assicurativi.
La circolare 8/E del 3 aprile 2020 definisce che ’importo potrà essere utilizzato a partire dal 25 marzo 2020. Questo, esclusivamente in compensazione, utilizzando il Modello di pagamento F24, dapresentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Il codice da utilizzare nel Modello F24 sarà il tributo “6914”, denominato «Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi