Versamento imposta di bollo fatture elettroniche relativa al II trimestre entro il 30 settembre 2021
Con l’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico, l’imposta di bollo deve essere assolta telematicamente. Essendo un documento digitale, la fattura elettronica non contente di apporre una marca da bollo fisica. La Legge di Bilancio 2021 ha apportato alcune novità in materia di marca da bollo. Vediamo in questo contributo quali sono le novità rispetto allo scorso anno e come fare per il pagamento del tributo.
Sei pronto?!? Si comincia!
Indice
- Imposta di bollo fatture elettroniche: che cos’é?
- Imposta di bollo fatture elettroniche: procedura di integrazione
- Imposta di bollo fatture elettroniche: scadenze
- Pagamento semestrale: quando è possibile?
- Imposta di bollo fatture elettroniche: come si può pagare?
- Imposta di bollo fatture elettroniche: controlli e sanzioni
- Quando è /possibile il ravvedimento operoso?
Imposta di bollo fatture elettroniche: che cos’é?
L’imposta di bollo è dovuta quando in una fattura l’Iva è esclusa, esente o fuori campo. Non è dovuta l’imposta per le fatture il cui importo complessivo non superi i 77,47 euro. Nel file XML della fattura elettronica occorrerà valorizzare il campo DatiBollo inserendo l’importo di 2,00 euro. Inoltre la fattura dovrà riportare la seguente dicitura: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del DPR 642/1972 e del DM 17/06/2014”. Le due leggi citate sono, infatti, la normativa di riferimento per la disciplina in materia di imposta di bollo.
Imposta di bollo fatture elettroniche: procedura di integrazione
L’Agenzia delle Entrate, provvede, in base ai dati in proprio possesso per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta. Entro il giorno 15 del mese successivo a ciascun trimestre, l’Agenzia, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, mette a disposizione del soggetto che ha trasmesso le fatture elettroniche al Sistema di Interscambio due elenchi contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre di riferimento. In particolare, si tratta:
dell’elenco A (non modificabile), che contiene gli estremi delle fatture correttamente assoggettate all’imposta di bollo (campo valorizzato a “SI” nel file XML contenente la fattura elettronica);
dell’elenco B (modificabile), che contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l’assoggettamento all’imposta di bollo, ma che non riportano l’indicazione prevista (campo non presente nel file XML contenente la fattura elettronica).
L’elenco A (non modificabile)
L’elenco A contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, emesse verso i privati e verso le Pubbliche amministrazioni, nelle quali il cedente/prestatore ha indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo. Tale indicazione viene rilevata dalla valorizzazione a “SI” del campo “Bollo virtuale”. L’elenco A viene messo a disposizione del contribuente e del suo intermediario delegato all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” e non può essere modificato.
L’elenco B (modificabile)
L’elenco B contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, emesse verso i privati (soggetti Iva e consumatori finali) e verso le Pubbliche amministrazioni, nelle quali non è stato indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo. Tuttavia viene rilevato l’obbligo di tale assolvimento.
L’elenco B viene messo a disposizione del contribuente e del suo intermediario delegato, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” e può essere modificato dal contribuente.
Imposta di bollo fatture elettroniche: scadenze
Per l’anno 2020 il pagamento dell’imposta di bollo doveva avvenire entro il 20 del primo mese successivo al trimestre da pagare. La legge di Bilancio 2021 ha modificato i termini di versamento:
- Per le fatture elettroniche emesse nel primo, terzo e quarto trimestre, il pagamento dell’imposta di bollo va versato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre. Quindi:
- il 31 maggio per il primo trimestre
- il 30 novembre per il terzo trimestre
- il 28 febbraio 2022 per il quarto trimestre
- per le fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare il versamento va effettuato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre e quindi entro il 30 settembre.
Pagamento semestrale: quando è possibile?
La Legge di Bilancio 2021 ha previsto la possibilità di effettuare un pagamento semestrale dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Tale possibilità è prevista qualora l’importo totale da versare non sia maggiore di 1.000 euro. Il Decreto Liquidità ha abbassato la soglia a 250 euro, prevedendo che:
- se il valore dell’imposta di bollo da versare nel primo trimestre del 2021 è inferiore a 250 euro, allora la scadenza è quella del secondo trimestre ossia il 30 settembre 2020;
- se il valore dell’imposta di bollo da versare per il primo e secondo trimestre 2021 è inferiore a 250 euro, allora la scadenza è quella del terzo trimestre ossia il 30 novembre 2020.
Imposta di bollo fatture elettroniche: come si può pagare?
Sulla base dei dati presenti negli elenchi A e B, l’Agenzia delle Entrate procede al al calcolo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento. L’importo sarà consultabile dal contribuente nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre. Per il versamento della marca da bollo vi sono due modalità:
- Indicando il proprio Iban sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi”;
- Tramite modello F24.
Con la modalità via web, in caso di ritardato pagamento, la procedura web consente il pagamento della sanzione e degli interessi per il ravvedimento operoso.
Qualora tu decidessi di pagare tramite il modello F24 l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 42/E del 9 aprile 2019, ha pubblicato i codici tributo da inserire per il pagamento dell’imposta di bollo per il periodo di riferimento e per eventuali sanzioni ed interessi. Qui di seguito riporto i codici tributo da utilizzare:
- Codice tributo 2521 – “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
- Codice tributo 2522 – “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – second trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
- Codice tributo 2523 – “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
- Codice tributo 2524 – “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
- Codice tributo 2525 – “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – sanzioni”;
- Codice tributo 2526 – “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – interessi”.
Imposta di bollo fatture elettroniche: controlli e sanzioni
All’art. 2 del decreto del MEF del 4 dicembre 2020 è stato previsto che, qualora l’Agenzia dell’Entrate, attraverso procedure automatizzate, dovesse rilevare un tardivo o omesso pagamento del versamento dei bolli, la stessa, comunicherà al contribuente l’ammontare dell’imposta dovuta e la sanzione relativa. Come chiarito nella risposta n. 14 dell’Agenzia delle Entrate del 10/12/2020, è prevista una sanzione amministrativa del 30% del valore del tributo non pagato. Se il versamento della sanzione viene effettuato entro i 90 giorni dalla scadenza viene ridotta del 50%. L’Agenzia delle Entrate comunicherà al contribuente una comunicazione elettronica al suo domicilio PEC. Il contribuente, anche tramite il suo intermediario, può fornire, entro 30 giorni dal ricevimento di questa comunicazione, fornire chiarimenti in merito ai pagamenti dovuti, anche tramite i servizi online offerti dall’Agenzia stessa.
Quando è /possibile il ravvedimento operoso?
L’istituto del ravvedimento operoso è possibile soltanto qualora l’Agenzia delle Entrate non abbia ancora constato la violazione e comunicato al cliente l’imposta con le relative sanzioni e interessi. Se ti trovi in questa casistica ti consiglio di leggere questo contributo: “ravvedimento operoso marca da bollo“