Flat tax 7% pensionati esteri nel Mezzogiorno: requisiti

La legge di Bilancio 2019 ha inserito l’art. 24-ter del Tuir, prevedendo un nuovo regime di imposta sostitutiva Irpef per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera. Tale agevolazione, in particolare, riguarda le persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in determinati comuni d’Italia.

Al ricorrere di specifici requisiti, tali soggetti potranno beneficiare sul reddito da pensione un’imposta sostitutiva del 7%, da applicarsi per ciascuno dei periodi di validità dell’opzione, ovvero complessivamente 10 anni.

Per accedere al regime è richiesto il trasferimento della residenza fiscale in Italia.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 21/E del 17 luglio 2020, ha chiarito alcuni aspetti di questa agevolazione.

Vediamo nel dettaglio in questo contributo quali sono i soggetti che possono usufruire della flat tax al 7% e quali sono i requisiti richiesti.

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Pensioni estere: Agevolazione per il rientro in Italia

Il nostro legislatore, ha previsto un’agevolazione volta al rientro in Italia di pensionati che vivono all’estero. Si tratta di pensionati titolari di fonte estera, indipendentemente dalla nazionalità. Deve trattarsi di soggetti che trasferiscono la propria residenza fiscale in una delle regioni del Mezzogiorno d’Italia. Tali soggetti potranno beneficiare della tassazione agevolata del 7% per i redditi prodotti all’estero.

La ratio della norma è quella di attrarre nei Comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno soggetti titolari di capitali e risorse finanziarie che possono essere investiti nel nostro Paese.

Flat tax pensionati esteri: requisiti

Per accedere al regime, il pensionati esteri, titolari di redditi di pensione di fonte estera, che soddisfano i seguenti requisiti:

  • Non essere stati residenti in Italia nei 5 periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diventa efficace;
  • Essere titolari di redditi da pensione ed assegni ad essi equiparati erogati da soggetti esteri;
  • Trasferire la residenza in Italia, in uno dei Comuni appartenenti al territorio del “Mezzogiorno”, con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, situati nelle seguenti Regioni: Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia;
  • Trasferire la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.

Trasferimento della residenza in Italia nel mezzogiorno

Sono interessati a tale agevolazione i pensionati esteri che trasferiscono la residenza in Italia in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle Regioni:

  • Sicilia;
  • Calabria;
  • Sardegna;
  • Campania;
  • Basilicata;
  • Abruzzo;
  • Molise;
  • Puglia.

Deve trattarsi di uno dei Comuni appartenenti ad una di queste Regioni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti.

Residenza fiscale estera per 5 anni

Il secondo requisito richiesto per beneficiare dell’agevolazione riguarda la residenza fiscale pregressa. Il soggetto estero non deve essere stato fiscalmente residente in Italia per almeno 5 periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diventa efficace. L’Agenzia nella circolare n. 21/E ha chiarito che non può esercitare l’opzione il soggetto mai cancellato dal registro dell’Anagrafe della popolazione residente (AIRE).

Come si esercita l’opzione per l’imposta sostitutiva?

Come previsto dall’art. 24-ter, comma 5, l’opzione:

“E’ esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta”

Per essere valida l’opzione deve essere esercitata con la dichiarazione dei redditi presentata nei termini ordinari. E’ valida l’opzione anche se esercitata tramite dichiarazione tardiva, ovvero entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria. Per la dichiarazione tardiva sono previste le sanzioni amministrative.

Qualora il contribuente abbia versato l’imposta sostitutiva entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi ma non abbia perfezionato l’opzione in sede di dichiarazione dei redditi, è possibile avvalersi della remissione in bonis. Tramite questo istituto sarà possibile esercitare l’opzione entro il termine di presentazione della dichiarazione utile.

Nell’ipotesi in cui il contribuente non si avvalga della remissione in bonis, nonostante il versamento dell’imposta sostitutiva, l’opzione per il regime non potrà, quindi, considerarsi perfezionata.

Qualora il contribuente abbia omesso il versamento dell’imposta sostitutiva non ci si può avvalere della remissioni in bonis.

