La Legge di stabilità 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018) ha introdotto importanti modifiche alla disciplina del riporto delle perdite per i soggetti IRPEF.
La novità riguarda il riporto in avanti illimitato delle perdite nell’ambito della determinazione del reddito d’impresa ma nel limite dell’80% dello stesso. L’intento è quello di andare ad allineare la disciplina del riporto perdite per le imprese soggette a IRPEF con le norme dell’IRES.
In questo contributo, dopo aver ripreso sinteticamente la normativa vigente, si introducono le novità e il regime transitorio previsto dalle norme.
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Riporto delle perdite: regole in vigore fino al 31.12.2017
Prima delle modifiche introdotte con la Legge di Bilancio 2019, la disciplina del riporto delle perdite dei soggetti IRPEF, si differenziava a seconda del regime contabile adottato.
Per le imprese individuali, le società in nome collettivo (Snc) e le società in accomandita semplice (Sas) in regime di contabilità semplificata era prevista la “compensazione orizzontale” delle perdite. Essa prevedeva la possibilità di compensare .solo con gli altri redditi eventualmente prodotti dal contribuente nello stesso periodo d’imposta. Pertanto non consentiva al contribuente il riporto a nuovo delle eccedenze.
Per le imprese individuali, le società in nome collettivo (Snc) e le società in accomandita semplice (Sas) in regime di contabilità ordinaria era prevista la “compensazione verticale” delle perdite. In base a tale regime, le perdite potevano essere compensate esclusivamente con altri redditi d’impresa relativi alllo stesso periodo d’imposta. L’eventuale eccedenza poteva essere riportata nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto. Tuttavia, il limite restava l’ulizzo esclusivo per compensare i redditi d’impresa.
Qui di seguito, uno schema riepilogativo della previgente normativa del riporto delle perdite per i soggetti IRPEF:

Nuovo regime del riporto delle perdite
In analogia a quanto già previsto per i redditi ires, con il nuovo regime, le imprese irpef possono scomputare le perdite esclusivamente dai redditi d’impresa. Questo, aprescindere dalla circostanza che operino in contabilità semplificata oppure in ordinaria.
Il nuovo regime prevede più precisamente che:
- Le perdite possono essere dedotte dai redditi d’impresa conseguiti nello stesso periodo d’imposta;
- Le eventuali eccedenze possono essere scomputate, senza alcuna limitazione temporale, dai redditi della stessa categoria maturati nei successivi periodi d’imposta. Tale riporto non può eccedere l’80% dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d’imposta e per l’intero importo che trova capienza in essi. La normativa previgente, come abbiamo visto, prevedeva un limite quinquiennale di riportabilità.
Questo nuovo regime di riportabilità delle perdite ha portato ad una modifica dell’art. 56 del Tuir, e più precisamente al comma 2 che, definiva le regole di compute delle perdite.
Mentre precedentemente l’imprenditore poteva scomputare le perdite derivanti dal reddito d’impresa dal “reddito complessivo”. Con la nuova formulazione, le perdite derivanti dall’esercizio dell’impresa potranno essere compensate solo con i relativi redditi d’impresa.
Periodo transitorio
Le nuove disposizioni, analizzate nel paragrafo precedente, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2018, come stabilito dall’art. 1 comma 24 della Legge di Bilancio 219. E’ previsto una disciplina transitoria per le perdite in contabilità semplificata relativa ai periodi d’imposta 2018 e 2019. Qui di seguito quanto previsto dalla disciplina transitoria:
- Le perdite relative al periodo d’imposta 2018, possono essere portate in diminuzione dai redditi conseguiti nei periodi d’imposta 2019 e 2020, in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e 60% dei medesimi redditi;
- Le perdite del periodo d’imposta 2019 possono essere computate in diminuzione dei redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi.
Il periodo transitorio, al comma 26, prevede una disciplina per il riporto delle perdite relative al periodo d’imposta 2017. E’ previsto che, tali perdite possono essere computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:
- Nei periodi di imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi;
- Nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi.
Qui di seguito riepilogato il regime transitorio:

Decorrenza delle nuove regole
Le modifiche previste dalla Legge di Bilancio 2019, oggetto del presente contributo, si applicano a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, vale a dire dal 2018. Questo, in deroga a quanto previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente in materia di irretroattività delle disposizioni tributarie (art. 3 comma 1, legge 212/2000).