Definizione agevolata avvisi bonari: sanzioni dovute al 3% (in luogo del 10%), senza riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo. Sarà possibile definire in via agevolata solo gli avvisi il cui termine non sia ancora scaduto, alla data di entrata in vigore della norma, oppure notificati successivamente. Rientrano anche gli avvisi bonari già rateizzati a condizione che si sia in regola con il pagamento delle rate.
Il Disegno di Legge di Bilancio 2023, con l’art. 38 (“Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni”) prevede la riduzione delle sanzioni per gli anni d’imposta 2019, 2020 e 2021relativi al c.d. art. 36 bis.
Si tratta del controllo che ha per oggetto la liquidazione delle imposte dovute o dei rimborsi spettanti, successiva alla presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente.
Vediamo adesso nel dettaglio cosa prevede la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.
Avvisi bonari: cosa sono?
L’avviso bonario è l’atto emesso dall’Agenzia delle Entrate a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi, dell’IRAP e dell’Iva. Si tratta del controllo che ha per oggetto la liquidazione delle imposte dovute o dei rimborsi spettanti successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi. La liquidazione delle dichiarazioni ha l’obiettivo di correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti che emergono dalla verifica tra quanto dichiarato e quanto effettivamente versato.
Se da tali controlli risulta versata una somma inferiore al dovuto, si applica la sanzione amministrativa del 30% dell’importo versato in meno. Allo stesso tempo, se la somma versata sia superiore a quella dovuta, si procederà al rimborso d’ufficio.
Entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione di irregolarità è possibile far pervenire all’Agenzia delle Entrate eventuali dati non considerati o erroneamente valutati dalla stessa, oppure assolvere quanto dovuto beneficiando della riduzione ad 1/3 della sanzione amministrativa.
In caso di mancato pagamento o di sgravio totale della comunicazione dal parte dell’Agenzia delle Entrate, la somma sarà iscritta a ruolo.
Definizione agevolata: novità della Legge di Bilancio 2023
Dalla Legge di Bilancio 2023 vi è un’importa novità in tema di definizione agevolata degli avvisi bonari. Tale novità riguarderà gli avvisi bonari emessi a seguito del controllo delle dichiarazioni presentate per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, anche notificati prima dell’entrata in vigore della norma purché il termine di trenta giorni successivo alla comunicazione non sia ancora scaduto, alla data di entrata in vigore della norma. La nuova definizione agevolata riguarderà gli avvisi che contengono imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, quali le maggiorazioni INPS sui crediti di natura previdenziale.
Definizione agevolata in caso di avvisi bonari già rateizzati
In caso di avvisi bonari già ricevuti e dilazionati da parte dei contribuenti non sembra esserci alcuna limitazione alla definizione agevolata.
La definizione è pertanto estesa alle rate ancora dovute alla data di entrata in vigore della norma, le quali potranno essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo d’imposta, interessi e somme aggiuntive e con le sanzioni ridotte nella misura ridotta al 3%. Nel caso in cui il contribuente non paghi le somme richieste o in capo di pagamento rateale la prima o una delle rate successive, entro i termini stabiliti, l’intero ammontare delle maggiori imposte, interessi e le sanzioni in misura piena saranno iscritte a ruolo. Questo comporta un aggravio per il contribuente in termini di sanzioni. A pena di decadenza, la cartella di pagamento deve essere notificata al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento dell’ultima rata.
Proroga di un anno i termini di decadenza per il 2019
La Legge di Bilancio 2023 ha apportato ulteriori modifiche che impattano sulla liquidazione automatica delle dichiarazione.
Per quanto riguarda le somme dovute a seguito del controllo automatizzato per le dichiarazioni presentate per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 è prevista la proroga di un anno dei termini di decadenza per la notifica della notifica della cartella di pagamento, come previsto dall’art. 25 comma 1 lett. a) del DPR 602/73 ( terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).
Questo significa che l’anno 2019 (dichiarazione presentata nel 2020) non scadrà il 31 dicembre 2023 ma il 31 dicembre 2024, in riferimento alla liquidazione automatica.