Una volta esercitata l’opzione, questa produce i suoi effetti anche per i periodi d’imposta successivi, salvo che non intervenga un’ipotesi di cessazione degli effetti o di revoca dell’opzione.

Pertanto, i soggetti che intendono accedere al regime opzionale in questione, a partire dal 2023, dovranno esercitare l’opzione della dichiarazione dei redditi da presentare nel 2024.

Esclusione imposta sostitutiva

Il contribuente ha la facoltà di scegliere di escludere dall’applicazione dell’imposta sostitutiva del 7% i redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri. Pertanto può decidere di assoggettare a tassazione ordinaria i redditi prodotti in determinate giurisdizioni. Tale scelta può essere effettuata o modificata anche in un momento successivo a quello di esercizio della prima opzione. Una volta operata la scelta di esclusione dal nuovo regime di alcuni Stati, questa non è più revocabile. Per i redditi prodotti in quei Paesi o territori per i quali il contribuente non ha ritenuto di esercitare l’opzione valgono le ordinarie regole di tassazione vigenti per le persone fisiche residenti in Italia con eventuale diritto al beneficio del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, se spettante. Si precisa, tuttavia, che tale credito d’imposta non è in alcun modo compensabile con l’imposta sostitutiva forfettaria oggetto di commento.

Inoltre, in presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni, in vigore
tra l’Italia e il Paese o i Paesi i cui redditi sono stati esclusi dall’opzione, sarà
riconosciuto il trattamento convenzionale; in altri termini, il credito sarà concesso
solo se previsto nel Trattato e secondo le modalità stabilite dall’articolo 165 del
TUIR
.

Esonero dall’obbligo di monitoraggio, dal pagamento dell’IVIE e dell’IVAFE

Il contribuente esercitando l’opzione per l’imposta sostitutiva, è esonerato dall’obbligo di monitoraggio fiscale riguardante le attività e gli investimenti esteri previsti dalla normativa fiscale italiana. Ricordo che, sia il possessore diritto degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria sia il titolare effettivo degli stessi, residente fiscale nel nostro Paese, hanno l’obbligo di indicare nella dichiarazione annuale dei redditi gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre reddito in Italia. Se desideri approfondire questo aspetto, ti consiglio di leggere il seguente contributo: “Ravvedimento operoso quadro RW“. Un altro beneficio indiretto dell’opzione è l’esenzione dal pagamento dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (IVIE). Ricordo che l’IVIE è un’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero e detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso essi siano destinati. L’esenzione dal pagamento di tale imposta si applica nel caso in cui gli immobili siano detenuti direttamente dai soggetti che hanno optato per il regime in esame. Applicando l’imposta sostitutiva si ha l’esonero dal pagamento dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio (IVAFE).

Come si perde il diritto a tale opzione?

Tale diritto si perde nel momento in cui viene meno uno dei requisiti, ad esempio:

  • Trasferire la residenza in un comune italiano non rientrante tra quelli “prescelti”;
  • Trasferire la residenza all’estero;
  • A seguito di un controllo, si scopre l’assenza di uno dei requisiti;
  • Omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva al momento delle imposte sui redditi.

La revoca o la decadenza comportano l’impossibilità di una nuova richiesta per tale opzione.

Versamento dell’imposta sostitutiva

I pensionati impatriati dall’estero che intendono avvalersi del regime opzionale sono tenuti ad assoggettare i redditi prodotti all’estero con un’imposta sostitutiva del 7 per cento per ogni anno d’imposta in cui è valida l’opzione. Vi è la possibilità di escludere alcuni redditi all’applicazione dell’imposta sostitutiva forfettaria.

Il versamento dell’imposta sostitutiva dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 19/E del 21 aprile 2020, è stato istituito il codice tributo 1899 denominato:

“Imposta sostitutiva dell’IRPEF – PENSIONATI ESTERI NUOVI RESIDENTI – art. 24-ter del TUIR”

Tale codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella campo “anno di riferimento”, deve essere indicato l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento.

