Decreto ristori: contributo a fondo perduto

Il Decreto Ristori, Dl del 28 ottobre 2020 n. 137 è’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. E’ pertanto il momento di comprendere  bene e con chiare informazioni quali categorie economiche beneficeranno degli aiuti messi in campo dal Governo.

In questo contributo vorrei soffermare l’attenzione su una delle misure di sostegno economico per le attività che hanno subito uno stop a causa delle misure anti-Covid previste dal Dpcm del 24 ottobre 2020: il contributo a fondo perduto.

Tra coloro che potranno beneficiare del contributo a fondo perduto, vi sono i lavoratori del settore turistico, tra i quali gli hotel e le strutture ricettive come b&b, case vacanza, agriturismi, campeggi, villaggi turistici e altri. Restano tuttavia esclusi tutti gli operatori del turismo che svolgono l’attività in forma non imprenditoriale ma anche alcuni operatori del turismo che svolgono l’attività in forma imprenditoriale.

Vediamo nel dettaglio in questo contributo un’analisi precisa del contributo a fondo perduto concesso dal Dl Ristori del Governo. In modo particolare chi ne ha diritto e come fare per accedere ai contributi previsti. 

Elenco attività e codici ateco

Qui di seguito l’elenco dei codici ATECO che indicano i destinatari del contributo a fondo perduto del D.L. Ristoro (come riportate nell’allegato 1 al Decreto Ristori):

  • 493210 – Trasporto con taxi 100,00%
  • 493220 – NCC, trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 100,00%
  • 493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano 200,00%
  • 551000 – Alberghi 150,00%
  • 552010 – Villaggi turistici 150,00%
  • 552020 – Ostelli della gioventù 150,00%
  • 552030 – Rifugi di montagna 150,00%
  • 552040 – Colonie marine e montane 150,00%
  • 552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 150,00
  • 552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (agriturismo) 150,00 %
  • 553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 150,00%
  • 559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 150,00
  • 561011 – Ristorazione con somministrazione 200,00%
  • 561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 200,00%
  • 561030 – Gelaterie e pasticcerie 150,00%
  • 561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti 150,00%
  • 561042 – Ristorazione ambulante 200,00%
  • 561050 – Ristorazione su treni e navi 200,00%
  • 562100 – Catering per eventi, banqueting 200,00%
  • 563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina 150,00
  • 591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 200,00%
  • 591400 – Attività di proiezione cinematografica 200,00%
  • 749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 200,00%
  • 773994 – Noleggio di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 200,00%
  • 799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento 200,00%
  • 900101 – Attività nel campo della recitazione 200,00%
  • 900109 – Altre rappresentazioni artistiche 200,00%
  • 900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 200,00%
  • 900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 200,00%
  • 900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie 200,00%
  • 900400 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 200,00%
  • 799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca 200,00%
  • 99020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 200,00%
  • 823000 – Organizzazione di convegni e fiere 200,00%
  • 855209 – Altra formazione culturale
  • 931110 – Gestione di stadi 200,00%
  • 931120 – Gestione di piscine 200,00%
  • 931130 – Gestione di impianti sportivi polivalenti 200,00%
  • 931190 – Gestione di altri impianti sportivi nca 200,00%
  • 931200 – Attività di club sportivi 200,0
  • 931300 – Gestione di palestre 200,00%
  • 931910 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 200,00%
  • 931999 – Altre attività sportive nca 200,00%
  • 960410 – Servizi di centri per il benessere fisico esclusi gli stabilimenti termali 200,00%
  • 960420 – Stabilimenti termali 200,00%
  • 920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) 200,00%
  • 932100 -Parchi di divertimento e parchi tematici 200,00%
  • 932910 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili 400,00%
  • 932930 – Sale giochi e biliardi 200,00%
  • 932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 200,00%
  • 949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 200,00%
  • 949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca 200,00%
  • 960905 – Organizzazione di feste e cerimonie 200,00%

Quali sono i requisiti per poter beneficiare del contributo a fondo perduto?

Adesso vediamo quali sono i requisiti che consentono di poter beneficiare di questo contributo. Il primo aspetto è quello di rientrare tra i soggetti che utilizzano uno dei codici ATECO indicati nel paragrafo precedente. Una volta verificato questo, sarà opportuno anche verificare:

  1. Essere in possesso di una partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020. Il contributo spetta sia ai titolari di reddito di lavoro autonomo che di impresa;
  2. Esercitare in prevalenza una delle attività dei codici ATECO richiamati nell’allegato 1 del D.L. n. 137/20;
  3. Riduzione del fatturato con un valore del fatturato del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 di quello riferibile al corrispondente mese del 2019. Per il calcolo dell’ammontare del fatturato di entrambi i periodi si deve fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi.

