Credito imposta affitti da gennaio a maggio nel Decreto Sostegni bis: con le novità inserite durante la conversione in legge, cambia ancora una volta la platea dei beneficiari. Anche oltre il limite dei 15 milioni di euro è possibile beneficiarne. Una panoramica sull’agevolazione alla luce delle disposizioni previste dal testo originario del DL n. 73 e delle ultime modifiche apportate.
Il Decreto Sostegni bis, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ( G.U. 123 del 25/05/2021), ha introdotto forme di sostegno alle imprese in risposta alla congiuntura negativa da Covid-19. Tra queste misure, viene riproposto il credito imposta affitti pari al 60 per cento delle spese per i canoni di locazione, in particolare per le somme pagate per i primi cinque mesi dell’anno. Il Decreto Sostegni bis non ha previsto soltanto un’estensione del precedente credito d’imposta affitti nato con il Decreto Rilancio ( D.L. n. 34 del 19 maggio 2020). ma ha introdotto anche una serie di novità sui requisiti per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione. Il bonus riconosciuto ai conduttori è stato potenziato tramite l’estensione del periodo rilevante dell’agevolazione. Inoltre è stata ampliata ulteriormente la platea di beneficiari.
Vediamo in questo contributo quali sono i soggetti che possono beneficiare di tale credito e a quali condizioni.
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Indice
- Credito imposta affitti 2021: requisiti
- Credito d’imposta affitti: come si calcola il calo del fatturato?
- Credito imposta affitti settore turistico: fino a luglio 2021
- Bonus locazioni commerciali: estensione mensilità e soggetti destinatari
- Credito imposta affitti 2021: modalità di fruizione
- Cessione del credito
- Credito imposta affitti 2021: dati da inserire in dichiarazione
- Credito imposta affitti 2021: consulenza
Credito imposta affitti 2021: requisiti
Il credito d’imposta nato con il Decreto Rilancio e prorogato a più riprese dai diversi provvedimenti emergenziali approvati in questo anno di pandemia, nel testo del Decreto Sostegni bis ( D.L n. 73 /2021 convertito convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021) è tornato in una versione rinnovata per i periodi che vanno da gennaio a maggio 2021.
Rispetto alla versione precedente sono cambiati i requisiti e sono ampliati i soggetti beneficiari.
Tale bonus è riconosciuto ai soggetti:
- ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi anche superiori a 15 milioni di euro conseguiti nel 2019;
- agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo versati per i mesi da gennaio a maggio 2021.
Credito imposta affitti 2021 oltre il limite dei 15 milioni di euro
L’importante novità riguarda l’estensione della platea dei beneficiari anche oltre il limite dei ricavi dei 15 milioni di euro. Qui di seguito l’estratto della norma che riporta questa novità all’art. 4 comma 2 del DL n. 73/2021:
“Il credito d’imposta di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello della data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 […]. Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019”.
I contribuenti beneficiari per poter beneficiare del credito devono dimostrare un calo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 almeno pari al 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
Ma in questo caso la misura del beneficio scende al 40 per cento per i canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo e al 20 per cento per l’affitto d’azienda.
Credito imposta affitti 2021: modalità di calcolo
Nella nuova versione, non bisogna più basarsi, però, sulla diminuzione del 50 per cento del fatturato o dei corrispettivi del singolo mese in relazione all’anno precedente, come accaduto in passato. Ma è necessario fare riferimento su un calo pari almeno al 30 per cento registrato nel confronto tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi di due periodi:
- 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021;
- 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
Questa ultima condizione, in ogni caso, non deve essere considerata dai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
L’importo del beneficio è pari al 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. L’importo del beneficio è pari al 30% del canone mensile versato, nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Credito d’imposta affitti: come si calcola il calo del fatturato?
L’Agenzia delle Entrate chiarisce in un interpello, la modalità da prendere in considerazione per il calo del fatturato, nel caso di attività con più punti vendita.
Per quanto riguarda il requisito che richiede il calo del fatturato, è possibile far riferimento alla Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020.
Nella circolare ci si riferiva al “Bonus Affitto” per aziende e negozi in riferimento ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, ma le regole di applicazione risultano comunque valide anche per il nuovo credito d’imposta.
In sostanza, si chiariva che il calo del fatturato deve essere registrato mese per mese singolarmente. Ovvero, ad esempio, per ottenere il beneficio in relazione al mese di aprile 2020, si doveva valutare unicamente il fatturato di aprile 2019, e la stessa cosa vale per gli altri mesi.
Per quanto riguarda il riferimento al fatturato dell’intera società oppure dei singoli punti vendita, visto che la normativa non regola il caso, l’Agenzia delle Entrate ritiene che si debba considerare il fatturato complessivo della società.
