Dividendi percepiti dalla società semplice: tassazione

Con il D.L. n. 124 del 26.10.2019 è stata modificata la disciplina dei dividendi percepiti dalla società semplice. A partire dal 25.12.2019 si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci, con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.

A fronte di questa modifica vi è un diverso trattamento fiscale a seconda che i dividendi percepiti dalla società semplice e formati dal 2018 siano percepiti dall’01.01.2018 al 24.12.2019 o percepiti dal 25.12.2019.

Vediamo pertanto nel presente contributo come devono essere tassati i dividendi della società semplice e come devono essere indicati in dichiarazione dei redditi.

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Tassazione dividendi società semplice: nuovo regime

Con il nuovo regime, la tassazione dei dividendi della società semplice, avviene secondo un approccio “look through”, ovvero considerando la società semplice come un mero schermo. Pertanto, i dividendi percepiti, saranno tassati nel seguente modo:

  • sono imponibili per i soci secondo la quota di partecipazione che i medesimi possiedono nella società semplice;
  • si considerano imponibili per i soci già al momento della loro percezione da parte della società;

Mentre gli altri redditi della società semplice, sono imputati per trasparenza ai soci che rivestono tale qualifica al termine del periodo d’imposta.

L’applicazione di questo regime prescinde dall’eventuale distribuzione degli utili ai soci. E’ previsto un presupposto impositivo che si basa sull’incasso del dividendo da parte sella società semplice. Il criterio di cassa, tipico della tassazione dei dividendi, si verifica in capo alla società “schermo” e non sui suoi soci.

Tassazione dividendi società semplice: tipologia di soggetto

Vediamo qui di seguito come devono essere tassati i dividendi di una società semplice in base alla tipologia di soggetto percettore degli stessi:

  • soggetti Ires: sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare;
  • imprese individuali e società di persone commerciali: sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell’esercizio in cui sono percepiti;
  • persone fisiche residenti: sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26%, a prescindere che la partecipazione sia qualificata o meno.

La ritenuta a titolo d’imposta di cui sopra deve essere operata dalle società e dagli enti commerciali residenti sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice.

Soci non residenti della società semplice

Vediamo adesso la casistica di dividendi percepiti dalla società semplice con soci non residenti.

L’art. 32-quater comma 1 del DL n. 124/2019 non disciplina il trattamento fiscale di questa fattispecie.

Qualora si applichi il primo periodo della disposizione si avrebbe che:

“i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale”

Pertanto, in questo caso, dovrebbe essere operata una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26% sull’intero dividendo. Questo, a condizione che la partecipazione da cui deriva tale dividendo non sia relativa alla stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente.

Il prelievo del dividendo inoltre dovrebbe beneficiare delle Convenzioni contro la doppia imposizione internazionale che solitamente prevedono un aliquota che va dal 5% al 15%.

Inoltre, ai sensi dell’art. 27 comma 3-ter del DPR n. 600/1973, è prevista l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta con aliquota dell’1,20% sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società residenti negli Stati membri dell’Unione Europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico europeo.

Indicazione dividendo in dichiarazione dei redditi

L’indicazione del dividendo in dichiarazione dei redditi varia in funzione del soggetto percettore di tale dividendo.

Per i dividendi erogati a società semplici con soci diversi dalle persone fisiche, nel quadro RL, colonna 1, deve essere indicato il codice “17” e nella colonna 2 il 100% del reddito percepito.

Tale reddito verrà posi successivamente sommato con gli altri redditi di capitale nel rigo RN9 e determinerà una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi dei soci:

  • per il 95% in caso di società di capitali;
  • per il 60%, il 50,72% o il 41,86% a seconda dell’anno di formazione degli utili, in caso di percezione da parte di società di persone commerciali o imprese individuali.

Mentre, nel caso di dividendi erogati a società semplici con soci rappresentati da persone fisiche residenti:

  • per gli utili formati prima del 31.12.2017, si indicano nella colonna 1 del rigo RL1 codici 1,4 o 8 e il reddito concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40%, 49,72% oppure per il 58,14%. Tale reddito verrà poi sommato agli altri redditi di capitale nel rigo RN9.
  • per gli utili formatesi dal 2018, sia pplica la ritenuta a titolo d’imposta del 26%.

Dividendi percepiti dalla società semplice: consulenza

In questo contributo abbiamo visto nel dettaglio come funziona la tassazione dei dividendi percepiti da una società semplice, questo cambia in funzione del soggetto percettore.

Se desideri approfondire questi aspetti, ti invito a contattarmi al link che troverai qui di seguito, in modo da poter sciogliere i tuoi dubbi sull’argomento.

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