Dichiarazione annuale imposta di soggiorno: come compilare ed inviare il modello

Modalità e termini di invio della dichiarazione dell’imposta di soggiorno annualità 2020 e 2021. L’invio è stato prorogato al 30 settembre 2022. Tutte le risposte del MEF nelle FAQ del 19 settembre.

Con avviso pubblicato in data 31 maggio, il MEF sul proprio sito internet, ha comunicato che dal 30 maggio è possibile compilare il modello dichiarativo relativo alla dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni 2020 e 2021.

E’ stato prorogato al 30 settembre 2022 l’invio della dichiarazione imposta di soggiorno per le annualità 2020 e 2021. Il 19 settembre sono state pubblicate nelle FAQ le risposte del MEF.

Le FAQ colmano un vuoto nella disciplina dell’imposta di soggiorno, fornendo nuovi tasselli al complesso quadro normativo dall’introduzione della tassa di soggiorno.

Vediamo nel dettaglio in questo contributo come compilare il modello e la modalità per la trasmissione dello stesso. Inoltre, le risposte del MEF in merito all’adempimento.

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Imposta di soggiorno

Il decreto legislative n. 23 del 2011 prevede che i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno e che il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Inoltre il decreto-legge n. 78 del 2010 ha introdotto il contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive di Roma Capitale, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all’importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno.

Dichiarazione annuale imposta di soggiorno: normativa

Con l’art. 180, comma 3 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio ), convertito dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, è stato introdotto l’obbligo per i gestori delle strutture ricettive di trasmettere per via telematica, la dichiarazione riepilogativa annuale entro il 30 giugno di ogni anno. Qui di seguito riporto il dettato normativo:

“Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-2 legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La dichiarazione di cui al periodo precedente, relativa all’anno d’imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2021. Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”

Quali soggetti devono inviare la dichiarazione imposta di soggiorno?

Vediamo qui di seguito quali sono i soggetti impegnati alla trasmissione del modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno:

Diversamente, per quanto riguarda le c.d. locazioni brevi, vale a dire le locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni condotte al di fuori dell’attività d’impresa, la dichiarazione dell’imposta di soggiorno, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 5-ter, del Dl 50/2017, deve essere presentata:

  • dal soggetto che incassa il canone o il corrispettivo;
  • ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.

Dichiarazione annuale imposta di soggiorno: compilazione

La dichiarazione ragiona per anno e per gestore, prevedendo la compilazione di un modulo per ogni struttura ricettiva. Dovrà essere inserita l’ubicazione della struttura, la qualifica commerciale o meno, il codice ATECO dell’attività esercitata nella struttura ( solo se esercitata un’attività imprenditoriale).

Nelle quattro righe periodiche (una per trimestre), dovranno essere indicate le seguenti informazioni:

  • L’imposta applicata;
  • La tariffa dell’imposta a notte;
  • Il numero degli ospiti soggetti ad imposta, esenti o ridotte.

Il campo versamento dell’imposta permette un importo cumulativo.

Le istruzioni chiariscono quali sono i campi non obbligatori e quali invece sono i campi obbligatori. Per quanto riguarda i versamenti, non è obbligatorio il campo relativo agli estremi di versamento mentre il campo “importo annuale (cumulativo) versato al comune” deve essere essere sempre compilato. In caso contrario la dichiarazione verrà scartata dal sistema. L’importo deve essere fatto con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi.

Ad oggi vi è incertezza se deve essere inserito o meno l’imposta di soggiorno riscossa e versata direttamente dal portale Airbnb. Riteniamo che sia Airbnb il responsabile d’imposta (e quindi, come previsto dal DL 50/2017, responsabile del pagamento e della presentazione della dichiarazione annuale). Tuttavia, restiamo in attesa di chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Come inviare la dichiarazione annuale imposta di soggiorno?

La dichiarazione potrà essere trasmessa utilizzando i canali telematici (entratel/fisconline) che l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile su richiesta del Dipartimento. E’ già disponibile il modulo di controllo (versione 1.0.0), da integrare nel Desktop Telematico.

