Delega fatturazione elettronica – guida operativa

Quali sono le modaltà per richiedere la delega alla faturazione elettronica? Come creare il registro cronologico moduli delega fatturazione elettronica?

Nel provvediemnto dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 5 novembre 2018, vi sono importanti novità  in merito alle modalità per richiedere la delega. Quest’ultime variano a seconda se è stata presentata la dichiarazione IVA del contribuente, relativa all’annualità precedente.

Inoltre nel provvedimento vi sono chiarimenti in merito al registro obbligatorio delle deleghe. Infatti l’intermediario sarà tenuto a  numerare e annotare giornalmente in un apposito registro cronologico i dati relativi alle deleghe acquisite.

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Delega alla fatturazione elettronica: servizi

L’intermediario, tramite la delega, può:

  • Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”: messi a disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.
  • “Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA”;
  • Registrazione dell’indirizzo telematico”: consente di utilizzare il servizio prescelto per la ricezione di file.

Per quanto riguarda la durata della delega, questa è fissata da soggetto delegante, entro il limite dei 2 anni. In caso in cui non venga indicata la durata, questa è automaticamente fissata a 2 anni, salvo revoca.

Invio massivo

Questa modalità di attivazione delle deleghe è possibile solo alla verifica degli elementi di riscontro. Tali elementi di verifica sono contenuti nella dichiarazione IVA presentata dall’intermediario nell’anno solare antecedente.

Qui di seguito i dati essenziali che devono essere comunicati:

  • I servizi oggetto delega;
  • La data di scadenza della delega (se non indicata è fissata in automatico in 2 anni);
  • la data di conferimento e il numero della delega (risultante dal registro delle deleghe);
  • La tipologia e il numero del documento di identità del sottoscrittore della delega;
  • Una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000. Dove l’intermediario dichiara di aver ricevuto specifica delega in relazione ai servizi indicati nell’elenco. Inoltre che l’originale del modulo è conservato per 10 anni presso la sua sede o ufficio, e che i dati dei deleganti e delle deleghe corrispondono a quelli riportati nei moduli di conferimento delle deleghe;
  • Al fine di garantire l’effettivo conferimento della delega all’intermediario, relativi alla dichiarazione Iva presentata da ciascun soggetto delegante nell’anno solare antecedente è necessario indicare: il volume d’affari; l’imposta dovuta e l’imposta a credito.

Per ciascuna comunicazione viene rilasciata una ricevuta. Quest’ultima contiene l’esito delle richieste e l’indicazione degli eventuali motivi di scarto.

Invio puntuale

A partire dal 30 novembre 2018, è disponibile all’interno della propria area riservata una nuova funzionalità web. Con tale procedura vi è la possibilità di inviare i dati essenziali per l’attivazione di ciascuna delega/revoca che è stata conferita.

Anche per accedere a questa procedura è obbligatoria la positiva verifica degli elementi di criscontro nella dichiarazione IVA.

Per ciascuna comunicazione viene rilasciata una ricevuta. Quest’ultima contiene l’esito delle richieste e l’indicazione degli eventuali motivi di scarto.

 

Invio tramite pec

Si utilizza questa procedura, nel caso di mancata presentazione della dichiaraione IVA, relativa all’anno precedente, del contribuente a cui si richiede la delega.

In quanto non si possiede elementi di riscontro per procedere alla presentazione dei dati essenziali della delega in maniera massiva o puntuale.

Questa modalità è attiva e resa disponibile nell’area riservata di ciascn contribuente a partire dal 30 novembre 2018.

Tramite questa modalità, consentita solo da intermediari abilitati, permetterà di attivare ogni delega ricevuta.

Quest’ultima è efficace entro due giorni dalla richiesta di attivazione. Discorso a parte per la revoca che è immediatamente efficace.

La procedura, della delega fatturazione elettronica tramite pec, l’invio a mezzo PEC di un file firmato digitalmente all’indirizzo delegafatturazioneelettronica@pec.agenziaentrate.it contenente:

  • le copie delle deleghe sottoscritte dai deleganti, con le copie dei lori documenti d’identità;
  • il prospetto “Comunicazione via PEC dei dati delle deleghe relative all’utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica”, riportante gli elementi essenziali delle deleghe conferite;
  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, con cui l’intermediario dichiara di aver ricevuto procura speciale alla presentazione della delega. In tale procura si dichiara sia la corrispondenza tra il contenute del file e le deleghe nonché l’impegno a conservare gli originali delle deleghe per 10 anni dalla data di sottoscrizione.

Questa  procedura è consentita solo per attivare la delega ma non per revocare quest’ultima.

Se si utilizza questa modalità, le deleghe saranno attive entro 5 giorni lavorativi dall’invio tramite pec.

Resta ferma la possibilità per l’intermediario, per i contribuenti a i quali non ha presentato la diciarazione IVA, di presentare la delega in formato cartaceo.

Presentanto la delega in formato cartaceo presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Questo solo previo rilascio di procura speciale da parte del cliente.

Conservazione dei moduli di delega

I moduli di delega acquisiti devono essere numerati e annotati giornalmente in un apposito registro cronologico, contenente i seguenti dati:

  • Numero progressivo e data della delega/revoca;
  • Codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
  • Estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega/revoca.

L’Agenzia delle entrate effettua controlli sui moduli acquisiti anche presso le sedi degli intermediari. Qualora fossero riscontrate irregolarità nella gestione delle deleghe/revoche si procede, tra l’altro, alla revoca di quest’ultime. Restano ferme la responsabilità civile e l’applicazione delle eventuali sanzioni penali.

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