Procedura per effettuare correttamente l’emissione della Fattura Elettronica verso soggetti esteri. Utilizzo codice destinatario “xxxxxxx” ed emissione comunque della Fattura cartacea per il soggetto cliente estero. Stessa cosa per i soggetti esteri non identificati in Italia.
Dal primo gennaio 2019 diventa obbligatoria l’emissione della Fattura Elettronica e l’archiviazione sostitutiva delle fatture emesse a clienti italiani.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul tema con la Circolare 13/E/2018 del 2 luglio.
Documento con il quale ha risposto ai quesiti posti da contribuenti e operatori.
In una delle domande è stato chiesto se le operazioni effettuate da e verso i soggetti identificati in Italia siano da documentare o meno con fattura elettronica.
Allo stesso tempo è di fondamentale importanza capire gli effetti dell’emissione della Fattura Elettronica anche verso soggetti esteri.
In questo caso, infatti, almeno per le operazioni attive potrebbe essere conveniente emettere comunque Fattura Elettronica per evitare l’Esterometro. Adempimento mensile che riepiloga fatture emesse e ricevute con controparti estere.
Vediamo, quindi, in questo contributo come emettere correttamente la Fattura Elettronica verso soggetti esteri.
Indice
FATTURA ELETTRONICA NON OBBLIGATORIA VERSO CONTROPARTI RESIDENTI ALL’ESTERO
Il primo aspetto che deve essere messo in evidenza è che le operazioni da e verso soggetti comunitari ed extra-comunitari non rientrano nell’obbligo di Fatturazione Elettronica.
Questi documenti, fatture, costituiscono oggetto di trasmissione telematica all’Agenzia dell Entrate dei dati delle relative fatture.
Tali fatture, infatti, diventeranno oggetto della comunicazione c.d. “Esterometro“, secondo la quale la trasmissione di questi dati deve avvenire mensilmente.
Sul punto, l’articolo 1, comma 3, del DL n 127/2015 dispone che:
“l’obbligo di fatturazione elettronica riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato”
ESCLUSIONE DA FATTURA ELETTRONICA PER I SOGGETTI IDENTIFICATI
Per quanto riguarda il trattamento dei soggetti identificati in Italia a fini IVA, ai sensi della normativa comunitaria, tra i soggetti “stabiliti” non possono essere inclusi i soggetti non residenti meramente identificati.
Questo a meno che non possa essere dimostrata l’esistenza di una Stabile Organizzazione in Italia.
Pertanto, solo i soggetti stabiliti in Italia possono essere obbligati ad emettere fattura elettronica.
RICEZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA PER TUTTI
Di converso, la decisione non richiede che il soggetto ricevente la fattura debba essere stabilito sul territorio nazionale.
Non è, quindi, incompatibile con la decisione di deroga (e con il principio di proporzionalità) la possibilità di indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia.
Sempre che a questi soggetti sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta.
PROCEDURA PER L’EMISSIONE DI FATTURA ELETTRONICA VERSO SOGGETTI ESTERI
Per quanto riguarda la procedura da adottare al fine di poter emettere Fattura elettronica verso soggetti non residenti è necessario prestare attenzione.
L’Agenzia delle Entrate sul punto ha presentato dei chiarimenti nel Provvedimento n 89757 del 30 Aprile 2018.
Al punto 4 del Provvedimento citato è riportato quanto segue:
“4. Esclusivamente per i dati delle fatture emesse (verso soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia), i dati delle fatture possono essere trasmessi anche utilizzando l’intera fattura o l’intero lotto di fatture, rappresentate secondo il formato di cui al paragrafo 2, avendo cura di valorizzare l’elemento <CodiceDestinatario> con “XXXXXXX”
In pratica, è possibile inviare la Fattura Elettronica emessa nei confronti di soggetti non residenti con modi e termini di una normale fattura interna.
Quindi, trasmissione al Sistema di Interscambio con le modalità previste per le FE emesse nei confronti dei soggetti residenti, inserendo come Codice Destinatario XXXXXXX.
L’unico accorgimento aggiuntivo è quello di effettuare la consegna della stessa anche con modalità analogica.
Il cliente estero in questo modo riceverà copia della fattura emessa.
Questo in quanto probabilmente il cliente estero non sarà in condizioni di interpretare il formato xml.
VANTAGGI DELLA FATTURA ELETTRONICA VERSO I SOGGETTI ESTERI
La possibilità di emettere la Fattura Elettronica verso soggetti esteri deve essere sfruttata.
Dico questo in quanto è da considerarsi esonerato dall’obbligo di trasmissione telematica dei dati, Esterometro, il soggetto che emette fatture estere con la stessa procedura di quelle italiane.
Per la conservazione delle fatture elettroniche, potrà avvalersi dei servizi offerti da società qualificate. Oppure potrà aderire al servizio gratuito offerto dall’agenzia delle Entrate, tramite richiesta da inoltrare nel portale.
Questo previo accesso con le sue credenziali Entratel/Fisconline oppure conferendo delega ad un intermediario abilitato.
Per completezza espositiva si ricordo che il legislatore ha introdotto il c.d. Esterometro.
A decorrere sempre dal 1° gennaio 2019, ci sarà obbligo di comunicare (mensilmente) all’Agenzia delle Entrate i dati delle fatture e messe verso altri soggetti UE ed Extra UE e quelli delle fatture ricevute dagli stessi soggetti.
Tuttavia, l’Esterometro non sarà obbligatorio per le operazioni per le quali si è utilizzata la fatturazione elettronica.
In pratica se l’operazione verso l’estero è documentata con fattura elettronica, i dati di questa possono non essere indicati nell’Esterometro.
Si tratta, quindi, di un vantaggio da non sottovalutare, in quanto emettendo Fattura Elettronica verso soggetti esteri, l’Esterometro conterrà solo fatture passive ricevute dall’estero.
COMPILAZIONE DEL FORMATO XML PER FATTURA ELETTRONICA VERSO SOGGETTI ESTERI
La fattura elettronica è un file predisposto ed emesso in formato XML.
Uno dei campi fondamentali da compilare è il CodiceDestinatario, il quale (se non indicata la PEC) rappresenta il canale telematico sul quale recapitare la fattura.
Esso deve contenere un valore alfanumerico di 7 caratteri.
In particolare, il Codice Destinatario deve essere corrispondente:
- Ad uno dei codici che il Sistema di Interscambio attribuisce ai soggetti, con canale accreditato in ricezione, che ne abbiano fatto richiesta;
- A “0000000”, nei casi di fattura destinata ad un soggetto che riceve tramite PEC e questa sia stata indicata nel campo PEC Destinatario;
- A “0000000”, nei casi di fattura destinata ad un soggetto per il quale non si conosce il canale telematico (PEC o altro) sul quale recapitare il file;
- Ad “XXXXXXX”, in caso di fattura emessa verso soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia, e inviata al Sistema di Interscambio.
Nel caso in questione, dunque occorre valorizzare il campo con “XXXXXXX”.