Ti sei dimenticato di versare il diritto camerale? Ricordati che quest’anno, se hai i requisiti, potrai rientrare nella proroga. Pertanto può essere utile riepilogare schematicamente le principali regole e i meccanismi di calcolo e di versamento del diritto camerale dovuto dalle imprese alle camere di commercio.
Il diritto camerale è un imposta dovuta annualmente alla Camera di Commercio da parte di tutte le imprese iscritte al Registro Imprese.
Il diritto è dovuto alle sedi delle Camere di Commercio ove la società ha la sede legale. Ma anche per le unità locali, sedi secondarie o uffici di rappresentanza. Nel caso di trasferimento delle sedi, unità o uffici in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio in cui è ubicata la sede legale al 1° gennaio dell’anno in corso.
In questo contributo vedrai quali sono i soggetti obbligati al versamento del diritto camerale, le modalità di calcolo e le modalità di versamento del diritto dovuto alla Camera di Commercio.
Sei pronto!?! Si comincia!!!
Indice
- Diritto camerale: cos’é
- Diritto camerale: chi deve pagare?
- Diritto camerale: calcolo imposta
- Imprese che pagano in base al fatturato
- Imprese che pagano in cifra fissa
- Maggiorazioni applicate dalle singole camere di commercio
- Diritto camerale: esempio calcolo
- Diritto camerale: termini di versamento
- Diritto camerale: modalità di pagamento
- Diritto camerale 2021: proroga scadenza
- Diritto camerale: ravvedimento operoso
Diritto camerale: cos’é
Il diritto camerale è il tributo dovuto ad ogni singola Camera di Commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese, come disciplinato dall’articolo 18, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dall’articolo 1, comma 19, D.lgs. 15 febbraio 2010, n.23.
Tale norma prevede che:
- i soggetti iscritti al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) e le imprese individuali iscritte o annotate nel Registro delle imprese sono tenute al versamento del diritto annuale in misura fissa;
- gli altri soggetti iscritti nel Registro delle imprese sono tenuti al versamento del diritto commisurato al fatturato dell’esercizio precedente.
Diritto camerale: chi deve pagare?
Sono tenuti al pagamento del diritto camerale i seguenti soggetti:
- le imprese individuali;
- le società semplici;
- le società commerciali;
- le cooperative e le società di mutuo soccorso;
- i consorzi e le società consortili;
- gli enti pubblici economici;
- le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;
- i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);
- società tra avvocati D.Lgs. 96/2001
iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1º gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell’anno anche solo per una frazione di esso.
Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese.
A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l’iscrizione nel corso dell’anno.
Sono invece escluse dal pagamento del diritto camerale le imprese nei cui confronti delle quali:
- Sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell’anno 2020 (salvo l’esercizio provvisorio dell’attività);
- Le imprese individuali che abbiano cessato l’attività nell’anno 2020 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2021;
- Le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell’anno 2020 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro Imprese entro il 30 gennaio 2021;
- Le cooperative nei confronti delle quali l’Autorità Governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento nel 2020.
Diritto camerale: calcolo imposta
Il calcolo del diritto camerale differisce dalla tipologia di impresa. Vi sono infatti società che devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente mentre altri soggetti che versano l’imposta in misura fissa.
Imprese che pagano in base al fatturato
Vediamo quali sono i soggetti che pagano l’imposta variabile in base al fatturato:
- Società tra professionisti previste dalla L. 183/2011
- Società in nome collettivo
- Le Società in accomandita semplice
- Società di capitali
- Società cooperative
- Le Società di mutuo soccorso
- Consorzi con attività esterna
- Enti economici pubblici e privati
- Aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000
- G.E.I.E. – Gruppo Europeo di Interesse economico
Tali soggetti devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente, sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:
SCAGLIONI DI FATTURATO | ALIQUOTE |
DA 0 A 100.000 | 200,00 ( importo fisso) |
DA 100.000 A 250.000 | 0,015% |
DA 250.000 A 500.000 | 0,013% |
DA 500.000 A 1.000.000 | 0,010% |
DA 1.000.000 A 10.000.000 | 0,009% |
DA 10.000.000 A 35.000.000 | 0,005% |
DA 35.000.000 A 50.000.000 | 0,003% |
OLTRE 50.000.000 | 0,001% ( fino ad un massimo di € 40.000) |
le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5º decimale. Per ciascuna unità locale/sede secondaria/ufficio di rappresentanza già iscritta al 1ˆ gennaio dell’anno di versamento, è necessario sommare, all’importo determinato per la sede, un diritto pari al 20% di quanto dovuto per la stessa. Questo fino ad un massimo di €100 (importo già aggiornato con la riduzione annuale prevista).
Imprese che pagano in cifra fissa
Qui di seguito vediamo quali sono i soggetti che versano l’imposta in misura fissa:
- impresa individuale iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese
- impresa individuale (imprenditore commerciale) iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle imprese
- soggetto collettivo iscritto solo al REA (fondazioni, associazioni…)
- persona fisica iscritta al REA (agenti e rappresentanti, mediatori, spedizionieri)
- società semplice iscritta nella sezione speciale “società semplice” del Registro delle Imprese,
- società semplice iscritta nella sezione speciale “società semplice” e “impresa agricola” del Registro delle imprese
- società tra avvocati ai sensi del D.Lgs. n. 96/2001
- impresa con sede principale all’estero che ha aperto unità locali o sedi secondarie in Italia.
L’importo dovuto è in cifra fissa e stabilito dal Ministero.
Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese sono le seguenti:
Imprese che pagano in misura fissa | Sede | Unità |
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) | € 44,00 | € 8,80 |
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria | € 100,00 | € 20,00 |
Gli importi esposti tengono conto della riduzione del 50%, a norma dell’articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90. A questi importi andrà applicata la quota incrementale, se prevista.
