Che cosa si intende per crisi da sovraindebitamento? Quando e quali sono i soggetti che vi possono accedere?
In questo contributo risponderemo in modo esaustivo a queste domande, soffermandosi inoltre ai vantaggi che si può tranne nell’accedere a queste procedure.
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Indice
Premessa
Prima della grande recessione, in Italia il nostro ordinamento si occupava esclusivamente dell’insolvenza relativa agli imprenditori non piccoli.
Questo in quanto, si ipotizzava che l’insolvenza di tutti gli altri soggetti (consumatore e piccolo imprenditore) potesse essere limitato e con scarso interesse economico-sociale.
Nel nostro ordinamento non vi era una legge che regolasse l’insolvenza per le persone fisiche e, più in generale per tutti i soggetti non fallibili.
Proprio con la grande recensione, che l’Italia si fa sensibile al problema dell’insolvenza delle persone fisiche. Come recita l’art. 2740 c.c. – responsabilità patrimoniale:
“il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”
Nel caso in cui il debito sia maggiore del patrimonio il debitore insoddisfatto rimane ed il creditore insoddisfatto attenderà (in teoria vita natural durante) che il debitore abbia un patrimonio o un reddito per aggredirlo.
Ciò comporta conseguenze importanti per il debitore, ossia:
- impossibilità a “ripartire”;
- emarginazione sociale ed economica
- il non riuscire a dare un contributo alla società ma ad essere un peso “una sorte di morte civile”.
Se hai troppi debiti per poterli pagare pur lavorando un’intera vita ed, in più, non sei imprenditore, per cui non puoi dichiarare “fallimento” lasciandoti tutto alle spalle, esiste una via d’uscita.
Questo si concretizza attraverso una delle procedure previste dalla crisi da sovraindebitamento.
Cosa succedeva prima?
Per il consumatore e piccolo imprenditore l’unica alternativa era di ricorrere a procedure extragiudiziali. Queste si concretizzavano in transazioni\remissioni con i vari creditori. La problematica era legata all’oggettiva difficoltà della volontà dei creditori.
Prima della riforma che vedremo successivamente, il problema di insolvenza per i soggetti non fallibili, non era risolvibile. Possiamo dire che veniva risolto tramite forme non socialmente accettabili, come ad. esempio: interposizioni, lavoro nero, lavoro nell’economia sommersa o illegale ed espatrio.
Facile intuire sono tutte situazioni che comportano un danno per la società.
Cosa cambia con la Legge n.3 del 27 gennaio 2012?
Con la Legge del 27 gennaio 2012 n.3 è stato introdotto nel nostro ordinamento alcune procedure concorsuali aventi lo scopo di “porre rimedio” alle situazioni di sovraindebitamento non soggette, ne assoggettabili, alle altre procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare.
L’istituto è disciplinato dalla Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, come modificata dall’art.18 del D.L. n.179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 e successivamente dalla Legge n. 155 del 19 ottobre 2017.
L’obiettivo che si prefigge la procedura è di permettere a tutti coloro che si trovano in una situazione di insolvenza di uscirne.
Questo avviene attraverso un piano di ristrutturazione del debito, in modo tale da poter uscire da una situazione di difficoltà economica.
Requisiti soggettivi e oggettivi per accedere alla procedura
La Legge del 27 gennaio 2012 n.3 “crisi da sovraindebitamento”, prevede la possibilità di accedere alla procedura solo al verificarsi del requisito soggettivo e oggettivo.
Requisito soggettivo
Il requisito soggettivo è disciplinato all’art. art. 6 comma 1 e art. 7 comma 2 della Legge del 27 gennaio 2012 n.3:
“coloro che non sono soggetti (né assoggettabili ) alle vigenti procedure concorsuali”
Per inquadrare quali sono tali soggetti è necessario andare a definire chi sono i soggetti sottoposti alle procedure concorsuali, come definiti dalla legge fallimentare.
L’art. 1 della Legge fallimentare, ovvero il Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267, recante “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”. Al primo comma l’art. 1 ricorda anzitutto che sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo “gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici”. Inoltre non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che, pur esercitando un’attività di natura commerciale, posseggono in via congiunta i tre requisiti che seguono:
- Aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- Aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- Avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
Quindi tutti i soggetti che non rientrano all’interno dei requisiti posti dall’art. 1 della L.F. possono essere assoggettate alla legge sul sovraindebitamento, quindi per esclusione rientrano queste categorie di soggetti:
- Imprenditore commerciale non fallibile (perché sotto la soglia dei tre requisiti esposti sopra);
- Lavoratori autonomi;
- Enti non commerciali;
- Imprenditore agricolo (previsione espressa dall’art.7 comma 2 bis);
- Start up innovative.
Requisito oggettivo
Oltre al requisito soggettivo, è necessario, affinché il debitore possa accedere ad una delle procedure disciplinate dalla Crisi da Sovraindebitamento, si trovi nella situazione di “Sovraindebitamento”.
Ai sensi dell’art. 6 della L. n. 3/2012 per “sovraindebitamento”:
“si intende la situazione di perdurare squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farne fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente”
Pertanto dalla lettura della definizione di sovraindebitamento, si intende una rilevante difficoltà da parte del debitore ad adempiere alle obbligazioni (stato di crisi).
