L’agenzia delle Entrate nella risposta n. 391/2019 ha confermato che, un contribuente che, nel corso del 2019, fruisce del regime forfettario e che estromette l’immobile dall’impresa, non ha alcuna rilevanza ai fini fiscali.
Vediamo in questo contributo nel dettaglio interpello proposto da un imprenditore e quale è stata la risposta da parte dell’Agenzia delle entrate.
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Estromissione immobili regime forfettario: interpello
A proporre interpello all’Agenzia dell Entrate è un imprenditore individuale. Tale soggetto ha acquistato nel corso del 1984 un immobile strumentale per natura (categoria A10). Il costo fiscale è pari a 0, in quanto l’immobile al 1 gennaio 2019 è stato completamente ammortizzato. Il contribuente volendo estromettere il bene dal patrimonio dell’azienda ha deciso di fruttare l’agevolazione prevista dall’art. 1, comma 66 della Legge n. 145/2018.
Inoltre a partire dal 1 gennaio 2019 ha deciso di aderire al regime forfettario, come disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014.
Risposta Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle entrate da parere favorevole al contribuente che può mettere in atto quello che prospetta.
Questo in quanto, la circolare n. 10/E del 2006 ha chiarito che la normativa non contiene alcun riferimento in merito al trattamento fiscale riservato alle plusvalenze e minusvalenze. Mentre era espressamente prevista nei precedenti regimi agevolati.
Qui di seguito un estratto della circolare:
” la mutata lettera della norma, in un’ottica di maggiore semplificazione, consente di ritenere che le plusvalenze e le minusvalenze realizzate effettuate in corso di regime non abbiano alcun rilievo fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l’adozione del regime forfetario“.
Pertanto ne consegue che l’estromissione immobili nel regime forfettario non assume alcuna rilevanza ai fini fiscali. Questo in quanto, la fruizione di tale regime comporta l’esclusione di tali
componenti positivi di reddito, anche se aventi ad oggetto beni strumentali acquisiti prima dell’entrata nel regime forfettario.
Annotazione estromissione degli immobili
Il contribuente in regime forfettario dovrà annotare l’estromissione nei registri, tenuti fino al periodo d’imposta antecedente all’ingresso nel regime forfettario. Questo, in quanto il soggetto in regime forfettario, non è tenuto né alla conservazione del registro dei beni ammortizzabili né a quello del registro iva acquisti.
Non dovrà indicare l’estromissione nel quadro RQ del modello redditi 2020 anno d’imposta 2019.
Estromissione immobili regime forfettario: consulenza
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