Donazione quote ai figli: esenzione imposta

La donazione di quote a figli di società di capitali che integrano il controllo, da mantenere per almeno cinque anni, sono esenti da imposta di donazione. Questo anche nel caso in cui le quote siano detenute in comproprietà tra i donatari.

Questo è quanto emerge dalla risposta all’istanza di interpello n. 257 del 17 luglio 2019 dell’Agenzia delle entrate. Nell’istanza sono stati forniti importanti chiarimenti in merito alle condizioni per l’applicazione dell’esenzione da imposta di donazione di quote a figli nelle ipotesi contemplate dall’articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990.

L’intento del nostro legislatore è quello di agevolare i passaggi generazionali delle aziende o delle società.

In questo contributo vediamo nel dettaglio in quali casi si verifica l’esenzione imposta di donazione e le risposte all’interpello da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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Donazione quote ai figli: normativa

L’articolo 3, comma 4-ter del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (TUS, approvato con il D.Lgs. 346/1990) stabilisce che:

Sono esenti dall’imposta i trasferimenti di aziende o rami di esse, di azioni e quote sociali, attuati in favore di discendenti e del coniuge mediante disposizioni mortis causa, donazioni, atti a titolo gratuito o costituzione di vincoli di destinazione, nonché mediante i patti di famiglia disciplinati dagli articoli 768-bis e ss. cod. civ..

Tale disposizione mira a favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia. Questo spiega la scelta del legislatore di limitare l’applicazione dell’agevolazione alle ipotesi in cui il dante causa sia un discente o il coniuge del dante causa.

Nel caso in cui il trasferimento abbia a oggetto quote sociali e azioni, l’esenzione spetta per il solo trasferimento di partecipazioni che consente agli aventi causa (discendenti o coniuge) di acquisire oppure integrare il controllo, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1, cod. civ. 

Esclusione imposta di donazione: esempio

L’ipotesi è, per esempio, quella di due genitori, titolare uno di una quota del 50 per cento e l’altro di una quota del 40 per cento del capitale sociale della Alfa Srl. Entrambi i casi, di partecipazioni “non di controllo”, in quanto, per essere tale, una quota di partecipazione al capitale sociale, come abbiato visto in precedenza, deve attribuire la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria». Ebbene, se ambedue i genitori donano contestualmente dette partecipazioni al figlio, si può considerare che costui abbia conseguito il controllo della società. Per ottenere l’agevolazione occorre aver riguardo non all’entità della quota, ma alla situazione che si determina in capo al donatario a seguito della donazione. In quanto ad esempio una donazione di una quota del 4% è agevolata se il donatario già sia titolare del 47 per cento. Questo in quanto la partecipazione risultante è, appunto, “di controllo”.

Donazione quote ai figli: interpello Agenzia delle Entrate

Il caso oggetto di interpello riguardava due genitori con l’intenzione di donazione di quote ai figli in comproprietà, i diritti di usufrutto e di piena proprietà di partecipazioni. Questo mediante un atto di donazione congiunta e contestuale. Tale atto consentirebbe l’acquisizione o integrazione, da parte dei donatari, del controllo di diritto. Quest’ultimo requisito necessario per fruire del beneficio dell’esenzione dalle imposte di successione e donazione. In particolare il trasferimento a titolo gratuito avverrebbe nella forma di una donazione ‘contestuale e congiunta’ dei suddetti diritti. Per effetto della quale i donatari diventerebbero comproprietari di partecipazioni societarie e di diritti di usufrutto su partecipazioni.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Nel rispondere l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’articolo 3, comma 4-ter, del D. Lgs 364/9 dispone che:

i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia  a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta. 

In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), TUIR il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.

Il beneficio si applica al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

  • gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa;
  • gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

Il mancato rispetto di questa condizione comporta

  • la decadenza dal beneficio,
  • il pagamento dell’imposta in misura ordinaria,
  • il pagamento della sanzione amministrativa e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.

Conclusioni

Inoltre, poiché la norma intende agevolare i passaggi generazionali delle aziende o delle società, nel caso di specie il trasferimento delle quote (sia in piena proprietà, sia in usufrutto) consente ai donatari di ottenere in comproprietà il controllo della società, ragion per cui è rispettato l’obiettivo della disposizione agevolativa.

Resta ferma la necessità, come già detto, che il controllo venga detenuto per almeno cinque anni, con conseguente necessità di evitare per tale periodo lo scioglimento della comunione tra i donatari.

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