Fatturazione elettronica – quando è obbligatoria la consegna cartacea

Chiariamo subito che l’invio della fattura cartacea (“copia di cortesia”) non ha valenza ai fini fiscali. Questo, tra i contribuenti, sta generando confusione, poiché troppi sono i soggetti che ricevono una fattura elettronica. Molti pensano (male) di utilizzare tale copia per la registrazione, considerandola come una qualsiasi copia cartacea. Questo comportamento, in caso di fattura elettronica obbligatoria, non è corretto.

Vediamo in questo contributo nel dettaglio quando è obbligatoria l’emissione al contribuente della copia cartacia. Inoltre quali sono le modalità per il soggetto privato di poter visualizzare la propria fattura.

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Fattura elettronica – elementi che deve contenere

Per quanto riguarda gli elementi che deve contenere la fattura elettronica, non vi sono vincoli al modo in cui la fattura deve essere prodotta. Sempre comunque fare riferimento a quanto disposto dall’articolo 21 del D.P.R. 633/72 in merito al contenuto minimo della fattura stessa, oppure articolo 21 bis quanto alla fattura semplificata. Nemmeno vi sono disposizioni sulle modalità con le quali la fattura deve essere consegnata al cliete.

Per quanto visto sopra, il contribuente sarà tenuto ad emettere fattura in formato elettronico dovrà: 

  1. Indicare in fattura (almeno) i dati minimi richiesti dalla normativa IVA (articoli 21 e 21 bis del D.P.R. 633/72)
  2. Tradurre questi dati in un file Xml, nel rispetto del tracciato imposto dall’Agenzia delle Entrate. Ottenuto il file XML, entra in gioco il Sistema di Interscambio. Infatti, il file fattura non viene inviato dall’emittente al destinatario, come sino ad oggi avvenuto, bensì deve essere inviato dall’emittente al SDI.

Per quanto sopra esposto, l’eventuale “copia di cortesia” non ha alcun valore, né ai fini fiscali né ai fini civilistici. A dover essere oggetto di contabilizzazione sarà solo la fattura elettronica. La data non può essere anteriore a quella di ricevimento da parte del SDI, sulla PEC o sul canale informatico dedicato (articolo 25 D.P.R. 633/72 – Circolare 1/E/2018).

La “Copia di Cortesia”

In tutti i casi in cui vige l’obbligo di fatturazione elettronica, la fattura emessa (in formato XML) è l’unico documento rilevante ai fini fiscali e civili. Questo sia per il soggetto emittente che per il destinatario e dovrà essere conservata digitalmente secondo le disposizioni vigenti.

Per esigenze di “leggibilità”, vi è la possibilità di inviare al cliente anche una versione di PDF. E’ opportuno sottolineare che la versione cartacea, non assume rilevanza ai fini fiscali

Cliente privato – obbligo consegna fattura cartacea

Lo Sdi (Sistema di Interscambio), definito come “il postino dell’Agenzia delle Entrate”, metterà, in un’apposita sezione del Cassetto fiscale, la fattura elettronica. Il privato, avrà la possibilità di accedere in questa sezione utilizzando le stesse credenziali usate per la dichiarazione precompilata (PIN Fisconline).

Vediamo cosa succede per il professionista o impresa che fattura a cliente privato. Intanto i sede di compilazione della fattura elettronica
il fornitore dovrà indicare nel campo “Codice Destinatario” il valore “0000000” e inserire il codice fiscale del cliente. Una volta predisposta ed inviata la fattura elettronica sarà tenuto a rilasciare al suo cliente una copia su carta (o inviarla per email) della fattura inviata al SdI. Infine, dovrà comunicare al cliente che, potrà consultare e scaricare l’originale della fattura elettronica nella sua area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Per il soggetto passivo IVA, la consegna della fattura al privato è obbligatoria, salvo espicita rinuncia da parte del cliente.

Discordanza tra fattura elettronica e copia cartacea

Se i contenuti della fattura elettronica sono diversi da quelli della fattura cartacea rilasciata dall’esercente è da ritenersi valida la fattura elettronica.
La fattura cartacea consegnata al cliente, che presenta dati divergenti rispetto alla fattura elettronica, ha valenza ai fini delle detrazioni. Questo solo se il contribuente riesce a dimostrare, esibendo la documentazione sul pagamento eseguito, che il contenuto corretto è quello della copia cartacea in suo possesso.

Consulenza

In questo contributo abbiamo esaminato solo un’aspetto relativo alla fatturazione elettronica. Se hai bisogno di delucidazioni in merito a tutte le novità che comporterà la fatturazione elettronica non esitare a contattarci!

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