Esonero contributivo partite IVA 2021: come funziona l’agevolazione prevista dalla Legge di Bilancio? Ecco requisiti e beneficiari della misura
La legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2020, ha previsto degli aiuti per i soggetti maggiormente colpiti dagli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 ovvero i lavoratori autonomi e professionisti.
E’ stato istituito un fondo, dell’importo di 1.000 milioni per l’anno 2021, per finanziare l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai predetti soggetti.
Questa agevolazione e molte altre sono ad oggi sospese. La loro partenza è, infatti, legata al via libera da parte della Commissione UE. Gli interventi in favore dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti in merito all’esonero contributivo richiedono l’emanazione di provvedimenti attuativi.
Vediamo nel dettaglio in questo contributo a quali soggetti è previsto l’esonero e quali sono i requisiti che devono sussistere.
Sei pronto!?! Si comincia!!!
Indice
Esonero contributivo: requisito soggettivo
Possono rientrare nell’agevolazione i soggetti iscritti:
- alle Casse obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.lgs. 509/1994 ( cassa forense, CNPADC, ENPACL, etc.)
- casse istituite per i professionisti iscritti agli Albi ma privi di una cassa previdenziale di categoria ( ad es. gli psicologi e biologi) disciplinati dalla Lgs.. 103/1996.
- i medici, infermieri e gli altri professionisti e operatori assunti per l’emergenza da Covid-19.
Esonero contributivo: requisiti oggettivi
Per poter beneficiare dell’agevolazione dell’esonero parziale dei contributi del 2021 è necessario che sussistano i seguenti requisiti:
- nel periodo d’imposta 2019 sia stato percepito un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro
- registrato un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto al 2019;
Criticità nella determinazione dei requisiti oggettivi
La prima criticità riguarda la determinazione del reddito dei soggetti che adottano il regime forfettario. In quanto l’Agenzia delle Entrate nella circolare 25/E/2020 ha affermato, in un quesito posto in merito alla modalità di calcolo della riduzione di reddito ai fini della spettanza dell’indennità prevista dal Decreto Rilancio, che:
“la misurazione dello scostamento del reddito e l’attribuzione della nuova indennità prescinde dal regime contabile adottato dal professionista ( sia esso in regime ordinario o regime forfettario).
Ci auguriamo pertanto che l’Agenzia delle Entrate non estenda tale interpretazione anche per questa agevolazione.
In quanto tale interpretazione potrebbe arrecare qualche problema ai soggetti in regime forfettari, tra cui:
- le dichiarazioni dei redditi relative all’anno d’imposta 2019 sono già state presentate e pertanto i dati reddituali già disponibili;
- i soggetti in regime forfettario sarebbero obbligati a ricalcolare il loro reddito in forma analitica. Questo seppur quest’ultimi sono esonerati dagli obblighi di natura contabile.
L’atra criticità riguarda la tipologia di reddito da considerare ai fini del superamento della soglia. Pertanto ci chiediamo se il reddito da considerare per il superamento della soglia debba essere il reddito complessivo del contribuente o soltanto il reddito professionale.
Il legislatore utilizzando il termine “reddito complessivo” sembra riferirsi al disposto dell’art. 8 comma 1 del Tuir, ovvero:
“il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite.. derivanti dall’esercizio di arti e professioni”.
L’agevolazione in oggetto nasce per aiutare i lavoratori autonomi e pertanto sarebbe stato naturale il riferimento al reddito di lavoro autonomo. Riteniamo pertanto che l”intento del nostro legislatore sia stato quello di escludere quei lavoratori autonomi che, seppur abbiano subito una forte riduzione del fatturato relativo alla propria attività, hanno potuto disporre di altri redditi di un ammontare complessivo superiore alla soglia dei 50.000 euro.
Decreto attuativo
Spetterà al Ministero del Lavoro e al Ministro dell’Economia il compito di definire i criteri e le modalità di accesso all’esonero dal versamento dei contributi. L’art. 1 comma 21 della Legge di Bilancio ha previsto che sarà emanato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto attuativo.
Considerazioni
Oltre a verificare se possiedi i requisiti per poter beneficiare di questa agevolazione, non potrai trascurare alcuni considerazioni.
Intanto trattandosi di esonero parziale dei contributi, considera che perderai un anno di contribuzione che si sarebbe cumulata ai fini della tua pensione.
Inoltre un altro aspetto importante che dovrai considerare è che non potrai dedurre dal proprio reddito i contributi.
Quest’ultimo aspetto è particolarmente importante in quanto tramite la deduzione dei contributi dal reddito vi è la possibilità di ridurre l’aliquota marginale permettendo di pagare meno imposte.
Ti consiglio pertanto di affidarti ad un commercialista che, tramite simulazioni, sarà in grado di indirizzarti.