Regime sostitutivo per i pensionati impatriati dall’estero: dichiarazione dei redditi

I pensionati impatriati dall’estero che intendo avvalersi del regime di cui all’art. 24-ter del TUIR devono esercitare l’opzione nella prima dichiarazione dei redditi utile. L’esercizio dell’opzione avviene nella sezione XVIII del quadro RM, barrando la colonna 1 o 6 del rigo RM34. Nel caso in cui il pensionato intenda esercitare l’opzione, in colonna 2, deve essere indicato l’anno di primo esercizio dell’opzione da parte del contribuente. Mentre in colonna 3 deve essere indicato il codice del Comune in cui si è trasferita la residenza. Successivamente è richiesto di attestare l’assenza di residenza fiscale in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti l’inizio di validità dell’opzione.

Nel rigo RM35, colonna 1 e 2, deve essere indicato il possesso di altra cittadinanza, indicando il codice del relativo Stato estero. In caso di plurima cittadinanza deve essere indicato i codici dei diversi Stati di cittadinanza. Le colonne 1 e 2 del Rigo RM36 riguardano poi il codice della giurisdizione o delle diverse giurisdizioni in cui il soggetto ha avuto l’ultima residenza fiscale.

Ricordo che è possibile non avvalersi dell’imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati esteri. In quest’ultimo caso, deve essere indicato nelle colonne 3 e 4 del rigo RM36. In questo cao è possibile utilizzare il credito per le imposte estere.

Infine nel rigo RM37, deve essere indicato:

  • Colonna 1: lo Stato di residenza del soggetto estero erogante i redditi di pensione;
  • Colonna 2: l’importo dei redditi da pensione estera;
  • Colonna 3: l’ammontare dei redditi prodotti all’estero.

Mentre nella colonna 1 del rigo RX19 deve essere indicato l’importo dell’imposta sostitutiva pari al 7% dell’ammontare dei redditi dichiarati.

Flat tax del 7% non solo ai redditi da pensione

Come previsto dall’art. 24-ter del Tuir, i pensionati che intendono avvalersi del regime opzionale sono tenuti ad assoggettare i redditi di qualunque categoria prodotti all’estero ( fatta salva la facoltà di escluderne alcuni), all’imposta sostitutiva IRPEF del 7% per ogni anno d’imposta in cui è valida l’opzione.

Pertanto la flat tax del 7% non si applica solo ai redditi da pensione, ma a tutti i redditi prodotti all’estero, che non saranno soggetti ad ulteriore prelievo fiscale. Qui di seguito riporto la tabella fornita dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate per individuare i vantaggi della flat tax del 7% per chi sceglie di vivere in Italia, individuando redditi e aliquota ordinaria di tassazione:

