Imposta di registro prima casa: calcolo e agevolazioni

Quando si acquista un immobile le principali imposte da versare, a seconda dei casi sono l’Iva, l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria e quella catastale.

L’acquisto di una casa rappresenta una delle principali forme di investimento. L’acquisto di un immobile è un passo importante soprattutto per i giovani, considerando la spesa importante da sostenere. Tuttavia, per i giovani, è possibile beneficiare del bonus prima casa giovani under 36.

Le imposte da pagare quando si acquista una casa dipendono da vari fattori e variano a seconda che il venditore sia un “privato” o un'”impresa” e l’acquisto venga effettuato in presenza o meno dei benefici “prima casa”.

Vediamo nel dettaglio quali sono le imposte acquisto prima casa e quali sono i requisiti per beneficiare delle agevolazioni prima casa.

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Le imposte da pagare con i benefici prima casa

Quando l’acquisto viene effettuato in presenza dei requisiti “prima casa”, le imposte da pagare sono ridotte.

Le imposte da versare quando si compra con i benefici “prima casa” sono:

  • se il venditore è un privato o un’impresa che vende in esenzione Iva:
    • imposta di registro proporzionale nella misura del 2% (anziché del 9%);
    • imposta ipotecaria fissa di 50 euro;
    • imposta catastale fissa di 50 euro.
  • se si acquista da un’impresa, con vendita soggetta a Iva:
    • Iva ridotta al 4%;
    • imposta di registro fissa di 200 euro;
    • imposta ipotecaria fissa di 200 euro;
    • imposta catastale fissa di 200 euro.

Vediamo qui di seguito nella tabella il riepilogo delle imposte da versare in caso di acquisto immobile con i benefici “prima casa”:

VENDITOREIMPOSTA DI REGISTROIMPOSTA IPOTECARIAIMPOSTA CATASTALEIVA
PRIVATO O IMPRESA (con vendita esente da Iva)2% (con un minimo di 1.000 euro)50 euro50 euronon dovuta
IMPRESA (con vendita soggetta ad Iva)200 euro200 euro200 euro4%

Il sistema del prezzo-valore

Per le cessioni di immobili a uso abitativo e per le relative pertinenze, in presenza di determinate condizioni e di specifici requisiti soggettivi e oggettivi, la legge prevede un particolare meccanismo per determinare la base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale: il sistema del “prezzo-valore“. Tale criterio, introdotto nel 2006, permette all’acquirente di ottenere un risparmio fiscale. Infatti, il prezzo valore, consente di tassare il trasferimento degli immobili sulla base della rendita catastale, a prescindere dal prezzo pattuito, risultante dal rogito notarile. Il sistema del prezzo-valore si applica alle vendite soggette ad imposta di registro in misura proporzionale, in cui l’acquirente sia una persona fisica. Pertanto, restano escluse le operazioni di vendita soggette ad Iva. Tale sistema si applica anche nelle cessioni fatte a persone fisiche da società o imprese in regime di esenzione Iva. Per poter applicare il prezzo-valore, l’acquirente deve farne specifica richiesta al notaio nell’atto di acquisto. Tale richiesta non può essere contenuta in un successivo atto integrativo.

Quali sono i vantaggi del prezzo-valore per l’acquirente?

L’acquirente che, rispettando tutte le condizioni richieste dalla legge, decide di applicare il sistema prezzo-valore, oltre a versare un’imposta di registro più bassa, può beneficiare dei seguenti vantaggi:

  • L’Agenzia delle Entrate non può procedere ad un accertamento ai fini dell’imposta di registro, salvo i casi di occultamento in tutto o in parte del prezzo pattuito;
  • Non trovano applicazione le norme sull’accertamento ai fini Irpef in base a presunzioni semplici.
  • Una riduzione del 30% del compenso da corrispondere al notaio.

Calcolo del valore catastale

Nell’ambito delle tasse acquisto prima casa, un capitolo a parte è costituito dall’imposta catastale. Se si decide di applicare il sistema del prezzo-valore, l’imposta di registro si applica sulla rendita catastale, rivalutata del 5% per i seguenti coefficienti:

  • 120 per i fabbricati (non prima casa) appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse le categorie A/10 e C/1);
  • 110 per la prima casa e le relative pertinenze.

Tale criterio vien utilizzato anche per l’acquisto di pertinenze (come box, posti auto, cantine, etc.).

Per essere considerata pertinenza, deve essere vicino all’abitazione e deve essere dotata di una rendita catastale autonoma.

Esempio di calcolo imposta di registro prima casa

Ipotizziamo che un’abitazione acquistata con i benefici “prima casa”, abbia una rendita catastale di 1.000 euro e il corrispettivo versato sia pari a 250.000 euro.

Se si richiede la regola del prezzo-valore, la base imponibile su cui applicare l’imposta di registro del 2% è pari a:

1000 * 1,05 * 110 = 115.500

Pertanto l’imposta dovuta sarà pari a 2.310 euro (115.500 * 2%).