Per gli operatori economici che abbiano aperto la partita Iva a partire dal primo gennaio 2019 è sufficiente che sussistano solo i primi due requisiti.

Come per il Decreto Rilancio, anche per il Decreto Ristori viene confermato che l’importo del contributo a fondo perduto non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e Irap.

A differenza di quanto previsto dal precedente D.L. n. 34/20 il decreto Ristori prevede che possono chiedere l’agevolazione anche gli operatori economici con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro. In questo caso l’ammontare del contributo viene determinato secondo quanto previsto dal comma 5, lettera c) dell’art. 25 del D.L. n. 34/20. Si tratta della percentuale del 10%.

Il moltiplicatore

Come possiamo vedere nell’elenco sopra, in corrispondenza di ognuna delle attività beneficiarie del contributo a fondo perduto, c’è un moltiplicatore, che va da 100% a 400%. Tale moltiplicatore indica la percentuale di aiuti che spetta a ciascun settore.
Il settore dell’ospitalità (alberghi, strutture ricettive extralberghiere imprenditoriali, camping, ostelli, agriturismi) è unificato al 150%, mentre il 200% vale per guide turistiche, ristorazione, cinema, spettacoli, fiere, arti, impianti sportivi e altre attività fra cui alcuni property managers. L’unica attività al 400% presente in elenco è quella delle discoteche.

Calcolo del contributo a fondo perduto: come avviene?

Il calcolo del contributo a fondo perduto varia in funzione se il soggetto ha ricevuto o meno il contributo a fondo perduto del Decreto Rilancio.

Soggetto che ha già ricevuto il contributo

Chi ha già ricevuto il contributo a fondo perduto del Decreto Rilancio, avrà diritto al medesimo importo, moltiplicato per il coefficiente ( come riportato nell’elenco sopra).

Proviamo a semplificare il tutto con un esempio:

  • strutture extralberghiere imprenditoriali (coefficiente 150%) contributo = 1,5 volte quello del DL Rilancio;
  • Property managment con codice Ateco 79.90.19 (coefficiente 200%) contributo = 2 volte quello del DL Rilancio;

Il contributo massimo sarà di 150mila euro, mentre quello minimo sarà di 1.000 euro per le ditte individuali e 2.000 euro per le società.

Soggetto che non ha già ricevuto il contributo

Coloro i quali non abbiano ricevuto il contributo a fondo perduto del Decreto Rilancio, spetta il seguente contributo:

  • 20% della differenza fra aprile 2019 e aprile 2020, se i ricavi o compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400mila euro;
  • 15% della differenza fra aprile 2019 e aprile 2020, se i ricavi o compensi dell’anno 2019 sono fra 400mila euro e 1 milione di euro;
  • 10% della differenza fra aprile 2019 e aprile 2020, se i ricavi o compensi dell’anno 2019 sono fra 1 milione di euro e 5 milioni di euro.

Il tutto deve essere moltiplicato per il moltiplicatore di settore (da 100% a 400%).

Proviamo a semplificare il tutto con due esempi:

  1. – Affittacamere con ditta individuale con fatturato di 200mila euro nel 2019 e calo di attività in aprile 2020 pari a 15mila euro rispetto ad aprile 2019: contributo = 4,5mila euro (20% x 15.000 euro x 150%).
  2. – Società di property management codice Ateco 79.90.19 con fatturato di 3 milioni di euro nel 2019 e calo di attività in aprile 2020 pari a 60mila euro rispetto ad aprile 2019: contributo = 12mila euro (10% x 60.000 x 200%).

Come viene erogato il contributo a fondo perduto previsto dal Dl ristori?

Il contributo a fondo perduto del decreto Ristori è erogato con diverse modalità. Questo a seconda del fatto che il soggetto beneficiario abbia (o meno) già presentato istanza per l’ottenimento del contributo a fondo perduto, di cui all’art. 25 del D.L. n. 34/20.

Soggetti che hanno già presentato l’istanza per il contributo di cui al Dl Rilancio

I soggetti che hanno già presentato l’istanza di cui all’art. 25 del D.L. n. 34/20 è previsto l’accredito diretto sul conto corrente bancario o postale con bonifico dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso l’ammontare del contributo è determinato applicando le quote percentuali indicate nell’elenco sopra.

Soggetti che non hanno presentato precedentemente l’istanza per il contributo di cui al Dl Rilancio

Per coloro i quali non abbiano precedentemente richiesto il contributo a fondo perduto, come previsto dall’art. 25 del Decreto Rilancio, sono tenuti a presentare un’ apposita istanza. L’istanza dovrà essere presentata con apposita procedura web e modello approvati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020. In questo caso l’ammontare del contributo viene calcolato applicando le quote percentuali indicate sulla base dei dati tramessi. Per la presentazione delle istanze occorre attendere il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce termini e modalità per la loro trasmissione

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