Altri requisiti richiesti
Oltre ai requisiti soggettivi e oggettivi appena visti, il debitore per poter usufruire delle procedure di composizioni non deve:
- Essere soggetto ad altre procedure concorsuali;
- Nei 5 anni precedenti, aver utilizzato la legge n.3/2012;
- Per cause a lui imputabili, aver subito un provvedimento di annullamento o revoca dell’accordo
- Aver fornito, documentazione che non consente di ricostruire dettagliatamente la sua situazione economica e patrimoniale.
Le cause che provocano il Sovraindebitamento
Sono numerosi i fattori che possono portare una famiglia al sovraindebitamento, ossia non riuscire ad adempiere con regolarità gli impegni finanziari.
Le cause che portano al sovraindebitamento possono essere economiche: ad es. derivanti dall’incremento dei tassi d’interesse, dall’aumento del costo della vita, da tagli alla spesa pubblica per beni/servizi ai cittadini. Dipendere da problemi lavorativi (perdita del lavoro, cassa integrazione, ecc…), familiari (divorzi, decessi, mantenimento dei figli, ecc…) di salute (gravi malattie, cure necessarie inaspettate, ecc…). O da patologie psicologiche come gioco d’azzardo, tossicodipendenza, alcolismo, tabagismo. (da modificare)
E’ opportuno che il soggetto decide di avvalersi della procedura della crisi da sovraindebitamnto è necessario preliminarmente rivolgersi ad un professionista che faccia una diagnosi sulla situazione economica e finanziaria del soggetto.
Organismo di Composizione della Crisi – OCC
Un ruolo fondamentale nella procedura di sovraindebitamento viene rivestito dall’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), la cui funzione è disciplinata all’interno dell’art. 15 dalla Legge n. 3 del 27 gennaio 2012.
Il nostro legislatore riconosce a tale organo un ruolo assolutamente centrale, conferendo compiti sia di “ausilio” del debitore. Esso assumere “ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e “all’esecuzione dello stesso” ex art. 15, comma 5. Inoltre è di ausilio al giudice, in quanto deve provvedere alla redazione della relazione particolareggiata, verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati e rilascia l’attestazione di fattibilità del piano.
l’Organismo deve:
- Salvaguardare le ragioni dei creditori. Questo emerge dal fatto che, nell’accordo del debitore, è tenuto ad effettuare le comunicazioni nelle forme stabilite dal giudice;
- Predisporre la relazione sull’esito della valutazione;
- Monitorare sull’andamento dell’accordo;
- Risolvere le problematiche nate nella fase dell’esecuzione;
- Accedere alle banche dati per lo svolgimento delle proprie funzioni (PRA, Equitalia, ecc.), previa autorizzazione.
Qui di seguito, le figure che possono costituire l’OCC:
- Enti pubblici dotati di indipendenza e professionalità;
- Organismi di conciliazione costituiti presso le Camere di Commercio;
- Ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperi contabili e notai.
Il professionista sarà nominato dal Presidente del Tribunale o dal giudice da questi delegato, su istanza del debitore che chiede di voler accedere alla procedura.
Compiti dell’OCC
L’art. 15 attribuisce, in via generale, all’OCC/professionista diversi compiti e funzioni:
- Assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all’esecuzione dello stesso;
- Verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati;
- Attesta la fattibilità del piano;
- Esegue le pubblicità richieste;
- Effettua le comunicazioni disposte dal giudice;
- Svolge le funzioni di liquidatore, se disposto dal giudice;
- Svolge le funzioni del gestore, qualora il piano preveda l’affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore e sia nominato dal giudice.
Come si evince dai compiti disciplinati dall’art. 15, risulta centrale il ruolo svolto dall’OCC nella procedura della Crisi da Sovraindebitamento. In quanto entra nel merito di tutte le fasi della procedura.
Partendo dall’assistenza nella predisposizione del piano di ristrutturazione del debito, fino ad arrivare alla fase conclusiva di vigilanza dello stesso.
Come disciplinato sempre dall’art. 15 comma 10, l’OCC/professionista, può accedere, nello svolgimento dei propri compiti, ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche. Questo può avvenire dietro preventiva autorizzazione del Giudice, presentando apposita istanza allo stesso,
Vantaggi nel ricorrere alla procedura di sovraindebitamento
Qui di seguito i vantaggi che potrai beneficiare accedendo alla procedura di crisi da sovraindebitamento:
- Si attiva una forma di tutela per il consumatore, in quanto verranno sospese tutte le azioni escutive da parte dei creditori;
- Debiti verranno ridotti e vengono pagati in una certa proporzione;
- Esdebitazione: annullamento della posizione debitoria permettendo al soggetto che aderisce alla procedura di fresh start “di nuova ripartenza”.
L’Organismo di Composizione della Crisi gestisce le 3 procedure previste dalla Legge n.3/2012:
- Accordo del debitore;
- Il Piano del consumatore;
- La liquidazione del patrimonio.
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