L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 32117 pubblicata il 12 dicembre 2018 ha disposto che, possono essere utilizzati in sede di giudizio, anche i documenti non consegnati all’Agenzia delle Entrate.
Tale ordinanza prevede che, se l’Agenzia delle Entrate nel questionario non indica i dati e i documenti di cui richiede l’esibizione e l’impossibilità di un successivo deposito in fase di contenzioso, il contribuente ha la facoltà di produrre documenti nuovi.
In questo contributo vediamo un caso concreto, in cui il contribuente, ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale davanti alla Corte di Cassazione.
Il motivo alla base del ricorso era la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del DPR 600/1973.
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Indice
Controlli sostanziali da parte degli uffici dell’Agenzia delle Entrate
Durante l’attività accertativa, gli uffici locali dell’Agenzia dell Entrate hanno la facoltà di richiedere documenti e spiegazioni al contribuente.
Qui di seguito i poteri dell’Agenzia delle Entrate verso il contribuente, come disciplinato dall’art. 32 del D.P.R. 600/1973:
- Richiedere dati/documenti al contribuente;
- Richiedere al contribuente i conti correnti a lui intestati. Sia quelli ancora in essere che quelli chiusi da non più di 5 anni;
- Inviare questionari al contribuente;
- Richiedere al contribuente la comparizione presso l’Ufficio. Ad ogni incontro sarà redatto apposito verbale, sottoscritto da entrami le parti. Una copia sarà rilasciata al contribuente;
- Richiedere spiegazioni al contribuente in merito ai dati ottenuti tramite accessi presso gli enti creditizi. E’ opportuno precisare che i prelievi risultati da movimenti del c/c e non annotati nelle scritture contabili si presumono ricavi.
Tali inviti e richieste devono essere notificati ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 600/1973.
Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall’ufficio per l’adempimento. Quest’ultimo non puo’ essere inferiore a quindici giorni. Il termine puo’ essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell’operatore finanziario, per giustificati motivi. Questo avviene da parte del competente direttore centrale o direttore regionale per l’Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale.
Questionari: mancata risposta del contribuente
L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito dei poteri istruttori, previsti dall’art. 32 del D.P.R. 600/1973 può:
“Inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati”.
Il successivo comma 4 dell’art. 32 del D.P.R. 600/1973 stabilisce che, in caso in cui il contribuente non ottemperi a tale richiesta,
“le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi … non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l’ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.”
Caso concreto
La controversia che si è concretizzata con l’ordinanza n, 32117 del 12 dicembre 2018 vede il ricorso da parte del contribuente avverso due avvisi di accertamento. Quest’ultimi notificati al contribuente ed ad oggetto una maggior imposta IRPEF. Il contribuente, prima della notifica degli avvisi di accertamento aveva ricevuto un questionario da parte dell’Agenzia delle Entrate, senza dare seguito.
Decisione della CTR
La Commissione Tributaria Regionale aveva confermato la legittimità degli atti impositivi. Questo in quanto, il contribuente, non rispondendo al questionario, si era preclusa la possibilità di allegare nuovi fatti e documenti in sede processuale.
Secondo il giudice d’appello, la decadenza era conseguente alla mancata risposta del questionario da parte del contribuente. Questo impediva di produrre nuovi documenti utilizzabili in giudizio.
Sentenza della Corte di Cassazione
Il contribuente ha impugnato la sentenza delle CTR davanti alla Corte di Cassazione. A sostegno del ricorso, riportava la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del D.P.R. 600/1973.
La Corte di Cassazione si è espressa a favore del contribuente ed ha cassato con rinvio la sentenza impugnata. Questo ha permesso al contribuente di produrre i documenti in giudizio.
Secondo i giudici di legittimità ha ragione il contribuente, quando lamenta una violazione delle disposizioni previste dall’art. 32 comma 4 del D.P.R. 600/1973.
“La preclusione processuale a produrre documenti scatta solo ove l’Amministrazione abbia inviato il questionario al contribuente contenente l’indicazione specifica dei documenti ritenuti rilevanti e di cui si chiede l’esibizione con l’espresso avvertimento che, in caso di mancata o insufficiente risposta, opera la preclusione processuale dell’impossibilità di successivo deposito nella eventuale fase contenziosa.”
Inoltre l’art. 32 comma 4 del D.P.R 600/1973 stabiliche, nell’ipotesi in cui il contribuente non ottemperi a quanto richiesto dall’uffio, che:
“le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi … non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l’ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.”
Da questo si evince, che, se il contribuente non risponde al questionario, non preclude la possibilità a quest’ultimo di produrre documenti in giudizio.
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