Fatture cartacee di fine 2018 ricevute nel 2019: come fare

Come devono essere trattate le fatture cartacee relative al 2018, ma ricevute nel 2019?

E’ quello che scopriremo in questo articolo. 

L’eventualità di trovarsi di fronte fatture relative al 2018, ma ricevute in forma cartacea, o via E-mail nel 2019 è forte. Per questo motivo è necessario prepararsi in anticipo a questa eventualità.

Ho deciso di dedicare questo articolo proprio per chiarire questo aspetto ed aiutarti ad essere preparato in caso di evenienza. Vediamo, quindi, come operare con le fatture cartacee che riceviamo nel 2019.


Fatture cartacee ricevute nel 2019: la problematica

La questione è bifronte e riguarda:

  • Tanto il fornitore (può ancora emettere a inizio gennaio le ultime fatture cartacee riportanti data 31.12.2018)
  • Quanto il cessionario/committente (può ancora accettare, a inizio 2019, l’arrivo delle fatture analogiche).

La questione è quindi quella di capire se un soggetto può emettere nel 2019 fatture cartacee per quanto riguarda operazioni 2018.

Al contrario è necessario capire se il committente la prestazione può accettare fatture cartacee nel 2019, anche se relative al 2018.


Data di effettiva emissione della fattura come dirimente

Al quesito ha già risposto l’Agenzia delle Entrate in una delle FAQ pubblicate sul proprio sito a fine novembre:

L’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’art. 1, comma 916 della legge di Bilancio 2018, per le fatture emesse a partire dal 1.01.2019.

Pertanto, il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura.

Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica”.

Sia chiaro, l’Agenzia delle Entrate non scriverà mai che è possibile nel 2019 consegnare spedire o trasmettere fatture analogiche relative al 2018. Nemmeno se si trattasse di fatture differite.

L’aspetto importante da capire è quando si consideri emessa una fattura.

Ebbene, la relazione illustrativa al DL n 119/18 afferma che la fattura si considera emessa quando è trasmessa.

La cosa importante è che, quindi, la trasmissione della fattura avvenga entro la fine dell’anno. 

Le fatture emesse dal 2019, anche se relative ad operazioni 2018 dovranno essere emesse soltanto con modalità elettroniche.

Non può essere gestita in modalità cartacea, quindi, una fattura spedita/trasmessa successivamente al 31.12.2018 con tanto di documentazione della data di trasmissione.


Condizione di ammissiblità di fatture cartacee 2018

Di fatto, la Circolare 1/E/2018 afferma che l’arrivo della fattura è riconducibile alla protocollazione progressiva dell’articolo 25, laddove la ricezione non risulti da Pec o altri sistemi che attestino la ricezione.

Nulla di insostenibile, in sostanza, se una fattura datata lunedì 31.12.2018 risulterà ricevuta, annotata e detratta entro tale data.

Ma nulla di strano, in senso assoluto, nemmeno se la fattura, perché spedita il 31.12.2018 attraverso l’ufficio postale arriva qualche giorno dopo, nei primi giorni del 2019, con detrazione che però slitta di un mese.


Come gestire le ultime fatture 2018?

Vediamo, quindi, come gestire nel modo corretto le ultime fatture del 2018.

Se il fornitore non ce la farà a spedire la fattura cartacea entro il 31.12.2018, è quindi opportuno che eviti di mandarla tramite strumenti tracciati (ad esempio la Pec).

Questo per non mettere in difficoltà il cessionario/committente che, a fronte di una fattura trasmessa e ricevuta nel 2019, dovrebbe invece pretendere la forma elettronica. Pena l’obbligo di attivare la (compromettente per il fornitore) procedura dell’autofattura denuncia.

Il consiglio è quindi di affrettarsi a spedire le fatture 2018 entro la fine dell’anno, e di attivarsi con la Fattura Elettronica per le fatture 2018 da spedire nel 2019. 

4 commenti su “Fatture cartacee di fine 2018 ricevute nel 2019: come fare”

  1. Buonasera, un cliente ha ricevuto per mail una fattura il 20/12/18 ed ha provveduto alla sua contabilizzazione regolarmente a dicembre facendo concorrere l’imposta nel calcolo della liquidazione iva dello stesso mese.
    In data 15/01/2019 si accorge che la stessa fattura è stata spedita anche elettronicamente.
    In data odierna si vede recapitare una mail dal fornitore in cui, nonostante si faccia riferimento all’invio cartaceo via mail della fattura nel mese di dicembre, si comunica che la stessa essendo stata inoltrata il 15/01/2019 elettronicamente debba essere considerata ai fini iva nella liquidazione di gennaio invece che a dicembre.E’ corretto quanto affermato dal fornitore?
    Si fa presente che sulla fattura, pervenuta per mail a dicembre, non vi era alcuna dicitura che segnalasse il successivo invio della elettronica, ne che non avesse alcuna validità, pertanto la stessa validità fino a quel momento data alle precedenti fatture ricevute nel medesimo modo.

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  2. Buongiorno, un cliente ha ricevuto Nota di credito datata 31/12/2018, ma ricevuta tramite e-mail il 22/02/2019. come ci si deve comportare nella registrazione contabile? Grazie.

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