Donazione della nuda proprietà di aziende: spetta l’esenzione?

In questo contributo analizzeremo l’applicabilità dell’esenzione da imposta di successione e donazione, supportata dai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle entrate, con recenti risposte a interpello, ha fornito dei chiarimenti in merito all’applicabilità ( o meno) dell’esenzione da imposta di successione e donazione, ex art. 3, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 346/1990, al trasferimento gratuito della nuda proprietà dell’azienda ovvero sulle partecipazioni in società di capitali effettuato dal disponente in favore del coniuge o, come avviene nella maggior parte dei casi, in favore del discendente prescelto.

La questione riveste un ruolo fondamentale nell’ottica di pianificazione del passaggio generazionale dell’impresa di famiglia.

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Esenzione da imposta di donazione e successione per i trasferimenti di aziende e partecipazioni

L’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990 dispone che non sono soggetti ad imposta di donazione né di successione, anche se realizzati attraverso patti di famiglia, i trasferimenti:

  • d’azienda o di rami d’azienda;
  • di quote sociali;
  • di azioni;

Tuttavia devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

  • il destinatario del trasferimento sia un discendente o il coniuge del disponente;
  • qualora detti trasferimenti abbiano ad oggetto partecipazioni in società di capitali, il trasferimento consenta al beneficiario di acquisire o integrare il “controllo” della società (ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 del c.c.);
  • i beneficiari del trasferimento proseguano l’esercizio dell’impresa o detengano il controllo della società le cui partecipazioni sono state trasferite per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento.

In caso in cui venga meno l’ultimo requisitosi verifica la decadenza dal beneficio, con conseguente obbligo di corrispondere l’imposta in misura ordinaria, oltre alla sanzione amministrativa del 30%.

Tale esenzione si estende anche alle imposte ipotecaria e catastale relative agli immobili contenuti nell’azienda ceduta, come disciplinato dall’art. 1 comma 1 e 10 del D. Lgs n. 347/1990.

Profili soggettivi

I beneficiari del trasferimento agevolato possono essere esclusivamente i discendenti (ovvero il coniuge) del disponente. Quest’ultimo non può che essere una persona fisica.

Profili oggettivi

Dal punto di vista oggettivo, oggetto del trasferimento agevolato deve essere l’azienda o la partecipazione. Rientrano nel regime agevolato anche i rami d’azienda, purché possa effettivamente qualificarsi come un complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.

Donazione della nuda proprietà sull’azienda: quando si applica l’esenzione?

Nel caso di trasferimento della nuda proprietà dell’azienda, occorre verificare che sia rispettato il requisito richiesto dalla norma, ovvero:

“la prosecuzione dell’attività di impresa per 5 anni dalla data del trasferimento”

Sul tema si è espressa l’Agenzia delle Entrate, dove un contribuente tramite istanza di interpello chiedeva se la donazione della nuda proprietà dell’azienda al coniuge potesse beneficiare dell’agevolazione fiscale.

L’Agenzia delle Entrate si è espressa in senso contrario, in quanto il “nudo proprietario”, pur avendo la titolarità del bene gravato dall’usufrutto, non dispone del diritto di godimento né dei poteri di gestione dell’azienda ricevuta a titolo gratuito. Pertanto a parere dell’Agenzia delle Entrate, in questo caso, non può trovare applicazione la disposizione agevolativa, in assenza del presupposto dell’esercizio dell’attività d’impresa per i cinque anni successivi al trasferimento.

Tuttavia l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, non si perde l’agevolazione se si acquista un’azienda per donazione, per poi trasferire a terzi la nuda proprietà dell’azienda, mantenendone l’usufrutto. In questo modo, non impedisce al donatario di proseguire l’attività d’impresa come richiesto dalla norma.

Donazione della nuda proprietà sulle partecipazioni in società di capitali: quando si applica l’esenzione?

Con riguardo all’applicazione dell’esenzione nel caso di trasferimento gratuito della nuda proprietà su partecipazioni detenute in società di capitali, è opportuno verificare che sia rispettata la condizione di “controllo” da parte del beneficiario del trasferimento.

Sul tema è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con le risposte ad interpello n. 274 e 38 del 7 febbraio 2020, precisando che è esente da imposta di donazione il trasferimento a titolo gratuito con il quale disponente trasferisca, al coniuge ovvero ai discendenti, la nuda proprietà della partecipazione di controllo della società di capitali partecipata, unitariamente al diritto di voto, mantenendo in capo a sé medesimo il diritto agli utili.

Mentre non è possibile applicare l’esenzione nel caso di trasferimento del solo diritto della nuda proprietà.

Questo si ravvisa anche nella nozione di controllo prevista dall’art. 2359 comma 1:

“il controllo di diritto si realizza quando un soggetto dispone della maggioranza  dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.”

Pertanto anche il trasferimento gratuito della nuda proprietà e quindi non solo della piena proprietà può integrare il requisito del controllo, purché in deroga all’art. 2352 c.c., il diritto di voto venga attribuito con apposito accordo, al nudo proprietario, e venga mantenuto per almeno 5 anni dalla data del trasferimento.


Inoltre, come chiarito con la Circolare del 16 febbraio 2007, n. 11/E, nell’ipotesi in cui una partecipazione di controllo, posseduta dal dante causa, venga frazionata tra più discendenti, l’agevolazione spetta esclusivamente per l’attribuzione che consente l’acquisizione o l’integrazione del controllo da parte del discendente. Nel caso invece il trasferimento della partecipazione di controllo avvenga a favore di più
discendenti in comproprietà, ai sensi dell’articolo 2347 C.C., il beneficio viene sempre riconosciuto.
Questo a condizione che, ai sensi del citato articolo 2347 C.C., i diritti dei comproprietari vengano esercitati da un rappresentante comune, che disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.
L’Agenzia delle Entrate ha dato parere favorevole al contribuente, in quanto, vi sono tutti i requisiti per beneficiare dell’esenzione prevista dall’articolo 3, comma 4-ter, del TUS.

Trattamento fiscale in assenza di agevolazione

Nel caso in cui non trovi applicazione l’esenzione, come nel caso di trasferimento, ad esempio, di partecipazioni di società di capitali non di controllo, l’imposta deve essere corrisposta in misura ordinaria, seguendo le regole previste per le donazioni. Il trasferimento al coniuge o al discendente, quindi di un’azienda o di partecipazioni aventi valore eccedente (per ogni beneficiario) 1 milione di euro, comporterebbe il pagamento dell’imposta di donazione con l’aliquota del 4% per l’eccedenza rispetto alla franchigia di 1 milione di euro.

Donazione della nuda proprietà di aziende: conclusioni e consulenza

In questo contributo abbiamo visto quali importanti vantaggi a livello di pianificazione fiscale è possibile ottenere tramite la donazione delle nuda proprietà di aziende e di partecipazioni.

Tuttavia, come avrai visto, è opportuno prestare attenzione ad alcuni aspetti, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, per evitare che possa venire disconosciuta l’agevolazione.

Qui di seguito ti lascio il link per metterti direttamente in contatto con me. Sarà mia premura analizzare la tua situazione e valutare le possibili soluzioni insieme, sia in ottica di passaggio generazionale che di pianificazione fiscale!

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