Esterometro 2019 – guida operativa

Che cosa è l’esterometro? Quali sono i soggetti tenuti a tale adempimento? Entro quando deve essere inviato?

In questo contributo risponderemo in modo esaustivo a queste domande.

Siamo ormai agli sgoccioli per l’entrata in vigore della fatturazione elettronica, che, entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2019.

Con l’introduzione della fatturazione elettronica, vi sarà un nuovo adempimento, relativo alle operazioni trasfrontaliere, il c.d. “Esterometro“. Con tale adempimento verranno trasmesse le operazioni effettuate da e verso operatori esteri soggetti residenti in UE ed extra UE.

In questo contributo vedremo quando sarà obbligatorio tale adempimento e quando invece sarà facoltativo. Inoltre ci soffermeremo su come funziona tale adempimento e quali sono le operazioni che dovanno essere indicate.

Esterometro – riferimenti normativi

L’obbligo relativo all’esterometro discende dalla fatturazione elettronica.
Il primo aspetto che deve essere messo in evidenza è che le operazioni da e verso soggetti comunitari ed extra-comunitari non rientrano nell’obbligo di Fatturazione Elettronica.
Questi documenti, fatture, costituiscono oggetto di trasmissione telematica all’Agenzia dell Entrate dei dati delle relative fatture.
Tali fatture, infatti, diventeranno oggetto della comunicazione c.d. “Esterometro“, secondo la quale la trasmissione di questi dati deve avvenire mensilmente.
Sul punto, l’articolo 1, comma 3, del DL n 127/2015 dispone che:
I soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3 (obbligo di fattura elettronica, ndR).

L’esterometro: quado è obbligatorio o facoltativo

Vediamo adesso la corretta procedura in caso di emissione di fatture attive in modalità elettronica verso operatori esteri. Quando ci troviamo in questa fattispecie, occorre:

  • compilare solo il campo codice destinatario con un codice convenzionale che risulta essere la lettera X per 7 volte (“XXXXXXX”);
  • nel campo identificativo fiscale IVA va inserita la partita IVA comunitaria. Tuttavia se il cliente è un operatore extra UE è necessario inserire il seguente codice: “OO 99999999999”.

I soggetti esclusi da questo nuovo adempimento, sono tutti i soggetti esclusi dalla fatturazione elettronica e pertanto:

  • Contribuenti nel regime dei minimi
  • Soggetti nel regime forfettario;
  • Contribuenti nel regime speciale degli agricoltori;
  • I medici e farmacisti.

Esterometro – per quali operazioni

Questo adempimento entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2018.Qui di seguito un elenco delle operazioni interessate da questo nuovo adempimento:C

  • le fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti, ma identificati Iva in Italia, per i quali non è stata emessa fattura elettronica tramite SDI;
  • Fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti;
  • le fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per cui non è stata emessa la fattura elettronica e per le quali non c’è una bolletta doganale;
  • le autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
  • le autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extraUe.

Esterometro – dati da indicare

I soggetti obbligati dal 1 gennaio 2019 a questa comunicazione dovranno indicare i dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi da e versso l’estero.

In base a quanto definito dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, viene ribadito l’obbligo per i soggetti IVA residenti in Italia, di trasmettere le seguenti informazioni: 

  • Identificativi del cessionario/committente;
  • Dati identificativi del cedente/prestatore;
  • Data del documento relativo all’operazione;
  • Data di registrazione (per i soli docmenti ricevuti);
  • Numero del documento, base imponibile, aliquota iva appplicata.

Emissione e ricezione bollette doganali

Rimane facoltativa la predisposizione ed invio dell’esterometro per tutte le operazioni per le quali è stata emessa la bolletta doganale. Questo in quanto si tratta di informazioni già conosciute all’Erario. Verranno mantenute le semplificazioni dei modelli INTRA per gli acquisti in vigore dal 1 gennaio 2018

Esterometro – trasmissione

I dati relativi alle operazioni verso o da soggetto non residenti, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate, devono essere rappresentati in formato XML. Questo, secondo lo schema e le regole riportate nell’allegato del provvedimento del 30 aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate.

Il file in formato XML per poter essere accettato dall’Agenzia delle Entrate è necessario una firma elettronica (qualificata o basata su certificati Entrate) dal soggetto responsabile della trasmissione. Solo in caso di invio delle fatture tramite il servizio web dell’Ade “fatture e corrispettivi”, è suffiiente il sigillo elettronico dell’Agenzia delle Entrate.


Mancata comunicazione – sanzioni

La prima comunicazione mensile da effettuarsi nell’anno 2019, e relativa alle operazioni di gennai dovrà essere inviata entro il 28 febbraio 2019.

Vediamo adesso cosa succede in caso di mancato assolvimento di tale adempimento.
E’ prevista la sanzione amministrativa di due euro per ciascuna fattura, 
per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati. Tale sanzione è riferita comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. E’ prevista una riduzione della metà delle sanzioni, entro il limite massimo di 500 euro, nei seguenti casi:

  • se la trasmissione è effettuata nei 15 giorni successivi alla scadenza;
  • se nello stesso termine viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.

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