Tipologia di redditoNorme interne di riferimentoRitenuta
plusvalenze e minusvalenze azionarie da partecipazioni qualificate e non qualificateArticolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis) TUIR, Articolo 68, comma 5 e 6 TUIR, Articolo 5, comma 2, d.lgs. 21/11/1997, n. 461, Articolo 6 e 7, d.lgs. 21/11/1997, n. 46126 %
plusvalenze e minusvalenze da cessione o rimborso di titoli obbligazionari emessi all’esteroArticolo 67, comma 1, lettera c-ter) TUIR, Articolo 68, comma 6 TUIR, Articolo 5, comma 2, d.lgs. 21/11/1997, n. 46126 %
utili azionari da partecipazioni qualificate e non qualificate – provenienti da soggetti non localizzati in un paese a fiscalità privilegiataArticolo 44, comma 1, lettera e) e comma 2, lettera a), TUIR, Articolo 47 TUIR e Articolo 18 TUIR, Articolo 27, comma 4 d.P.R. 29/09/1973, n. 60026 %
interessi maturati sui conti correnti o depositi esteriArticolo 44, comma 1, lettera a) TUIR, Articolo 18 TUIR, Articolo 26, comma 2 e 3 d.P.R. 29/09/1973, n. 60026 %
plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di titoli o certificati di massa di natura non partecipativa, metalli preziosi, valute estere e redditi da conseguiti da contratti a termine su strumenti finanziari, valute, metalli o merciArticolo 67, comma 1, lettere c-ter) e c-quater), TUIR, Articolo 68, TUIR, Articolo 5, comma 2, del d.lgs. 21/11/1997, n. 46126 %
interessi obbligazionari derivanti da titoli emessi da non residenti (esclusi stati esteri white list ed organismi internazionali equiparati ai titoli di stato italiani)Articolo 44, comma 1, lettera b) e comma 2, lettera c), punto n. 2, TUIR, Articolo 18 TUIR Articolo2, comma 1-bis, d.lgs. 01/04/1996, n. 239, Articolo 2, d.l. 13 agosto 2011, n. 13826 %
interessi obbligazionari derivanti da titoli emessi da organismi internazionali, equiparati ai titoli di stato italianiArticolo 44, comma 1, lettera b) e comma 2, lettera c), punto n. 2 e Articolo 18, TUIR, Articolo 31 d.P.R. 29/09/1973, n. 601, Articolo 12 comma 13 bis, d.lgs. 21/11/1997, n. 461, Articolo 2, comma 1-bis, d.lgs. 01/04/1996, n. 239 Articolo 2 d.l. 13 agosto 2011, n. 13812,5 %
interessi o proventi delle obbligazioni emessi da stati esteri white listArticolo 44, comma 1, lettera b) e comma 2, lettera c), punto n. 2, e Articolo 18, TUIR Articolo 2, commi 1-bis, d.lgs. 01/04/1996, n. 23912,5 %
proventi positivi derivanti da fondi comuni d’investimento e/o sicav armonizzatiArticolo 44, comma 1, lettera g), TUIR, Articolo 45, comma 1 del TUIR, Articolo 18 TUIR, Articolo 10-ter, commi 1 e 4, l. 23/03/1983, n. 7726 %
proventi positivi derivanti da OICR istituiti nella UE o SEE e vigilatiArticolo 44, comma 1, lettera g), TUIR, Articolo 45, comma 1 del TUIR, Articolo 2 comma 80 d.l. 29/12/2010, n. 225, Articolo 10-ter commi 1 e 2, l. 23/03/1983, n. 77, Articolo 2, commi da 6 a 34, d.l. 13/08/2011, n. 13826 %
proventi positivi derivanti da fondi immobiliari esteriArticolo 44, comma 1, lettera g), TUIR, Articolo 13, comma 2, d.lgs. 04/03/2014, n. 4426%
capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazioneArticolo 44, comma 1, lettera g-quater), TUIR, Articolo 45, comma 4, TUIR, Articolo 18 TUIR, Articolo 26-ter, comma 1 e 3, d.P.R. 29/09/1973, n. 60026 %

Effetti dalla fuoriuscita dal regime

La cessazione, la revoca e la decadenza dal regime impediscono al soggetto che aveva optato per il regime di esercitare una nuova opzione, con la conseguenza
che lo stesso, finché fiscalmente residente in Italia, resterà assoggettato a imposizione ordinaria su tutti i redditi ovunque prodotti.

Pensionati esteri con pensione anche in Italia: interpello n. 280/2020

L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 280 del 2020 ha fornito importanti precisazioni in merito all’applicazione dell’imposta sostitutiva al 7% sui redditi di fonte estera percepiti. In particolare, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 24-ter del Tuir, è possibile beneficiare dell’imposta sostitutiva, in quanto:

“non risulta ostativa al circostanza che lo stesso istante sia anche titolare di redditi da pensione erogati dall’Inps.”

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in relazione ai redditi erogati dall’Inps (quale istituto residente in Italia), non si applica l’art. 24-ter e pertanto tali redditi dovranno essere assoggettati a tassazione ordinaria.

Flat tax 7% pensionati esteri: conclusione e consulenza fiscale online

In questa breve guida ho di fornirti le informazioni più importanti in merito all’agevolazione dei pensionati esteri che decidono di trasferirsi in Italia.

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