Definizione agevolata dei ruoli di Equitalia

I carichi di ruolo derivanti da accertamenti esecutivi consegnati da Equitalia possono essere soggetti a definizione agevolata, a condizione che il contribuente, anche in forma rateale, corrisponda le somme dovute a titolo di capitale, più gli interessi e gli aggi parametrati agli importi da versare. A fronte di ciò vengono stralciate sanzioni amministrative e interessi di mora.

L’articolo 6 del Decreto Legge n. 193/2016 (decreto collegato alla legge di stabilità 2017, il cui testo è in corso di conversione), ha previsto la possibilità per tutti i contribuenti (persone fisiche, società, etc.) la definizione agevolata i ruoli “affidati” agli Agenti della riscossione per il periodo compreso tra il 01/01/2000 e il 31/12/2015 (inclusi gli avvisi di accertamento esecutivi).

In pratica, il contribuente presentando apposita domanda, può beneficiare dello stralcio di sanzioni amministrative e interessi di mora, applicati sui ruoli e sugli avvisi di accertamento esecutivi. La possibilità di ottenere la definizione agevolata, può essere attuata tramite il pagamento da parte del contribuente in un’unica soluzione o in un massimo di 4 rate, entro il termine ultimo del 15 marzo 2018, di quanto iscritto a ruolo a titolo di imposta più interessi di ritardata iscrizione, dell’aggio e spese di procedura (es. spese di notifica) dovuti da Equitalia senza la corresponsione di sanzioni, né di interessi di mora.

Trattandosi di una previsione contenuta in un decreto legge ancora da convertire, non è escluso che la Legge di conversione apporti modifiche, specie in relazione ad alcune fattispecie problematiche che andremo ad evidenziare. Per questo motivo, vi consigliamo, per quanti di voi fossero interessati ad aderire a questa definizione agevolata a contattarci direttamente per avere maggiori ragguagli in merito.

Definizione agevolata: requisiti

Al fine di beneficiare della sanatoria dei ruoli e degli accertamenti esecutivi/avvisi di addebito, sono necessarie le seguenti condizioni:

  • Si deve trattare di carichi definibili, quindi non rientranti nelle esclusioni previste dal decreto stesso;
  • I carichi devono essere stati affidati ad Equitalia dall’1.1.2000 al 31.12.2015;
  • Se ci sono rateazioni in corso, il debitore deve essere in regola con i pagamenti delle rate scadenti dall’1.10.2016 al 31.12.2016;
  • Se ci sono contenziosi in corso in merito ai carichi definibili, occorre impegnarsi a rinunciare ai medesimi nella domanda inviata ad Equitalia.

Anche i debitori che hanno pagato parzialmente il debito sono ammessi, ma non vi è possibilità di ripetere quanto versato. È irrilevante che il pagamento parziale sia avvenuto a seguito di cartella di pagamento o in fasi antecedenti, dunque mediante autoliquidazione, in sede di registrazione del contratto o di avviso bonario.

Somme definibili

Possono essere soggette a definizione agevolata tutte le somme affidate all’Agente della riscossione anche le somme derivanti da avvisi di accertamento esecutivi e da avvisi di addebito dell’Inps, salvo alcune eccezioni. Rientrano tra le esclusioni, le seguenti fattispecie:

  • Risorse comunitarie come dazi e accise;
  • Le sanzioni pecuniarie di natura penale;
  • L’Iva all’importazione;
  • Le somme recuperate per aiuti di Stato;
  • I crediti da condanna della Corte dei Conti.

Non possono beneficiare dell’agevolazione prevista dal D.L.n.  193/2016 le multe, le ammende e le sanzioni pecuniare dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali. Ciò sta a significare che non sono sanabili in via agevolata le pendenze per le (poche) infrazioni di natura penale previste dal Codice della strada.

Modello da presentare

Per aderire alla definizione agevolata dei ruoli, il contribuente deve presentare ad Equitalia Spa, entro il 23 Gennaio 2017, l’istanza di adesione alla procedura, compilata su apposita modulistica, che è possibile scaricare direttamente dal sito di Equitalia (modello DA1).

All’interno di tale dichiarazione, dovrà essere indicato il numero delle rate (massimo 4), con le quali si intende effettuare il pagamento ed anche la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi a cui si riferisce la dichiarazione, definendo la rinuncia agli stessi. Nella compilazione della domanda, non si dovrà trascurare i seguenti elementi:

  • Dati identificativi del contribuente che beneficerà di questa definizione agevolata dei ruoli;
  • L’elenco delle cartelle e degli avvisi di accertamento delle Entrate, dei Monopoli, delle Dogane e quelli di addebito dell’Inps, per i quali si chiede la definizione agevolata dei ruoli;
  • Le dichiarazioni che dovranno essere sottoscritte se si vogliono regolare i conti con Equitalia, ossia:
    • Modalità di pagamento, unica soluzione o 4 rate);
    • Rinuncia ai giudizi pendenti;
    • Sottoscrizione anche ai fini penali della veridicità dei dati riportati nel modulo.