Credito imposta affitti settore turistico: fino a luglio 2021
Il Decreto Sostegni bis ha previsto per il settore del turismo un’estensione del bonus affitto. In questo caso, infatti, il beneficio era già previsto fino al 30 aprile 2020 ed è stato esteso fino al 31 luglio 2021. I soggetti beneficiare di tale bonus sono: le strutture alberghiere, agrituristiche e per le agenzie di viaggio, turismo, tour operator e stabilimenti termali. Per tale soggetti non è richiesto alcun limite sul volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente. E’ previsto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo. Mentre nel caso di affitto d’azienda il credito d’imposta è pari al 50 per cento dell’ammontare mensile dei canoni.
Per beneficiare del bonus non sono state introdotte particolari novità, è confermata la necessità di rispettare la condizione prevista al comma 5 dell’articolo 28:
“una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019”.
Pertanto, come si evince, per il settore turistico è rimasto ancora il confronto alla singola mensilità, come nella versione precedente, mentre nella nuova versione si deve far riferimento su 12 mesi.
Bonus locazioni commerciali: estensione mensilità e soggetti destinatari
Il nuovo bonus locazioni commerciali prevede diverse requisiti, differenti percentuali di spettanza del credito ed infine anche un estensione del periodo oggetto di bonus specifica per alcune tipologie di soggetti. Il bonus affitti 2021 può essere richiesto per i mesi da gennaio a maggio 201 o per l’intervallo compreso tra gennaio e luglio 2021, in base alla tipologia di soggetto che ne fa richiesta:
- fino a maggio 2021: soggetti esercenti attività d’impressa, arte o professione, enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuto;
- fino a luglio 2021: imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator.
Qui di seguito ti riporto la tabella dei codici ATECO che appartengono alle categorie “turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator”.
Credito imposta affitti 2021: modalità di fruizione
Il credito può essere fruito mediante:
- utilizzo in compensazione orizzontale ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997;
- riporto a scomputo dalle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell’anno di sostenimento della spesa;
- cessione totale o parziale del credito ad altri soggetti, ivi inclusi locatore/concedente, banche ed altri intermediari finanziari.
Utilizzo in compensazione
L’Agenzia delle Entrate con una Faq pubblicata l’11 giugno 2021, chiarisce che il beneficiario per utilizzare il credito d’imposta deve indicare nel modello F24 il codice tributo 6920, istituito con la Risoluzione n. 32/2020.
La compensazione in F24 del credito non è soggetta ad alcun limite di quantitativo annuo, non trovando applicazione le soglie di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e articolo 34 L. 388/2000.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, si ricorda che le disposizioni del medesimo articolo 4 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.
Cessione del credito
L’esplicito richiamo al d.l. 34/2020 (decreto Rilancio) ci fa ritenere applicabili anche le disposizioni dell’art. 122 di tale Decreto, che consentivano la cessione del credito d’imposta in questione.
La disposizione non è esplicitamente riproposta dal decreto Sostegni-bis, ma tutti i commenti che abbiamo reperito danno tale facoltà per sottintesa.
Operativamente, non può che utilizzarsi la piattaforma e le modalità predisposte per la cessione del credito d’imposta da decreto Rilancio.
Riteniamo tuttavia opportuno, prima di procedere con la cessione, attendere puntuali chiarimenti ministeriali o esplicita indicazione in tal senso in sede di conversione in legge del decreto Sostegni-bis.
Termini per l’utilizzo
I termini per l’utilizzo del credito d’imposta differiscono a seconda che il soggetto beneficiario del credito sia il locatore o il locatario:
- per il locatore cessionario, nel caso in cui il credito appunto sia ceduto a lui, entro il 31.12 dell’anno di perfezionamento della cessione: quindi, nel caso si ceda il credito nel corso del 2021, il locatore dovrà utilizzarlo entro il 31.12.2021. Il residuo dopo tale data non è utilizzabile, né richiedibile a rimborso, né restituibile al locatario/cedente;
- per il locatario non sono posti termini temporali.
Credito imposta affitti 2021: dati da inserire in dichiarazione
Il credito locazioni 2021 deve essere indicato nel modello dichiarativo 2022, nel quadro RS, tra gli aiuti di Stato, rigo RS401, con codice 20, tipologia di costi e non deve essere indicato l’importo.
Deve, inoltre, essere inserito nel quadro RU con codice H8, codice tributo 6920, anno 2021 (se i pagamenti dei canoni sono avvenuti nel 2021) e al rigo RU6 è inserito l’utilizzo del credito avvenuto nel corso del 2021.
Per quanto riguarda gli aspetti fiscali e contabili, il credito, che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap, né ai fini del rapporto del ROL, deve essere contabilizzato nel seguente modo:
“Credito da locazioni” a “contributo in conto esercizio non tassabile”.
Credito imposta affitti 2021: consulenza
Se desideri avere chiarimenti in merito all’utilizzo del nuovo credito d’imposta affitti e alle modalità di utilizzazione, contattaci qui di seguito!