Da lunedì 8 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione il servizio online per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno 2023. L’invio deve essere effettuato entro la scadenza del 30 giugno.
Il Ministero dell’Economia e delle finanze con la risoluzione n. 1/DF del 9 febbraio 2023 ha chiarito che la presentazione del modello ministeriale rappresenta l’unica modalità per l’assolvimento dell’adempimento dichiarativo relativo all’imposta di soggiorno per le annualità successive agli anni di imposta 2020 e 2021.
Tale adempimento è stato imposto dal nostro Legislatore, ai fini della verifica da parte dei Comuni del corretto assolvimento dell’imposta di soggiorno.
Il Mef con la risoluzione ha fornito chiarimenti in merito alla dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno per le annualità successive agli anni d’imposta 2020 e 2021.
Vediamo nel dettaglio in questo contributo chi sono i soggetti tenuti ad effettuare questo adempimento e quali sono le novità previste dalla risoluzione del MEF.
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Indice
- Dichiarazione imposta di soggiorno
- Soggetti tenuti ad effettuare l’adempimento
- Dichiarazione imposta di soggiorno: Regole di compilazione
- Come presentare la dichiarazione?
- Dichiarazione imposta di soggiorno: novità risoluzione n°1-2023
- Per la dichiarazione basta il modello MEF: i Comuni non possono richiedere altri dati
- Sanzioni omessa dichiarazione imposta di soggiorno
- Dichiarazione imposta di soggiorno 2023: conclusioni e consulenza
Dichiarazione imposta di soggiorno
L’imposta di soggiorno è regolata dall’art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011. L’obbligo dichiarativo relativo all’imposta di soggiorno è stato introdotto dall’art. 180 del D.L. n. 34/2020, secondo il quale, la dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
Con la risoluzione n. 1/DF del 9 febbraio 2023 il Ministero dell’Economia e delle finanze ha fornito chiarimenti in merito alla dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno per le annualità successive agli anni d’imposta 2020 e 2021.
Soggetti tenuti ad effettuare l’adempimento
La dichiarazione imposta di soggiorno è obbligatoria non solo per le strutture ricettive extralberghiere ma anche per le locazioni turistiche brevi.
Vediamo qui di seguito quali sono i soggetti impegnati alla trasmissione del modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno:
- i gestori delle strutture ricettive (Bed and Breakfast, Casa Vacanze, Affittacamere, etc.);
- i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi alle locazioni turistiche brevi ( property manager, agente immobiliare)
Diversamente, per quanto riguarda le c.d. locazioni brevi, vale a dire le locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni condotte al di fuori dell’attività d’impresa, la dichiarazione dell’imposta di soggiorno, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 5-ter, del Dl 50/2017, deve essere presentata:
- dal soggetto che incassa il canone o il corrispettivo;
- ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.
Dichiarazione imposta di soggiorno: Regole di compilazione
La dichiarazione dell’imposta di soggiorno 2023, relativa al periodo d’imposta 2022, potrà essere effettuata utilizzando il modello dello scorso.
Infatti, il modello dichiarativo e le istruzioni di compilazione, sono rimaste invariate rispetto al 2022.
Questo, è stato confermato dal MEF con una nota pubblicata il 2 maggio.
Vediamo adesso come deve essere compilata la dichiarazione.
Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, la trasmissione della dichiarazione può essere effettuata direttamente dal gestore della struttura oppure avvalendosi di un intermediario abilitato.
Infatti, nel campo tipologia del dichiarante ossia colui che presenta la dichiarazione, è possibile selezionare le seguenti opzioni:
- gestore della struttura ricettiva;
- mediatore della locazione: intermediario che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi;
- dichiarante diverso dal gestore: il rappresentante, il curatore fallimentare, l’erede, etc.
- intermediario abilitato: commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro, etc. delegati al servizio del “Cassetto fiscale” dell’Agenzia delle Entrate, o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche”.
La dichiarazione può essere presentata come:
- Nuova dichiarazione;
- Dichiarazione sostitutiva;
- Dichiarazione multipla;
Nuova dichiarazione | Indicare con la lettera N nel campo “Tipologia di dichiarazione” |
Dichiarazione sostitutiva | Potrà essere inviata anche dopo la scadenza del 30 giugno dell’anno successivo. Indicare con la lettera S nel campo “Tipologia di dichiarazione” |
Dichiarazione multipla | Nel caso in cui si tratti di una dichiarazione costituita da invii multipli. Tale opzione deve essere effettuata nel caso in cui non sia possibile rappresentare integralmente la propria posizione su un unico modello e sia quindi necessario procedere all’invio di più dichiarazioni. Per il primo invio, si compilerà il campo N o S a seconda dei casi, mentre per gli invii successivi si dovrà compilare la lettera M. |
E’ necessario prestare particolare attenzione ai dati relativi alla struttura ricettiva.
