La fattura elettronica tardiva, con errori o addirittura omessa può determinare gravi conseguenze per il contribuente, soprattutto in termini di sanzioni.
Sia nel caso di fattura elettronica non emessa che emessa in modo tardivo si applica la sanzione prevista dall’art. 6 del DLgs. n 471/97.
In questo contributo vediamo cosa conviene fare in caso di ritardata fattura elettronica, ovvero se avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso o aspettare l’avviso di accertamento, applicando il cumulo giuridico. Inoltre l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 6 marzo 2023 ha definito le modalità per aderire alla sanatoria formale come prevista dalla Legge di Bilancio 2023.
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Indice
- Termine emissione fattura elettronica
- Fatture elettroniche tardive: sanzioni
- Sanzioni fattura elettronica emessa in ritardo ma con liquidazione Iva corretta
- Sanzioni fattura immediata: il termine dei 12 giorni è valido anche in caso di festivo
- Sanzioni fatturazione elettronica: importi diversi a seconda della violazione commessa
- Sanzioni fattura elettronica per i forfettari
- Fattura elettronica tardiva: ravvedimento operoso
- Fattura elettronica tardiva: cumulo giuridico
- Confronto ravvedimento operoso vs cumulo giuridico
- Errori fattura elettronica: cosa fare in caso di scarto?
- Codice tributo ravvedimento fattura elettronica
- Compilazione modello F24 ravvedimento fattura elettronica
- Notifica fatture elettroniche e corrispettivi in ritardo
- Sanatoria errori formali entro marzo 2023
- Fattura elettronica tardiva: ravvedimento o cumulo giuridico
Termine emissione fattura elettronica
Il termine di emissione della fattura elettronica dipende dal tipo di fattura che andiamo ad emettere. Possiamo emettere:
- Fattura elettronica immediata.
- Fattura elettronica differita.
Con riguardo alle fatture elettroniche emesse ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DLgs. n 127/2015, la fattura si intende emessa solo se è stata trasmessa al SdI e non è stata scartata da quest’ultimo.
Emissione della fattura immediata
La fattura elettronica immediata accompagna il bene o che certifica il compenso percepito per un servizio reso. La fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione, stabilito ai sensi dell’art. 6 del DPR n 633/72.
In particolare, per le cessioni di beni al momento della spedizione / consegna dei beni, per le prestazioni di servizi al momento del pagamento.
Emissione della fattura differita
La fattura differita, può essere emessa per cessioni di beni e prestazioni di servizi, in alternativa alla fattura immediata.
Essenzialmente la fattura differita si discosta dalla tradizionale fattura dalla data di emissione rispetto alla consegna dei beni o dal termine dell’erogazione di un servizio e dal loro pagamento. Questa tipologia di fattura costituisce una importante semplificazione per le imprese, perché permette di riepilogare in un unico documento fiscale i pagamenti eseguiti nel mese solare da un dato cliente.
La fattura differita dev’essere emessa e registrata entro il 15esimo giorno del mese successivo a quello in cui i beni vengono spediti / consegnati o le prestazioni vengono realmente effettuate. Sarà comunque necessario indicare
il mese di riferimento per la prestazione, infatti legalmente l’operazione rientrerà nella liquidazione periodica del mese di riferimento e l’IVA andrà versata entro il 16 del mese successivo.
Esempio: se il pagamento della prestazione di un dato servizio è avvenuto a maggio, anche se la fattura viene emessa in modalità differita il 15 giugno, l’operazione rientra nella liquidazione periodica di maggio e l’IVA andrà versata entro il 16 giugno.
Proprio per l’esistenza di quest’ultimo obbligo, che rende complicata la successiva gestione fiscale, è ormai pratica consolidata quella fatturare entro il mese (tipicamente nell’ultimo giorno lavorativo) e non posticipare nei 15 giorni successivi.
Fatture elettroniche tardive: sanzioni
La fattura elettronica tardiva, con errori o addirittura omessa può determinare gravi conseguenze per il contribuente, soprattutto in termini di sanzioni.
A partire dall’1.1.2019, le fatture relative ad operazioni tra soggetti residenti o stabiliti in Italia emesse con modalità diverse da quelle previste dall’art. 1 co. 3 del DLgs. n 127/2015, si considerano non emesse (art. 1 co. 6 del DLgs. n 127/2015).
Sia nel caso di fattura elettronica non emessa che emessa in modo tardivo si applica la sanzione prevista dall’art. 6 del DLgs. n 471/97.
Violazione che ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo o del reddito
L’art. 6 del D.l.gs 471/97 prevede due diversi regimi sanzionatori, nel caso in cui si tratti di fatture con Iva o meno:
- Fatture con Iva: si applica la sanzione dal 90% al 180% dell’iva stessa, con un minimo di 500 euro;
- Fatture senza Iva: si applica la sanzione dal 5% al 10% dell’iva stessa, con un minimo di 500 euro.