Se non si richiede la regola del prezzo-valore, l’imposta si calcola sul valore di cessione ( 250.000) e sarà di 5.000 euro ( 250.000 * 2%).

Requisiti agevolazioni imposte prima casa

Per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della “prima casa” è necessario soddisfare alcune condizioni e solo se l’acquirente possiede determinati requisiti:

  1. L’acquisto deve avere per oggetto una casa di abitazione non accatastate come A1, A8 e A9, qualunque sia la dimensione dell’immobile;
  2. L’immobile deve essere ubicato nello stesso Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza. Tuttavia è consentita la fruizione del beneficio anche nel caso in cui, alternativamente:
    • La residenza venga trasferita nel Comune di ubicazione dell’immobile entro 18 mesi dall’effettuazione dell’acquisto;
    • L’immobile è comunque ubicato nel Comune in cui il contribuente svolge la propria attività (lavorativa, sportiva, di studio o di volontariato);
    • Qualora l’acquirente si sia trasferito all’estero per ragioni di lavoro, l’immobile sia ubicato nel Comune ove il datore di lavoro ha la propria sede o, comunque, svolge la propria attività;
    • Qualora l’acquirente sia un cittadino italiano emigrato all’estero, l’immobile sia la sua prima casa nel territorio italiano.
  3. L’acquirente non sia titolare esclusivo (oppure in comunione con il coniuge) della proprietà/diritto reale  su altre abitazioni ubicate nel medesimo Comune ove è situata la casa da acquistare;
  4. L’acquirente non sia titolare, neppure per quote o comunione legale, della proprietà/diritto reale, esistente sul territorio italiano, acquistata usufruendo dell’agevolazione prima casa.

Nel caso dell’imposta di registro, l’acquirente deve attestare la sussistenza delle condizioni al punto 2), 3) e 4) tramite apposita dichiarazione resa, a pena di decadenza nello stesso atto con il quale si acquista “la prima casa”.

Nel caso dell’IVA, tali dichiarazioni possono essere rese, oltre che nell’atto di acquisto anche nell’eventuale preliminare di compravendita.

Altri casi in cui è prevista l’agevolazione prima casa

Qui di seguito vediamo altri due casi in cui è possibile beneficiare dell’agevolazione prima casa:

  1. Al momento dell’acquisto, il compratore possiede, in tutto o in parte, la proprietà o altro diritto reale su un immobile sito nel territorio dello stato italiano e acquistato con l’agevolazione prima casa. Questo purché tale immobile sia alienato entro un anno dalla data del rogito della nuova compravendita. In tale caso non si tiene conto di tale altro immobile al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per beneficiare dell’agevolazione prima casa. Tuttavia se l’alienazione non avviene entro tale termine, si applicano le sanzioni che vedremo in seguito;
  2. Nel caso di leasing per l’acquisto dell’abitazione principale presso banche ed intermediari finanziari autorizzati alla locazione finanziaria. In tale caso considerando in luogo dell’acquirente, l’utilizzatore e, in luogo dell’atto di compravendita, il contratto di leasing.

Pertinenze

L’agevolazione prima casa si estende anche alle pertinenze dell’abitazione principale acquistata:

  • Anche se l’acquisto delle stesse avviene con atto separato e, quindi, anche posteriormente all’acquisto dell’abitazione principale;
  • Purchè le pertinenze appartengono ad una delle seguenti categorie catastali: C2, C6 e C7;
  • Limitatamente a una pertinenza per ciascuna delle categoria catastali i cui sopra;
  • Purché tali pertinenze siano effettivamente utilizzate a servizio della prima casa acquistata.

L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 566 del 26 agosto 2021 ha chiarito che le pertinenze nella categoria D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) non possono rientrare nell’agevolazione prima casa.

Bonus prima casa under 36

Per i giovani con meno di 36 anni, e con ISEE non superiore a 40.000 euro annui, il Decreto Sostegni bis ha previsto un’agevolazione per le imposte acquisto prima casa, ovvero: l’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale. In caso di acquisto da impresa e quindi soggetto a Iva, è possibile beneficiare di un credito d’imposta pari al tributo versato in sede di acquisto. Questa agevolazione si applica agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 ed il 31 dicembre 2022. Se desideri approfondire questo argomento, ti consiglio di leggere il seguente contributo: “Bonus prima casa under 36: agevolazioni e scadenza“.

Imposta di registro prima casa: conclusioni

L’acquisto di un immobile con i requisiti prima casa permette di beneficiare di una riduzione delle imposte. Come avrai visto leggendo questo contributo, la situazione varia se il venditore è un soggetto privato o un’impresa.

Inoltre il Decreto Sostegni bis ha previsto per i giovani, al ricorrere di determinati requisiti, un ulteriore bonus sull’acquisto della prima casa.

Per qualsiasi dubbio sull’argomento, ti invito a contattarmi al link che troverai qui di seguito.

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