La detrazione per interventi di ristrutturazione è possibile in caso di contratto di comodato?
L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia in caso di contratto di comodato.
La questione è stata affrontata anche dalla Cassazione.
Vediamo nel dettaglio in questo contributo come funziona la detrazione in caso di contratto di comodato e se si possono recuperare le spese in caso di cessazione di quest’ultimo.
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Indice
- Detrazioni fiscali interventi di ristrutturazione: soggetti beneficiari
- Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione al comodatario: come funzionano?
- Cessazione del comodato: detrazione delle rate residue
- Detrazioni con comodato: come acquisire il consenso del proprietario?
- Detrazioni edilizie anche con comodato non registrato
Detrazioni fiscali interventi di ristrutturazione: soggetti beneficiari
Per beneficiare delle detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis del Tuir sugli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio è necessario che siano soddisfatte alcune condizioni.
Per quanto riguarda il profilo soggettivo, possono usufruire dell’agevolazione, tra gli altri, i soggetti Irpef residenti e non residenti in Italia.
Tali soggetti devono possedere l’immobile residenziale sito in Italia, oggetto dell’intervento di recupero edilizio e in relazione al quale hanno sostenuto le relative spese, ovvero detenerlo in locazione o in comodato, ovvero ancora essere familiare convivente con il possessore intestatario dell’immobile oppure essere futuro acquirente dell’immobile.
Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione al comodatario: come funzionano?
All’Agenzia delle Entrate è stato posto il quesito se al comodatario spetti la detrazione per gli interventi di ristrutturazione e se il consenso del proprietario ad eseguire i lavori deve risultare da atto scritto in data antecedente l’inizio dei lavori.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia spetta non soltanto al proprietario dell’immobile, ma anche al contribuente che detiene lo stesso sulla base di un titolo idoneo, per esempio il comodato. Tuttavia, a condizione che il comodatario abbia il consenso da parte del proprietario all’esecuzione dei lavori.
Cessazione del comodato: detrazione delle rate residue
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 57/1998, ha chiarito che la cessazione del contratto di comodato non determina il trasferimento delle quote residue di detrazione non ancora usufruite.
Pertanto, il comodatario potrà continuare a portare in detrazione le rate residue, riportando nel modello 730, la spesa sostenuta e il numero della rata corrispondente. Non è previsto il passaggio al comodante delle agevolazioni.
Detrazioni con comodato: come acquisire il consenso del proprietario?
Il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario può essere acquisito in forma scritta anche dopo l’inizio dei lavori, purché sia formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende richiedere la detrazione.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
“Presupposto fondamentale per poter accedere all’agevolazione è che l’atto attestante la detenzione dell’immobile (in questo caso il contratto di comodato) risulti regolarmente registrato al momento di inizio dei lavori o al momento del pagamento delle spese ammesse in detrazione, se precedente.
Detrazioni edilizie anche con comodato non registrato
La Cassazione con la sentenza n. 13424/2021 ha chiarito che la detrazione per interventi di ristrutturazione spetta a chi detiene l’immobile e sostiene le spese, nel caso specifico del contratto di comodatario, anche senza la registrazione del relativo contrato che ne certifichi la data certa.
Anche senza la registrazione della scrittura privata è possibile dimostrare la “data certa” anche “sulla base di fatti che stabiliscono in modo indiscusso l’anteriorità della formazione del documento”.