Per le fatture senza Iva mi riferisco alle operazioni escluse, esenti, non imponibili, reverse charge.
La sanzione si riduce drasticamente se procediamo al ravvedimento operoso.
Violazione che non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo o del reddito
Rispetto alla casistica vista nel paragrafo precedente, le sanzioni si riducono se:
- Le fatture con Iva: la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo. La sanzione viene applicata in misura fissa da 250 a 2.500 euro.
- Le fatture senza Iva: la violazione non ha inciso sulla determinazione del reddito. La sanzione viene applicata in misura fissa da 250 a 2.500 euro.
La sanzione si riduce drasticamente se procediamo al ravvedimento operoso.
Sanzioni fattura elettronica emessa in ritardo ma con liquidazione Iva corretta
L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 528 del 16 dicembre 2019 ha chiarito che le sanzioni sull’emissione tardiva della fattura elettronica vengono applicate anche in caso di ritardo dell’emissione e/o invio allo SDI della fattura medesima, seppur liquidata e pagata correttamente nei termini l’Iva dovuta. L’Agenzia delle Entrate ha associato questa fattispecie alla violazione dell’art. 6 del D.Lgs n. 471/1997.
Sanzioni fattura immediata: il termine dei 12 giorni è valido anche in caso di festivo
L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 129/2020, ha confermato una linea rigida sui tempi della fattura elettronica. La trasmissione della fattura elettronica oltre la scadenza dei 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, anche se cade in un giorno festivo, è punibile con le sanzioni previste dalla legge. Pertanto non è possibile applicare la norma secondo la quale gli adempimenti, anche se solo telematici, che scadono in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo. Tale norma, riguarda gli adempimenti che il contribuente deve assolvere nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. L’Agenzia delle Entrate nell’interpello, ha ribadito che questa norma non si applica per la fattura elettronica, in quanto è necessario tutelare il destinatario del documento e garantire la possibilità di esercitare la detrazione fiscalmente riconosciuta.
Sanzioni fatturazione elettronica: importi diversi a seconda della violazione commessa
Qui di seguito ti ho riportato in tabella le sanzioni amministrative applicate relative alla fattura elettronica, suddivise per tipologia di violazione:
Tipologia di violazione | Riferimento normativo | Sanzioni amministrative |
Violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell’Iva | Art. 6 comma 1 D. Lgs 471/1997 | Da 250 euro a 2.000 euro |
Fattura elettronica o registrazione omessa, tardiva o errata | Art. 6 comma 1 D. Lgs 471/1997 | Dal 90% al 180% dell’imposta, con importo minimo di 500 euro |
Violazione fatturazione e/o registrazione importi esenti, non imponibili, non soggetti ad Iva o reverse charge | Art. 6 comma 2 D. Lgs 471/1997 | Dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro; se non ci sono conseguenze sul calcolo dell’Iva o delle imposte sui redditi le sanzioni sono comprese da un minimo di 250 ad un massimo di 2.000 euro. |
Violazioni solo formali | Art. 6 comma 5-bis D. Lgs 471/1997 | Niente sanzioni |
Sanzioni fattura elettronica per i forfettari
Le regole viste precedentemente sono ormai cristallizzate nella normativa di riferimento della fattura elettronica.
A questi, si affiancano le recenti novità che riguardano i soggetti in regime forfettario obbligati alla fattura elettronica dal 1 luglio 2022.
Da tale data anche i titolari di partita iva in regime forfettario e dei minimi sono tenuti ad adeguarsi allo standard della fattura elettronica. Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 25.000 euro è previsto l’esonera della fattura elettronica fino al 31 dicembre 2023.
Il regime sanzionatorio per i soggetti in regime forfettario è più blando rispetto agli altri soggetti.
In particolare, per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022 l’emissione della fattura elettronica sarà possibile entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Non si applicano sanzioni per la tradiva emissione della fattura elettronica se si rispetta quindi la scadenza del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre.
Fattura elettronica tardiva: ravvedimento operoso
L’art. 13 del D.Lgs. 472/97 prevede le seguenti riduzioni delle sanzioni tramite l’istituto del ravvedimento operoso:
- 1/9: entro 90 giorni dalla data di omissione o dell’errore;
- 1/8: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;
- 1/7: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione;
- 1/6: oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione.
Prendiamo il caso in cui la sanzione sia fissa ed è pari 250 euro, se si procede al ravvedimento operoso avrò:
- Se la sanzione viene versata entro 90 giorni dall’errore/omissione: si versa 1/9 della sanzione minima, quindi l’importo da versare sarà pari a 27,78 euro.
