Donazione immobile a residente estero, a quanto ammonta le imposte ipotecarie e catastali? E’ possibile usufruire dell’agevolazione prima casa?
L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 464 del 4 novembre 2019, ha fatto chiarezza sulle imposte ipotecarie e catastali da pagare in caso di donazione immobile a residente estero.
In questo contributo analizzeremo nel dettaglio la risposta all’interpello da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ci soffermeremo sulle imposte ipotecarie e catastali che sarà tenuto a versare il cittadino residente all’estero. Infine vedremo se possono usufruire dell’agevolazione prima casa anche i cittadini italiani residenti all’estero.
Indice
Oggetto interpello presentato dal contribuente
Oggetto dell’interpello è stata la richiesta di un contribuente all’Agenzia delle Entrate di individuare il regime impositivo indiretto applicabile alla donazione a favore del figlio. Quest’ultimo residente fiscalmente in Danimarca (iscritto Aire), mentre i genitori fiscalmente residenti in Italia.
Donazione immobile a residente estero: imposte ipotecarie e catastali
La risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate chiarisce la situazione sulle imposte catastali e ipotecarie relative ad immobili donati a cittadini italiani residenti all’estero.
Qui di seguito un estratto della risposta dell’interpello:
” Per le donazioni di beni immobili per i quali il donatario possiede i requisiti per fruire delle agevolazioni “prima casa” le imposte ipotecaria e catastale saranno corrisposte nella misura fissa di 200 euro ciascuna. Le agevolazioni prima casa, infatti, sono fruibili anche dai cittadini italiani residenti all’estero. Questo se il donatario si sia trasferito all’estero per ragioni di lavoro e l’immobile è ubicato nel territorio del comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende. Oppure nel caso in cui il donatario sia cittadino italiano emigrato all’estero (iscritto quindi all’Aire) e l’immobile ricevuto in donazione sia la “prima casa” posseduta dal donatario sul territorio italiano
Da una lettura della risposta all’interpello, si evince che, se sussistono le agevolazioni prima casa, la somma da versare per l’imposta catastale ed ipotecaria sarà pari a 200 euro ciascuna.
Donazione immobile a residente estero: imposte dirette
Vediamo adesso l’aspetto relativo alle imposte dirette. A riguardo è opportuno esaminare nel dettaglio sia quanto stabilito dalla Convenzione internazionale siglata tra l’Italia e la Danimarca sia le disposizioni previste dalla nostra normativa interna.
Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni siglata tra l’Italia e la Danimarca
Considerato che, il soggetto che ha presentato l’interpello, ha dichiarato di essere cittadino italiano, residente in Danimarca e iscritto all’AIRE, trovano applicazione le previsioni stabilite dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Danimarca.
Qui di seguito riporto l’art. 6 della Convenzione:
“I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (.) situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato”
Pertanto si ha una tassazione concorrente sia nello Stato di residenza che in quello della fonte ( Stato di ubicazione dell’immobile).
Tuttavia le autorità fiscali della Danimarca sono tenute ad eliminare l’eventuale doppia imposizione.
Questo dovrà avvenire nella modalità prevista all’art. 24 della Convenzione:
“se un residente della Danimarca ritrae redditi (.) che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Danimarca ammetterà in detrazione dall’imposta sul reddito di tale residente, un ammontare pari alla relativa imposta sul reddito pagata in Italia”.
Normativa interna
Per quanto riguarda invece la normativa interna, dobbiamo far riferimento agli art. 25 e 26 del D.P.R. 917 del 1986:
“i redditi fondiari, ossia quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso. “
Tuttavia se, alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di importo non superiore a 500 euro, l’imposta non è dovuta. (Art. 11 del D.P.R. 917/1986).
Pertanto il contribuente che ha presentato l’interpello, essendo non residente fiscalmente in Italia, sarà tenuto, per l’immobile sito in Italia a corrispondere l’imposta sul reddito. Inoltre tale contribuente sarà tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi come soggetto non residente.
Tutto questo a meno che, non ricorrano le ipotesi in cui l’Irpef sia sostituita dall’Imu, come disciplinato dall’art. 11 comma 2 del TUIR.
Cosa prevale la normativa interna o le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni?
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con la sentenza n. 294/5/2012, chiarisce che le disposizioni contenute in una Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni assumono un carattere di specialità. Pertanto quest’ultime devono essere poste sul gradino più alto della gerarchia delle fonti del diritto.
Secondo i Giudici, in caso di contrasto tra normativa interna e disposizioni contenute nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, queste devono prevalere.
Conclusioni
Stai valutando di effettuare una donazione ad un familiare residente all’estero e hai dubbi in merito alla tassazione?
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