Maggiorazioni applicate dalle singole camere di commercio
Anche per l’anno 2021, sono state confermate le aliquote di prelievo del diritto camerale a carico di ciascuna camera di commercio:
- 3,9% sulle entrate da diritto annuale fino a € 5.164.569,00;
- 5,5% sulle entrate da diritto annuale oltre € 5.164.569,00 e fino a € 10.329.138,00;
- 6,6% oltre € 10.329.138,00.
Anche le percentuali di destinazione di tale quota sono state confermate:
- Per il 50%, in favore delle camere di commercio che presentano un ridotto numero di imprese che determinano diseconomie di scala e/o condizioni di rigidità di bilancio definite sulla base di indicatori di carattere economico-finanziario e,
- Per il restante 50%, in favore delle camere di commercio e, per specifiche finalità individuate da Unioncamere, delle Unioni regionali, per la realizzazione di progetti e di iniziative di sistema intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza dell’esercizio delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.
Diritto camerale: esempio calcolo
La società Alfa Srl con sede legale in una provincia ove la Camera di Commercio non ha deliberato maggiorazioni e senza unità locali ha un fatturato desumibile dalla somma dei righi IC1 e IC5 della dichiarazione Irap relativa al periodo di imposta 2020 pari a €. 2.610.596.
L’importo base derivante dalla applicazione delle aliquote su menzionate è pari a €. 449,95, che ridotto del 50% determina un importo del diritto dovuto per l’anno 2021 pari a €. 224,98 che arrotondato all’unità di euro va esposto nel modello F24 per €. 225,00, utilizzando il codice tributo “3850” che deve essere utilizzato da tutte le imprese per il versamento del diritto annuale camerale dopo aver effettuato il calcolo dell’importo dovuto.
Diritto camerale: termini di versamento
La scadenza per il versamento del diritto camerale è il 30 giugno di ogni anno.
Per le società di capitali la data di scadenza del pagamento varia a seconda della chiusura dell’esercizio e dell’approvazione del bilancio. Il diritto deve essere versato entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Qualora si desideri pagare entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto, occorre sempre maggiorare il versamento dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. In questo caso sarà sufficiente compilare un unico rigo sommando l’importo del diritto e della maggiorazione.
Diritto camerale: modalità di pagamento
La modalità di pagamento ed i termini differiscono a seconda che si tratti di imprese neo iscritte o per imprese già iscritte.
Imprese neo iscritte
Per le imprese neo iscritte il versamento del diritto camerale può essere effettuato:
- contestualmente all’invio della pratica telematica di inizio dell’attività. L’importo verrà prelevato automaticamente dal fondo utilizzato per il pagamento dei diritti di segreteria;
- tramite modello F24 entro 30 giorni dalla costituzione.
Imprese già iscritte
Per le imprese già iscritte il termine di versamento è il 30 giugno, come abbiamo visto nel paragrafo precedente. Oltre alla modalità di versamento con modello F24 è possibile procedere al pagamento del diritto dovuto attraverso la piattaforma pagoPA. Questo strumento garantisce a privati e aziende di effettuare pagamenti elettronici alla PA in modo sicuro ed affidabile, semplice ed in totale trasparenza nei costi di commissione. Tuttavia a differenza del modello F24, con il pagamento pagoPA, non vi è la possibilità di compensare eventuali crediti.
Come pagare il modello F24
Per pagare il diritto camerale tramite modello F24 è necessario compilare le SEZIONI del modello come segue:
– Contribuente: indicare il Codice Fiscale dell’impresa (non la Partita IVA), i dati anagrafici e il domicilio fiscale.
SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI
– Codice Ente/codice comune: sigla della provincia della Camera di Commercio per la quale si deve effettuare il versamento.
– Codice Tributo: 3850
– Anno di riferimento: anno per il quale si paga il diritto
– Importi a debito versati: scrivere l’importo da pagare.
Diritto camerale 2021: proroga scadenza
La proroga 2021 per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, definita dall’art 9 ter D.L.n. 73/2021 vale anche per il versamento del diritto camerale dovuto alla Camera di Commercio per l’anno 2021, pertanto la scadenza dei versamenti slitta dal 20 luglio al 15 settembre 2021.
La nuova scadenza di metà settembre riguarda le partite iva a cui si applicano gli Isa.
Possono beneficiare della proroga anche i soggetti che adottano il regime forfettario chi partecipa a società e imprese che attribuiscono ai soci il reddito imponibile, con le regole della cosiddetta trasparenza. Non sarà invece possibile effettuare il versamento nei 30 giorni successivi la scadenza con maggiorazione dello 0,4%.
Sono esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono solo attività agricole e che sono titolari di redditi agrari.
Per questi ultimi resta invariato il termine ordinario di versamento del 30 giugno 2021 o del 30 luglio 2021 con la maggiorazione dell’interesse corrispettivo dello 0,40%.
Si ricorda inoltre che, anche per gli altri contribuenti non soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA), i termini del versamento diritto annuale rimangono quelli ordinari.
Diritto camerale: ravvedimento operoso
il contribuente che si accorga di non aver effettuato il versamento del diritto camerale o che lo abbia versato in misura insufficiente, oppure abbia versato in ritardo, può usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso (ex art. art. 13 del D.Lgs. n. 472/97), con modello F24.
Il modello F24 deve riportare i seguenti codici tributo per la sanzione e per gli interessi, ovvero:
- Codice tributo 3852 per la sanzione, da ritardato versamento, e
- Codice tributo 3851 per gli interessi.
Se desideri approfondire l’argomento relativo al ravvedimento operoso del diritto camerale ti consiglio il presente contributo: ravvedimento operoso diritto camerale.