- Se la sanzione viene versata entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva: si versa 1/8 della sanzione minima, quindi l’importo da versare sarà pari a 31,25 euro.
Fattura elettronica tardiva: cumulo giuridico
Qualora si decidesse di non sanare la violazione ma di attendere l’atto di irrogazione sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate si potrebbe avvalere dell’istituto del cumulo giuridico.
Tale istituto è disciplinato dall’art. 12 comma 1 del D.Lgs 472/1997 e prevede:
- Una sanzione minima editabile pari a 250 euro;
- Aumento dal 25% al 200% prevista per la continuazione come da comma 1 del citato articolo. Pertanto un aumento che va da Euro 62,50 ad Euro 500,00.
L’importo così ottenuto va da un minimo di euro 312,50 [+25%] ad un massimo di euro 750,00 [+200%].
Una volta ricevuto l’avviso di accertamento, l’importo della sanzione può essere ridotto di 1/3 se si rinuncia ad impugnare l’avviso dello stesso.
Pertanto se ci si avvale della definizione delle sanzioni ex art. 16 c. 3 del Dlgs. 472/1997, nel nostro esempio avremo:
- Euro 104,17 in caso di aumento del 25%;
- Euro 250,00 in caso di aumento del 200%.
Confronto ravvedimento operoso vs cumulo giuridico
Vediamo con un esempio quando conviene utilizzare il ravvedimento operoso per sanare la violazione o attendere l’avviso di accertamento dell’Agenzia ed avvalersi dell’istituto del cumulo giuridico.
Ipotizziamo il caso in cui abbiamo emesso tardivamente 15 fatture e che le stesse non abbiamo inciso sulla corretta liquidazione dell’Iva.
Qualora tu decidessi di sanare la violazione con il ravvedimento operoso, le sanzioni saranno le seguenti:
- Ravvedimento entro 90 giorni: la sanzione sarà nella misura di 27,78 per ciascun documento;
- Ravvedimento oltre i 90 giorni: la sanzione sarà nella misura di 31,25 per ciascun documento.
Pertanto, nella prima ipotesi, ovvero ravvedimento operoso entro 90 giorni, la sanzione totale sarà pari ad 416,70 euro ( 27,78 *15ft).
Mentre nella seconda ipotesi, ovvero ravvedimento operoso oltre i 90 giorni, la sanzione totale sarà pari ad 468,75 euro ( 31,25 *15ft).
Qualora tu decidessi di non sanare la violazione ma di aspettare l’avviso di accertamento, si avrebbero le seguenti sanzioni con il cumulo giuridico:
Sanzione minima edittale pari ad Euro 250,00;
Aumento dal 25% al 200% prevista per la continuazione come da comma 1 del citato articolo, quindi un aumento che va da Euro 62,50 ad Euro 500,00.
L’importo così ottenuto va da un minimo di euro 312,50 [+25%] ad un massimo di euro 750,00 [+200%].
La percentuale di aumento applicata dall’Agenzia delle Entrate varierà in funzione del numero delle fatture.
Tuttavia una volta arrivato l’avviso di accertamento, se quest’ultimo non viene contestato si ha la riduzione delle sanzioni di 1/3.
Pertanto l’importo finale da corrispondere sarà pari:
- Euro 104,17 in caso di aumento del 25%;
- Euro 250,00 in caso di aumento del 200%
Dall’esempio si evince chiaramente che in questo caso non convenga applicare il ravvedimento operoso ma aspettare l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate.
Qu di seguito un prospetto riepilogativo che evidenzia quando convenga applicare il ravvedimento operoso e quando invece conviene aspettare l’avviso di accertamento.
N° ft. | Ravv. entro 90 giorni | Ravv. oltre 90 giorni | Cumulo +25% | Riduzione 1/3 | Cumulo + 200% | Riduzione 1/3 |
4 | 112,12 euro | 125 euro | 312,50 euro | 104,17 euro | 750 euro | 250 euro |
9 | 250,22 euro | 281,25 euro | 312,50 euro | 104,17 euro | 750 euro | 250 euro |
15 | 416,70 euro | 468,75 euro | 312,50 euro | 104,17 euro | 750 euro | 250 euro |
200 | 5.556 euro | 6.250 euro | 312,50 euro | 104,17 euro | 750 euro | 250 euro |
Dalla tabella si evince che fino a 9 fatture emesse tardivamente è più conveniente sanare la violazione tramite l’istituto del ravvedimento operoso. Mentre sopra le 9 fatture è più conveniente aspettare l’eventuale avviso dell’Agenzia delle Entrate che applica il cumulo giuridico.
Errori fattura elettronica: cosa fare in caso di scarto?
