Le imprese al 31 dicembre di ciascun anno, sono tenute a verificare la ricezione delle fatture di acquisto e l’invio delle fatture emesse. Questa procedura è necessaria al fine di una corretta imputazione in bilancio dei costi e dei ricavi che ad un corretto esercizio alla detrazione dell’iva.
Tale verifica assume particolare rilevanza quest’anno con l’introduzione dell’obbligo della fattura elettronica.
In quanto, con l’introduzione della fattura elettronica, la data di ricezione indicata dal sistema di interscambio fissa in modo inderogabile la data di ricezione del documento. Pertanto è opportuno porre particolare attenzione alle fatture ricevute a cavallo d’anno.
In questo contributo vedremo nel dettaglio sia il criterio di detrazione iva che la deducibilità del costo per le fatture a cavallo d’anno.
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Indice
Le norma in materia di detrazione dell’Iva
“il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.”
L’esigibilità dell’iva varia in funzione se si tratta di:
- cessione di beni: per i beni immobili alla stipula del contratto, beni mobili al momento della consegna/spedizione.
- prestazioni di servizi: al pagamento del corrispettivo;
Il diritto alla detrazione dell’Iva si ha al momento dell’annotazione della fattura nel registro Iva acquisti, come disciplinato dall’art. 25 comma 1 del D.P.R. n. 633/1972.
Le fatture devono essere annotate nel registro Iva acquisti:
- anteriormente alla liquidazione periodica Iva nella quale è esercitato il diritto alla detrazione;
- Entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura.
D.L. 119/2018: modifiche alla detrazione dell’iva
Il D.L. n. 119/2018 ha modificato l’art. 1 comma 1 del D.P.R. 100/98, prevedendo che il diritto alla detrazione possa essere esercitato nella liquidazione in cui si è verificato il presupposto di esigibilità dell’iva.
Affinché si possa detrarre l’iva, il documento di acquisto deve essere ricevuto e registrato sul libro acquisti entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento. Questa procedura non vale per le fatture ricevute a cavallo d’anno.
Per esempio, supponiamo che un soggetto abbia abbia effettuato un acquisto di beni con consegna della merce il 26 marzo, e che la relativa fattura sia stata ricevuta ed annotata il 10 aprile. In considerazione delle modifiche di cui sopra, l’IVA concorrerà alla liquidazione dell’IVA del mese di marzo da versare entro il 16 aprile.
Fatture elettroniche e momento di ricezione del documento
In considerazione delle modifiche apportate, ai fini dell’esercizio della detrazione d’imposta, assume valore la data di ricezione della fattura.
Quest’ultima è individuata unicamente dallo Sdi.
Il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per i soggetti Iva, la data di ricezione della fattura elettronica varia a secondo della modalità con cui il destinatario ha deciso di ricevere i file XML da SDI.
Se abbiamo fornito la pec, la fattura elettronica si considera ricevuta quando il file XML viene depositato nella casella PEC del medesimo.
Qualora lo Sdi non sia riuscito a recapitare il documento e lo abbia messo a disposizione nell’area riservata fatture e corrispettivi del sito dell’Agenzia delle entrate, la data di ricezione del documento coincide con la data di presa visione del file da parte del cessionario/committente soggetto Iva.
Fatture “2019” ricevute nel corso del 2019
La modalità di rilevazione dell’iva da portare in detrazione per le fatture ricevute gli ultimi giorni del 2019 è piuttosto chiara. In tale fattispecie si potrà procedere alla contabilizzazione della fattura
passiva in tale anno. Pertanto si potrà detrarre
l’imposta nella liquidazione IVA di dicembre 2019 o nel IV
trimestre 2019 nel caso dei trimestrali.
Fatture “2019” ricevute nel corso del 2020
Occorre prestare particolare attenzione alle fatture emesse sul finire dell’anno. Si possono presentare alcune casistiche:
Ipotesi A:
- Fattura immediata datata 31/12/2019;
- Ricezione fattura da parte dello Sdi in data 31/12/2019;
- Annotazione registro IVA acquisti 31/12/2019.
E’ possibile detrarre l’iva a partire dal mese di dicembre 2019.
Ipotesi B:
- Fattura immediata datata 31/12/2019;
- Ricezione fattura da parte dello Sdi in data 05/01/2020;
- Annotazione registro IVA acquisti 05/01/2020.
E’ possibile detrarre l’iva soltanto dal mese di gennaio 2020.
Ipotesi C:
- Fattura immediata datata 31/12/2019;
- Ricezione fattura da parte dello Sdi in data 31/12/2019;
- Annotazione registro IVA acquisti 05/01/2020.
In questa fattispecie, poiché la fattura è stata ricevuta ma non annotata nel mese di dicembre 2019 la detrazione dell’IVA non sarà avvenuta nel mese di dicembre. Tuttavia, non potrà nemmeno avvenire nel mese di Gennaio 2020 stante la specifica preclusione valevole per le fatture a cavallo d’anno. Per cui l’unica soluzione possibile è quella di registrare la fattura tardiva nell’apposito registro sezionale ed esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta nella dichiarazione Iva annuale relativa all’anno 2019, da presentare entro il 30 aprile 2020.
Fatture ricevute a cavallo d’anno: deducibilità costo
L’introduzione della fattura elettronica, oltre ad avere impatti sulla detrazione dell’iva ha rilevanza sulla deduzione dei costi.
Questo in modo particolare, con riferimento ai soggetti in contabilità semplificata che hanno optato per il cosiddetto criterio delle registrazioni di cui all’art. 18 co. 5 del D.P.R. 600/73.
Si ricorda che, per tali soggetti, ai fini delle imposte dirette vige il c.d “criterio di cassa“. Tale criterio prevede che costi e ricavi si considerano pagati/incassati al momento della registrazione della relativa fattura.
L’applicazione di detto principio implica che risulteranno deducibili dal reddito del 2019 solo i costi afferenti le fatture ricevute dallo SdI e annotate nel registro IVA entro il 31/12/2019.