Modalità di presentazione

Le modalità di presentazione della domanda per accedere alla definizione agevolata dei ruoli sono i seguenti:

  • Presso gli Sportelli dell’Agente della riscossione utilizzando il suddetto modulo;
  • Alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento, inviando il suddetto modulo con allegando copia del documento di riconoscimento.

Equitalia Servizi di riscossione comunicherà al contribuente entro il 24 aprile 2017 l’ammontare complessivo delle somme dovute e gli invierà i bollettini di pagamento.

Effetti della domanda di rateazione

Ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del D.Lgs. n.  193/2016 l’Agente della riscossione, dopo la presentazione della domanda di definizione agevolata dei ruoli da parte del contribuente:

non può avviare nuove azioni esecutive, ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate

Pertanto come si evince dal comma precedente, con la presentazione della domanda si inibisce l’adozione di nuove misure cautelari (fermo e ipoteca) o esecutive.

Termine presentazione

Affinché Equitalia Servizi di riscossione non prosegua con le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, il termine ultimo per la presentazione dell’istanza varia in funzione della tipologia della misura cautelare messa in atto dall’Agente di riscossione e quindi:

  • Nel caso di fermo amministrativo, il termine ultimo di presentazione dell’istanza è prima dell’iscrizione del fermo nei pubblichi registri (Pra);
  • Nel caso di ipoteca leglae, il termine ultimo di presentazione dell’istanza è prima dell’iscrizione dell’ipoteca in Conservatoria;
  • Nel caso di pignoramento, il termine ultimo di presentazione dell’istanza è prima della vendita del bene all’asta o della presentazione da parte di un creditore dell’istanza di assegnazione del bene;
  • Nel caso di pignoramento presso terzi, il termine ultimo di presentazione dell’istanza è prima del provvedimento con cui il giudice assegna le azioni esecutive e giudizi in corso

Stralcio delle sanzioni amministrative

Il principale effetto della definizione agevolata dei ruoli riguarda lo stralcio di ogni sanzione amministrativa: l’articolo 6, comma 1, del D.L. n. 193/2016, da un lato, sancisce che il debitore fruisce della definizione dei ruoli senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, dall’altro, che occorre corrispondere per intero le somme affidate a titolo di capitale.

È dunque univoca la volontà di prevedere, per coloro i quali beneficiano della sanatoria, la non debenza di tutte le sanzioni amministrative, a prescindere dalla ragione per cui sono in origine state irrogate, dall’imposta, dal contributo o dall’entrata a cui sono collegate e dall’ente che le ha irrogate.

Sanzioni tributarie

Rientrano nella definizione le sanzioni tributarie, siano esse non connesse ad un tributo (si pensi alle violazioni da RW ex articolo 5 del D.L. n. 167/90, o a quelle sulle comunicazioni ex artt. 8 e 11 del D.Lgs. n. 471/97), siano essere irrogate, nella misura minima o massima,
unitamente all’imposta. Può anche trattarsi di sanzioni connesse al tributo, irrogate in via separata in quanto derivanti da una mera tardività nel pagamento. Vengono meno le sanzioni (o somme aggiuntive) connesse ai contributi previdenziali, derivanti sia da evasioni che da omessi versamenti (articolo 116 della Legge n.  388/2000), non solo se relative a contributi gestiti dall’Inps e dall’Inail, ma altresì dalle Casse di
previdenza professionali o di altra natura, posto che il sistema di riscossione è comunque quello del ruolo ex D.Lgs. n. 46/99.

Sanzioni degli enti pubblici

Lo stesso dicasi per le altre numerosissime sanzioni contestate dai più vari enti pubblici, come quelle sul lavoro “nero“, sul riciclaggio, sul trasporto al seguito di denaro, sulla violazione delle norme in tema di concorrenza, sugli intermediari finanziari. È evidente che, nelle menzionate fattispecie, la convenienza alla definizione è notevole. Se, per ipotesi, l’Agenzia delle Entrate ha irrogato, unitamente all’accertamento ex articolo 17 del D.Lgs. n. 472/97, le sanzioni nella misura massima, queste vengono meno, e lo sconto sarà maggiore rispetto ad un qualsivoglia istituto deflativo del contenzioso.

Ancora più forte è il beneficio per coloro i quali sono stati destinatari di atti irrogativi di sole sanzioni: occorrerà pagare i soli compensi di riscossione, computati, ex articolo 17 del D.Lgs. n. 112/99, sull’intero carico iscritto a ruolo, o addirittura quasi nulla, se venisse confermato quanto sembra emergere dall’Audizione dell’amministratore delegato di Equitalia alle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati del 2.11.2016.