Vi sono alcuni casi in cui è possibile evitare le sanzioni previste in materia di fattura elettronica viste precedentemente. E’ il caso della fattura elettronica scartata dal Sistema di Interscambio (SdI). Come previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, la fattura elettronica scartata può essere rinviata entro i 5 giorni dalla notifica di scarto senza l’applicazione di alcuna sanzione.
Qui di seguito ti riporto i principali codice errori che si possono avere nelle ricevute/notifiche di scarto dello Sdi:
Codice errori fatturazione elettronica | Causale dello scarto |
---|---|
Codice errore 00001 | nome file non valido ovvero il nome del file da inviare al Sdi deve essere formato da IT, identificativo fiscale soggetto emittente, simbolo ( _ ), progressivo alfanumerico da 5 caratteri, formato xml |
Codice errore 00002 | nome file duplicato ovvero il nome file è stato già usato in un precedente invio telematico |
Codice errore 00003 | le dimensioni del file superano quelle massime consentite ovvero 5Mb |
Codice errore 00102 | file non integro ovvero il file xml risulta danneggiato/manomesso |
Codice errore 00403 | file con data successiva a quella di ricezione ovvero il caso in cui il file xml contiene erroneamente una data successiva a quella di invio telematico |
Codice errore 00417 | file con identificativo fiscale IVA e codice fiscale non valorizzati ovvero il caso in cui il file xml non contiene partita iva e/o codice fiscale del soggetto emittente |
Codice tributo ravvedimento fattura elettronica
Nel caso in cui ci si accorga di omissioni, errori o ritardi nella fatturazione elettronica occorre ravvedersi mediante il pagamento delle sanzioni di cui abbiamo parlato sinora.
Il pagamento deve essere eseguito tramite modello F24, compilando la sezione erario ed utilizzando il codice tributo 8911. L’anno da indicare nel modello è quello in cui è avvenuta la violazione.
Compilazione modello F24 ravvedimento fattura elettronica
Vediamo qui di seguito un esempio di compilazione di modello F24 relativo al ravvedimento fattura elettronica:
Importo: | 6.000,00 Euro |
Anno d’imposta per cui si effettua il pagamento: | 2022 |


Notifica fatture elettroniche e corrispettivi in ritardo
L’Agenzia delle Entrate notifica al domicilio digitale dei contribuenti interessate dalle anomalie, invitando ad accedere alla propria area riservata di “Fatture e Corrispettivi”.
Per le fatture elettroniche sono fornite le seguenti informazioni:
- elenco e numero fatture inviate in ritardo;
- tipo di fattura;
- tipo di documento;
- numero e data fattura;
- data di trasmissione e identificativo Sdi file.
Mentre per i corrispettivi giornalieri sono fornite le seguenti informazioni:
- elenco e numero invii trasmessi in ritardo;
- numero identificativo dell’invio;
- matricola del dispositivo;
- data di rilevazione e trasmissione.
Sanatoria errori formali entro marzo 2023
In caso di più irregolarità formali compiute entro il 31 dicembre 2022 e per i quali, alla data del 1 gennaio 2023, non hai ancora ricevuto contestazioni da parte dell’ente creditore, è possibile accedere alla sanatoria fiscale, versando entro il 31 marzo 2023:
- una somma pari a 200 euro per ogni periodo d’imposta a cui si riferiscono le violazioni, se queste non hanno inciso sulla determinazione del tributo o versando,
- 1/18 delle sanzioni ordinarie per mancata o tardiva emissione di fattura o trasmissione dei corrispettivi, se le violazioni hanno inciso sulla dichiarazione annuale.
Se desideri approfondire la sanatoria formale ti consiglio di leggere il seguente contributo: “Sanatoria errori formali 2023: come funziona“
In alternativa è possibile regolarizzare la posizione tramite l’istituto del ravvedimento operoso come abbiamo visto in precedenza.
Fattura elettronica tardiva: ravvedimento o cumulo giuridico
In questa breve guida ho voluto fare una panoramica sia dell’aspetto sanzionatorio legato alla tardiva emissione delle fatture elettroniche che alla modalità di regolarizzazione spontanea. Come avrai visto, in caso di più irregolarità può essere più conveniente attendere la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate e applicare l’istituto del cumulo giuridico anziché l’istituto del ravvedimento operoso. Tuttavia, con la novità prevista nella Legge di Bilancio 2023, ovvero la possibilità di accedere alla sanatoria per errori formali, anche per la tardiva emissione della fattura elettronica, ritengo sia la soluzione più conveniente in ottica di risparmio fiscale.
Per qualsiasi dubbio o chiarimento ti invito a contattarmi al link che troverai qui di seguiti.
Complimenti, il migliore articolo che c’è in rete.
Grazie per il bellissimo lavoro
Mi fa molto piacere, la ringrazio.