I controlli Superbonus 110%: in cosa consistono

Quali sono i controlli su Superbonus 110% messi in atto da Enea e dall’Agenzia delle Entrate? Quando vi è concorso di responsabilità in capo ai fornitori e cessionari?

Inutile negarlo, spaventano un pò tutti i controlli Superbonus 110% da parte dell’Enea e dell’Agenzia delle Entrate.

I passaggi tecnici relativi al Superbonus sono tanti ed è importante affidarsi ad un team di professionisti qualificati in grado di assisterti da un punto di vista tecnico e fiscale in tutta l’operazione.

Vediamo in questo contributo nel dettaglio in cosa consistono i controlli e quali sono le sanzioni in cui possiamo andare incontro in caso di violazioni. Infine quali sono i tempi in cui l’Agenzia può effettuare i controlli.

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Superbonus 110%: l’iter dei controlli

In questo contributo vedremo in cosa consistono i controlli dei vari Enti in tema di Superbonus 110%. Inoltre quali sono gli effetti sulla detrazione fiscale in caso di errori o violazioni. Qui di seguito gli Entri preposti al controllo in merito al Superbonus 110%:

  • Sue;
  • Enea;
  • Agenzia delle Entrate.

I controlli Superbonus 110% del Sue

Il Sue (Servizi Unificati per l’Edilizia) sarà il primo degli enti ad effettuare il controllo.

Qui di seguito vediamo quali sono eventuali cause di decadenza:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza dell’attestazione degli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero dell’attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni previste per eco e sismabonus (art. 119, comma 14 del Decreto Rilancio).

Il Sue, una volta accertata la presenza di una della cause di decadenza, la comunicherà all’Agenzia delle Entrate.

I controlli Superbonus 110% Enea

L’ Enea in merito al Superbonus 110% effettuerà dei controlli di tipo documentale. Saranno dei controlli “automatizzati”, avverranno direttamente sul portale dove vengono caricati i documenti richiesti. L’Enea accerterà la chiusura del cantiere o dei Sal dopo aver attestato la conformità delle opere rispetto al progetto, il miglioramento di almeno 2 classi energetiche e la congruità delle spese. 

Enea si interfaccerà con l’Agenzia delle Entrate per controllare a campione le pratiche del Superbonus.

I passaggi tecnici relativi al Superbonus sono tanti ed è importante affidarsi ad un team di professionisti qualificati in grado di assisterti da un punto di vista tecnico e fiscale in tutta l’operazione.

I controlli Superbonus 110% dell’Agenzia delle Entrate

Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti
che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al
recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti
del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi di cui
all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471.
Il recupero dell’importo della detrazione non spettante è effettuato nei
confronti del soggetto beneficiario fermo restando, in presenza di concorso nella
violazione, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha
applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo di cui al comma
5 e dei relativi interessi

Termini di accertamento

I controlli dell’Agenzia delle Entrate possono essere effettuati nei termini previsti dall’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 e dall’articolo 27, commi da 16 a 20, del D.L. n. 185/2008 (convertito in Legge n. 2/2009). Vediamo di chiarire cosa significa ed entro quando sarà possibile il controllo dell’Agenzia delle Entrate.

Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

In caso di reato di indebita compensazione (art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000) l’accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.

Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi.

I controlli Superbonus 110%: le violazioni formali

Il D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis) ha inserito all’interno dell’art. 119 del Decreto Rilancio il comma 5-bis che recita:

Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

Le sanzioni

Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti
che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvederà al
recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti
del soggetto che ha esercitato l’opzione. Tale importo sarà maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
46 1997, n. 471. Il recupero dell’importo della detrazione non spettante è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario. In presenza di concorso nella
violazione, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha
applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo e dei relativi interessi.

Anche i fornitori e i soggetti cessionari rispondono in solido?

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, i destinatari dell’intervento di recupero sono i beneficiari della detrazione, e quindi i soggetti che hanno sostenuto le spese agevolate. Tuttavia, i fornitori/appaltatori e gli altri cessionari rispondono solo:

  • qualora ci sia stato un loro concorso nella violazione del beneficiario. Con questo vale a dire un concreto contributo nella realizzazione della violazione;
  • in caso di utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto.

Pertanto, se il soggetto acquisisce un credito d’imposta, ma durante i controlli dell’ENEA o dell’Agenzia delle entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito d’imposta.

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