Sanzioni accessorie

Il diritto oggettivo, unitamente all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, può prevedere determinate sanzioni accessorie. Nel sistema tributario, ciò succede nei casi dell’articolo 21 del D.Lgs. n. 472/97, oppure come conseguenza della violazione di norme in tema di rilascio dello scontrino fiscale (articolo 12 del D.Lgs. n. 471/97), di comunicazioni finanziarie (articolo 10 del D.Lgs. n. 471/97) e di visto di
conformità (articolo 39 del D.Lgs. n. 241/97).

Si ritiene che la definizione dei ruoli, che ha come effetto lo stralcio delle sanzioni, non faccia venire meno le sanzioni accessorie, in quanto la legge parla di quelle derivanti da carichi inclusi in ruoli, cosa non ravvisabile in detta fattispecie. Vero è che, per effetto dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 472/97, la definizione al terzo della sanzione principale comporta il venir meno di quella accessoria, ma l’estensione del principio alla sanatoria ex D.L. n. 193/2016 significherebbe ampliarne gli effetti oltre a quanto voluto espressamente dal legislatore.

Stralcio degli interessi di mora

Il perfezionamento della definizione ha come effetto non solo lo stralcio delle sanzioni amministrative, ma altresì degli interessi di mora.

Gli interessi di mora sono disciplinati dall’articolo 30 del DPR n. 602/73, secondo cui, decorso il termine dell’articolo 25, comma 2, del DPR 602/73 (60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento), “sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi“.

Solo per i ruoli consegnati dal 13.7.2011 (articolo 7, comma 2-sexies e 2-septies del D.L. n. 70/2011), gli interessi di mora sono conteggiati unicamente sugli importi a titolo di capitale, e non più, con effetto di anatocismo fiscale, anche sulle somme dovute a titolo di sanzione tributaria e interessi.

L’articolo 29 del D.L. n. 78/2010, in tema di accertamenti esecutivi, si limita a specificare che, qualora il contribuente versi le somme in ritardo (quindi decorso il termine per il ricorso), saranno dovuti gli interessi di mora calcolati dal giorno successivo alla notifica dell’atto a
quello in cui è avvenuto il versamento.

Interessi dovuti

Pertanto, spettano per intero tutti gli interessi diversi da quelli di mora, di natura tributaria e non, come ad esempio:

  • Gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, disciplinati dall’articolo 20 del DPR n. 602/73, che di norma vengono contestati nell’accertamento o nella cartella di pagamento come conseguenza del mancato o tardivo pagamento di tributi;
  • Gli interessi relativi all’imposta sulle successioni non versata entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 346/9046;
  • Gli interessi da sospensione amministrativa ex articolo 39 del DPR n. 602/73;
  • Gli interessi legali ex articolo 1284 c.c.

Pagamento

Per quanto concerne il pagamento, il contribuente potrà pagare la somma dovuta sia integralmente o in forma rateale, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all’articolo 21, comma 1, del DPR n.  602/1973.

La norma non definisce una tempistica per il versamento della 1 rata/rata unica, limitandosi a stabilire che “l’agente di riscossione comunica si debitori (…) l’ammontare complessivo delle  somme dovute (…) nonché quelle delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuno di esse” e che la 3° e la 4° rata sono pari ad 1/6 ciascuna e dovranno essere pagate entro il 15/12/2017 e il 15/03/2018.

Interessi

A partire dalla seconda rata, sono dovuti gli interessi nella misura del 4,5% annuo sul capitale, interessi, aggi, spese per procedure esecutive e rimborso spese di notifica della cartella.

In caso si verifichi il mancato, insufficiente o tardivo versamento in soluzione unica o di una delle rate della dilazione, la definizione non produce effetti; tuttavia riprenderanno a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della definizione agevolata.

Inoltre riprenderà l’attività esecutiva da parte dell’Agente di riscossione (ipoteche, pignoramenti, etc.) e tornerà ad essere dovuto l ‘importo originario comprensivo di sanzioni e qualsiasi interesse.

Esempio pratico             

A seguito dei mancati pagamenti da parte del contribuente, l’agente di riscossione ha iscritto a ruolo, entro il 2015:

  • €. 15.000, a titolo di imposte;
  • €. 13.000 , a titolo di sanzioni;
  • €. 2.000, a titolo di aggio;
  • €. 900, a titolo di interessi per ritardata iscrizione;
  • €. 1.500, a titolo di interessi di mora;
  • €. 55, a titolo di notifica diritti e spese;
  • €. 5.300, a titolo di contributi Inps;
  • €. 3.200, a titolo di sanzioni accessorie sui contributi;
  • €. 40.955 in totale.

Se il contribuente deciderà di aderire alla rottamazione delle cartelle, potrà beneficiare della cancellazione e interessi di mora, andando a pagare €. 23.255, con un risparmio di €. 17.700 (40.955-23.255).

La nostra consulenza

Se avete bisogno di aiuto per capire la vostra situazione nei confronti di Equitalia, o se volete capire meglio se vi conviene aderire alla definizione agevolata dei ruoli, contattateci. Saremo lieti di rispondervi nel più breve tempo offrendovi la nostra consulenza.

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