Quali sono le regole per definire il momento di ricezione della fattura elettronica? Da quale momento è possibile esercitare la detrazione Iva? Risponderemo a queste domande alla luce delle important novità previste dal D.L. 119/2018.
Con la Legge di Bilancio (L. n. 205/2017) il legislatore ha sancito a partire dal 1 gennaio 2019, l’obbligo di fatturazione elettronica per ogni operazione di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti sia di soggetti passivi IVA, sia verso consumatori finali.
In questo contributo esamineremo nel dettaglio le modalità con le quali è possibile ricevere le fatture di acquisto in formato elettronico. Inoltre ci soffermeremo su quando è possibile esercitare il diritto alla detrazione sulle fatture di acquisto. In modo particolare sulle novità previste, in termini di detrazione dell’IVA, dall’introduzione della fatturazione elettronica.
Indice
Fatture elettroniche: ricezione
La fattura elettronica, trasmessa dal cedente o prestatore, viene veicolata al destinatario, tramite il Sistema di Interscambio.
Il recapito della fattura, avviene con modalità differenti, in base al canale di ricezione attivato dal destinatorio.
Il soggetto passivo IVA può decidere di ricevere le fatture attraverso:
- La posta elettronica certificata (PEC);
- Uno degli specifici canali di colloquio accreditati con il Sistema di Interscambio.
Pertanto, una volta indicato in fattura l’indirizzo PEC o il codice destinatario, il cessionario riceverà la fattura sul relativo canale. In alternativa, il sofìggetto cedente/prestatore, indicherà in fattura un codice convenzionale (“0000000”), rendendo disponibile sul Sistema di Interscambio:
- L’originale della fattura elettronica sul sito web dell’Agenzia delle Entrate. Questo sarà visionabile all’interno di un’area riservata al cessionario o committente;
- un duplicato informatico della fattura sullo stesso sito web, in un’area riservata al cedente o prestatore.
Esercizio della detrazione Iva
Il diritto alla detrazione è disciplinato dall’articolo 19, comma 1 del DPR n. 633/1972. dispone che dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate è detraibile l’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione.
Il diritto alla detrazione, prevede la compresenza dei seguenti presupposti:
- Il presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione;
- Il presupposto formale del possesso di una valida fattura di acquisto.
Pertanto ai fini della detrazione dell’iva e dell’esigibilità per l’Erario, è fondamentale individuare il momento di effettuazione dell’operazione. Quest’ultimo differisce a seconda se si tratta:
- Beni mobili: il momento è la consegna;
- Beni immobili: il momento è la stipula dell’atto;
- Prestazioni di servizi: il momento è il pagamento della prestazione.
Fattura elettronica: novità detrazione IVA
L’art. 14 del D.L. n. 119/2018, in vigore dal 21/10/20118, ha previsto una nuova regola per la detrazione dell’IVA.
E’ prevista che la detrazione IVA sugli acquisti, possa essere esercitata nella liquidazione in cui è effettuata la prestazione. Semplifichiamo con un esempio: consegna di un bene avvenuta in ottobre 2018 e fattura pervenuta nei primi giorni di novembre. Se si registra la fattura entro il 15/11, vi sarà a possibilità di potersi detrarre l’va nel mese di ottobre.
Questo differisce da quanto avvenuto fino ad esso, ossia che, la detrazione poteva essere esercitata soltanto nel momento in cui la fattura era pervenuta all’acquirente.
Tale limitazione rimarrà in vigore per il mese di dicembre, nella cui liquidazione non potrà essere detratta l’Iva delle fatture ricevute in gennaio successivo. Questo nemmeno se la consegna del bene o il pagamento del corrispettivo sono avvenuti nel mese di dicembre.
Semplificazione fatture d’acquisto
L’articolo 13 D.L. 119/2018 inserisce una “semplificazione” per la registrazione degli acquisti, modificando l’articolo 25 D.P.R. 633/1972. Nella nuova versione non è più previsto l’obbligo di numerazione in ordine progressivo delle fatture e delle bolle doganali relative agli acquisti. Né è prevista l’indicazione nel registro del numero progressivo ad essa attribuito (il cd. protocollo). Tale modifica è la naturale conseguenza dell’avvento della fattura elettronica. In quanto il “protocollo” sarà di fatto attribuito in automatico dal Sdi;
Consulenza
In questo contributo abbiamo esaminato solo un’aspetto relativo alla fatturazione elettronica. Se hai bisogno di delucidazioni in merito a tutte le novità che comporterà la fatturazione elettronica non esitare a contattarci!
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