Fattura Elettronica Omessa: le sanzioni

Quali le sanzioni applicabili in caso di Fattura Elettronica Omessa? La Fattura emessa con modalità tradizionali si considera inesistente e non omessa. Per il primo semestre 2019 nessuna sanzione sulla E-Fattura.

Che cosa succede quando un operatore economico obbligato ad emettere Fattura Elettronica, emette fatture in formati diversi, non validi?

Oggi voglio parlarvi di questo argomento, che sicuramente può essere di interesse per tutti coloro che stanno impattando con gli obblighi di Fatturazione Elettronica

Se ad esempio un imprenditore emette una Fattura in cartaceo, o in Pdf, in quali sanzioni può incorrere?

Vediamo di chiarire questo dubbio in modo chiaro nel presente contributo.


FATTURA ELETTRONICA OMESSA O INESISTENTE: SANZIONI

La Fattura emessa in un formato diverso da quello elettronico è da considerarsi inesistente

La Fattura inesistente è a tutti gli effetti una Fattura non Emessa

Tutte le fatture che non transitano dal Sistema di Interscambio sono inesistenti. Questo significa che è come se la Fattura, operativamente, non sia mai stata emessa.

Il cedente/prestatore e il cessionario/committente incorrono nelle sanzioni indicate dall’articolo 6, del DLgs n 471/97.


FATTURA ELETTRONICA OMESSA: SANZIONI PER IL CEDENTE/PRESTATORE

In capo al cedente/prestatore si applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra il 90% e il 180% dell’imposta non correttamente documentata.

Nel caso in cui l’omessa fatturazione non incide sulla liquidazione dell’IVA, la sanzione è dovuta in misura fissa. La sanzione varia da € 250,00 a € 2.000,00.

In caso di operazione con IVA non esposta (vedi operazioni esenti IVA, Reverse Charge, etc), la sanzione varia dal 5% al 10% dei corrispettivi.

Queste sono tutte le sanzioni applicabili nei casi di Fattura Elettronica Omessa.

FATTURA ELETTRONICA CON SANZIONI RIDOTTE PER IL PRIMO SEMESTRE 2019

L’articolo 10 del DL n 119/18 ha introdotto una semplificazione legata all’introduzione della Fattura Elettronica

In particolare, per il primo semestre 2019 è prevista la disapplicazione delle sanzioni per l’omessa fatturazione.

In particolare, si possono verificare queste due fattispecie:

  • Fattura Elettronica emessa in entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA. In questo caso vi è la disapplicazione totale della sanzione;
  • Fattura Elettronica emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In questo caso la sanzione è ridotta dell’80%.

FATTURA ELETTRONICA OMESSA: SANZIONI PER IL CESSIONARIO/COMMITTENTE

Per quanto riguarda il soggetto cessionario/committente vi è un’altro tipo di sanzione. 

In particolare vi è l’applicazione di una sanzione pari al 100% dell’IVA non correttamente documentata. 

Tuttavia, per il cessionario/committente, vi è una possibilità di evitare la sanzione

Mi riferisco alla possibilità di regolarizzare l’operazione laddove non riceva entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione una regolare Fattura Elettronica. Fattura emessa in sostituzione di quella emessa in modo non corretto. 

In questo caso nei  30 giorni successivi dovrà procedere ad emettere un’autofattura elettronica trasmettendola telematicamente al sistema SDI.

Contestualmente deve essere versata l’IVA indicata in autofattura.

IVA che può essere liberamente portata in detrazione in sede di liquidazione periodica.

L’autofattura elettronica sostituisce il visto che veniva apposto a cura dell’Ufficio sul documento.


FATTURA ELETTRONICA E ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche per le operazioni esenti come deve essere assolta?

Altro aspetto che può portare all’applicazione di sanzioni legate alla Fattura Elettronica è l’assolvimento dell’imposta di bollo.

In caso di fatture elettroniche per operazioni esenti, escluse o fuori campo IVA di importo superiore a € 77,47 è previsto l’assolvimento del bollo.

In particolare deve essere versato il bollo di € 2,00 a cura del soggetto cedente/prestatore. Questo secondo le regole indicate nel D.M. 17 giugno 2014.

In sintesi, il cedente/prestatore deve procedere con la seguente procedura:

  • Indicare nell’apposito spazio della fattura in formato XML l’imposta di bollo;
  • Versare l’ammontare complessivo dell’imposta di bollo annuale entro 120 giorni dalla conclusione del periodo di imposta;
  • Utilizzare il modello F24 indicando il codice tributo 2501.

Nel caso in cui l’imposta di bollo venga addebitata al cliente, è necessario inserire la marca da bollo anche nel corpo della fattura.

Mi riferisco all’indicazione della stessa nella parte numerica, in modo che venga ricompresa nel totale documento.

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