Vediamo qui di seguito i dati che devono essere inseriti:
Campo “progressivo” | Il campo progressivo deve essere sempre compilato. In caso contrario, la dichiarazione non viene accettata. Il progressivo indica il numero progressivo delle strutture per le quali si sta presentando la dichiarazione, presenti nel medesimo comune e gestiti dallo stesso gestore/mediatore. |
“Denominazione struttura” | Sempre da compilare |
“Struttura ricettiva commerciale” | Per le strutture ricettive con partita IVA, deve essere compilato il camp “SI”, mentre per le locazioni turistiche brevi in forma non imprenditoriale deve essere indicato “NO”. |
Ulteriori campi obbligatori | – Campo “Via/piazza”; – “numero civico”; – “CAP”; – “Comune” – “Provincia”; – “Indirizzo di posta elettronica ordinaria”; – “Telefono”. |
I campi successivi vengono ripetuti per i quattro trimestri in cui è suddiviso l’anno d’imposta e devono essere compilati per i soli periodi d’interesse, in particolare:
- “Imposta applicata a notte”: nel caso in cui nel trimestre di interesse siano state applicate più tariffe si possono riportare fino a tre tariffe diverse (separate da un punto e virgola);
- “Imposta ridotta applicata a notte”: nel caso in cui il comune abbia previsto una riduzione dell’imposta. Nel caso in cui nel trimestre di interesse siano state applicate più tariffe si possono riportare fino a tre tariffe diverse (separate da un punto e virgola);
- “Numero presenze a tariffa ordinaria”: nel caso in cui siano applicate più tariffe, occorre indicare le relative presenze suddivise per tariffa, separate da un punto e virgola;
- “Numero presenze esenti dall’imposta”: da compilare nel caso in cui il comune abbia previsto un’esenzione.
Come chiarito dalle FAQ del MEF, per le locazioni brevi se l’intermediario incassa il canone, è quest’ultimo il soggetto responsabile del versamento dell’imposta e della presentazione della dichiarazione.
E’ opportuno prestare attenzione in merito ai campi versamenti e annotazioni. Per quanto riguarda i versamenti, in particolare:
- Il campo “Estremi del/de versamento/i non deve essere obbligatoriamente compilato. Nel campo possono essere inseriti i riferimenti dei versamenti effettuati al comune nell’arco di tutti i trimestri e relativi alle strutture oggetto della dichiarazione;
- ll campo “importo annuale versato al Comune” deve essere sempre compilato”.
In merito al campo annotazioni, la sua compilazione è legata a situazioni specifiche, ad esempio per riportare la categoria di esenzione/riduzione applicata.
La dichiarazione annuale imposta di soggiorno dovrà essere sottoscritta, a pena di nullità dal gestore della struttura ricettiva, dal mediatore della locazione oppure dal rappresentante legale della struttura ricettiva.
Come presentare la dichiarazione?
Dall’8 maggio 2023 è possibile procedere, attraverso l’apposito servizio presente nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, alla predisposizione e all’invio telematico della dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2022.
Una volta effettuato l’accesso, il servizio sarà disponibile all’interno della scheda “Servizi”, nella categoria “dichiarazioni”. In alternativa, è possibile ricercarlo con parole chiavi, per esempio “imposta di soggiorno” nella casella di ricerca.
Resta comunque la possibilità di procedere alla trasmissione della dichiarazione attraverso i canali telematici (entratel/fisconline) che l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile.
Dichiarazione imposta di soggiorno: novità risoluzione n°1-2023
La risoluzione pubblicata dal MEF ha chiarito che non contano le comunicazioni periodiche al comune (mensili, bimestrali, trimestrali…) o quelle annuali che alcuni comuni hanno comunque preteso. Ad oggi non risultano esoneri dalla nuova dichiarazione del 30 giugno.
Questo è stato chiarito dalle FAQ n. 8 e 9, che distinguono il 2020-2021 dall’anno 2022. Considerato che per il 2020-2021 si trattava del primo anno di applicazione, i soggetti che avevano già presentato una dichiarazione al comune, non sono stati per tali annualità obbligati a presentare la nuova dichiarazione annuale.
Tuttavia, dal 2022, il contribuente dovrà utilizzare esclusivamente il modello ministeriale per la dichiarazione dell’imposta o del contributo di soggiorno.
Nella FAQ n. 27 viene chiarito che, al fine di consentire al comune lo svolgimento dell’attività di controllo, la dichiarazione deve essere comunque presentata anche in assenza di presenze nell’anno 2022.
Per la dichiarazione basta il modello MEF: i Comuni non possono richiedere altri dati
Chi invia, entro i termini stabiliti, il modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno al Comune di riferimento non è tenuto a rispettare altri adempimenti.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ribalta il punto di vista e fa riferimento allo Statuto dei Diritti del Contribuente.
“Del resto, la previsione da parte degli enti locali impositori di ulteriori forme di comunicazione di dati aventi ad oggetto le medesime finalità del modello ministeriale costituirebbe una mera duplicazione di oneri, che confliggerebbe con i principi di semplificazione amministrativa degli adempimenti dei contribuenti, sanciti dall’art. 6 della legge n. 212 del 27 luglio 2000, ai sensi del quale “al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.
Oltre l’invio del modello ministeriale, non c’è alcun esonero da applicare in quanto non c’è alcuna comunicazione che gli enti territoriali possono prevedere.
Sanzioni omessa dichiarazione imposta di soggiorno
In caso di omessa presentazione della dichiarazione imposta di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’imposta di soggiorno dovuta annualmente.
La sanzione si applica non solo su l’imposta di soggiorno riscossa, ma su quella totale movimentata.
Pertanto consiglio di effettuare l’adempimento per evitare di incorrere in pesanti sanzioni, e se necessario di sanare la situazione del 2020 e 2021. Questo in quanto con il nuovo sistema di informazione fiscale DAC7, i dati verranno presto incrociati tra i dati in possesso del Comune e quelli dei portali OTA.
Tuttavia sarà possibile regolarizzare la situazione tramite il ravvedimento operoso e beneficiare pertanto della riduzione delle sanzioni.
Dichiarazione imposta di soggiorno 2023: conclusioni e consulenza
Come avrai visto leggendo questo contributo, rispetto all’anno d’imposta 2020 e 2021, per il 2022 non sono previste al momento cause di esonero.
Il mancato adempimento è soggetto a pesanti sanzioni che possono essere ridotte tramite l’istituto del ravvedimento operoso.
Per qualsiasi chiarimento, ti invito a contattarmi al link che troverai qui di seguito.