Dal 7 giugno 2022 inoltre, è pubblicata nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate un servizio del Dipartimento che consente agli utenti di predisporre e inviare interattivamente la dichiarazione relativa agli anni di imposta 2020 e 2021. Una volta che l’utente ha effettuato l’accesso, trova il servizio all’interno della scheda “Servizi”, nella categoria “dichiarazioni” (in alternativa può ricercarlo con parole chiavi, per esempio “imposta di soggiorno” nella casella di ricerca).

Esito dichiarazione annuale imposta di soggiorno

La ricevuta di trasmissione sarà sempre consultabile e scaricabile dall’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate utilizzando le credenziali Fisconline/Entratel e sarà visibile solo a chi ha trasmesso la dichiarazione. Viceversa, in caso di esito negativo, l’utente visualizzerà un messaggio con cui viene indicato il problema che ne ha pregiudicato l’invio. L’utente che ha effettuato l’accesso all’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate utilizzando le credenziali Fisconline/Entratel, all’atto della selezione del pulsante “Trasmetti”, viene invitato a inserire il PIN che verrà validato tramite servizio web. Qualora il Pin non risulti valido, non potrà essere effettuata la trasmissione.

Dichiarazione imposta di soggiorno: prorogata al 30 settembre 2022

Il 12 maggio scorso è stato pubblicato il Decreto MEF del 29 aprile 2022, relativo all’approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro la scadenza del 30 settembre 2022.

Con il decreto sono stati adottati:

  • il modello di dichiarazione;
  • le istruzioni per la compilazione e l’invio. Per l’anno 2020 e 2022, la dichiarazione imposta di soggiorno, dovrà essere inviata entro il 30 giugno 2022 ( termine prorogato al 30 settembre).

I casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione imposta di soggiorno

Come si evince dalle risposte nelle FAQ pubblicate il 19 settembre, l’esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale per il gestore della struttura ricettiva o della locazione turistica nei seguenti casi:

  • Intermediario che riscuote l’imposta di di soggiorno e la riversa al comune: la dichiarazione dovrà essere presentata dall’intermediario (FAQ n. 6);
  • soggetti che hanno già presentato per gli anni d’imposta 2020 e 2021 al dichiarazione annuale e/o le comunicazioni periodiche al comune: non sono obbligati a ripresentare per le stesse annualità la dichiarazione (FAQ n. 8 e 9);

Pertanto, vi sarà un numero molto elevato di soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione, in line con con lo Statuto del Contribuente che, all’art. 6 comma 4 prevede che:

“Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche.”

Nel caso di gestione diretta di alcune prenotazioni, è previsto invece un esonero parziale: oltre che dall’intermediario, la dichiarazione dovrà essere presentata anche dal gestore, limitatamente però ai soggiorni gestiti direttamente da quest’ultimo (FAQ n.7).

La dichiarazione multipla

Come chiarito nelle FAQ n. 4, 23 e 28, l’opzione per la dichiarazione multipla, contrassegnata dalla lettera M, deve essere effettuata solo nel caso in cui non sia possibile rappresentare integralmente la propria posizione su un unico modello, eccedendo il numero di strutture ricettive contenute in un singolo modello, fissato in 1500 strutture.

Sanzioni omessa dichiarazione annuale imposta di soggiorno

Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

La dichiarazione e i dati in essa contenuti, una volta acquisiti dal Mef, saranno messi a disposizione dei Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno per le proprie finalità istituzionali e di controllo. Il Decreto interviene in merito alla modalità di presentazione della dichiarazione mentre non incide sulle modalità di versamento dell’imposta.

Dichiarazione annuale imposta di soggiorno: conclusioni

Siamo ormai prossimi alla scadenza della dichiarazione annuale imposta di soggiorno relativa all’anno 2020 e 2021.

Come avrai visto tale adempimento riguarda sia le strutture ricettive extralberghiere che le locazioni turistiche brevi.

E’ importo non commettere errori, in quanto l’omessa o l’infedele dichiarazione comporta l’applicazione di pesanti sanzioni.

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