Imposta di soggiorno a Firenze: guida al pagamento

Chi deve pagare l’imposta di soggiorno nel Comune di Firenze? I soggetti che effettuano locazioni turistiche sono tenuti al versamento dell’imposta di soggiorno? In quale misura? Facciamo chiarezza in tutto questo nella nostra guida relativa all’imposta di soggiorno a Firenze.

Uno dei temi caldi degli ultimi mesi e che ha fatto molto discutere i vari interlocutori, da una parte l’Associazione Albergatori Toscana e dall’altra l’Associazione Italiana Locazioni Turistiche, riguarda la legittimità o meno da parte dei Comuni di richiedere l’imposta di soggiorno ai gestori che effettuano locazioni turistiche.

A far luce su questo tema che ha creato non poche turbolenze è intervenuta, per quanto riguarda la Toscana, la legge regionale n. 86 del 20 dicembre 2016 che ha riscritto il Testo unico sul sistema turistico regionale; dove al punto 7 dell’art 70, avente ad oggetto le locazioni turistiche, viene definito che:

gli alloggi locati per finalità turistiche, indipendentemente dalla forma di gestione, sono parificati alle strutture ricettive ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno

Pertanto risulta evidente l’intento della Regione Toscana di uguagliare tutte le forme di gestione e quindi non esentando le locazioni turistiche al versamento dell’imposta di soggiorno.

Ci concentreremo in questa sede sull’imposta di soggiorno istituita dal Comune di Firenze, considerando il boom degli affitti brevi in ambito turistico che ha visto crescere tale fenomeno nella città di Firenze.

Imposta di soggiorno Comune di Firenze

Con il D.Lgs n.23 del  14 marzo 2011 è stata concessa ai Comuni capoluogo di Provincia di istituire l’imposta di soggiorno commisurata in rapporto alla tipologia delle strutture ricettive, fino ad un massimo di 5 euro a persona per notte, per un massimo di 7 notti consecutive.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 del 20/06/2011 è stata istituita nella città di Firenze l’Imposta di Soggiorno e ne è stato approvato il relativo regolamento, successivamente modificato ed integrato con le delibere C.C. n.21 del 07/05/2012, n. 50 del 28/07/2014, n.12 del 2/03/2015 e n.11 del 22/03/2016.

Come disciplinato dall’articolo 3 del regolamento comunale del 31/03/2016 in vigore dal 1 aprile 2016, l’imposta di soggiorno è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Firenze, che pernottano nelle strutture, che offrono alloggio in forma turistica, ubicate nel Comune di Firenze, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

Vediamo qui di seguito la misura dell’imposta istituita dal Comune di Firenze,  che con la delibera n. 12/2015, sono state approvate le nuove misure dell’imposta a decorrere dal 1 aprile 2015.

  1. STRUTTURE ALBERGHIERE
Classificazione Imposta (euro) a persona/notte
1 stella 1,50
2 stelle 2,50
3 stelle 3,50
4 stelle 4,50
5 stelle 5,00

 

  1. CAMPEGGI
Classificazione Imposta (euro) a persona/notte
1,2,3 stelle 1,50
4 stelle 2,50
Area di sosta 1,50

 

  1. STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE PER OSPITALITA’ COLLETTIVA
Tipologia Imposta (euro) a persona/notte
Ostelli 1,50
Case per ferie 1,50

 

  1. STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE CON CARATTERISTICHE DI CIVILE ABITAZIONE
Tipologia Imposta (euro) a persona/notte
Affittacamere professionali 2,5
Affittacamere non professionali 1,5
Case vacanze 1,5
Residenze d’epoca 4,5
Locazioni di immobili ad uso turistico 2,5

 

  1. RESIDENCE
Classificazione Imposta (euro) a persona/notte
Residence 2 chiavi 2,5
Residence 3 chiavi 3,5
Residence 4 chiavi 4,5

 

  1. AGRITURISMO
Classificazione Imposta (euro) a persona/notte
1 spiga 1,5
2 spighe 2,5
3 spighe 3,5

 

Esenzioni e riduzioni dell’imposta di soggiorno

Come disciplinato dall’art. 5 del regolamento comunale del 31/03/2016 in vigore dal 1 aprile 2016, sono esenti dal versamento dell’imposta, i seguenti soggetti:

  1. I minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
  2. I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche in regime di day hospital, per un massimo di 2 accompagnatori per paziente;
  3. I pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital;
  4. Gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Firenze.

Per poter accedere all’esenzione di cui a punto 2, è necessario che il soggetto interessato rilasci al proprietario un attestazione, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori, nonché la data in cui si è svolta la prestazione. Per poter accedere all’esenzione di cui al punto 3, è necessaria una comunicazione del paziente al Comune, nel rispetto delle norme sulla privacy.

Infine in caso di studenti iscritti presso l’Università di Firenze, per poter beneficiare dell’esenzione devono rilasciare al gestore della struttura ricevuta di attestazione di iscrizione all’Ateneo fiorentino per l’anno accademico in corso.

Inoltre il Comune di Firenze, come disciplinato all’articolo 6 del Regolamento, ha previsto una riduzione del 50% per i seguenti soggetti:

  • I gruppi scolastici delle medie inferiori e superiori in visita didattica;
  • Gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sortivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Tale riduzione è possibile solo al rilascio dell’attestazione da parte del Dirigente Scolastico.

Modalità di versamento dell’imposta

L’aspetto più importante che interessa tutti i gestori è sicuramente il pagamento dell’imposta, pertanto cercheremo di  definire tutti gli adempimenti a cui sono tenuti i gestori.

Il primo passo che sarai tenuto ad effettuare in caso di inizio di attività di locazione turistica sarà la richiesta delle credenziali (username e password) all’interno della sezione “REGISTRATI” sul sito “centroservizi.lineacomune.it”; ciò di permetterà di accedere ai servizi di selezione della struttura ricettiva e del relativo pagamento dell’imposta.

Una volta che ha effettuato la registrazione, sarai tenuto a presentarti  con un documento di identità valido e con il codice fiscale ad uno degli sportelli abilitati sul territorio per ritirare la busta che contiene la password.

Ottenuta la password, il passo successivo sarà accedere alla sezione “SCEGLI LA STRUTTURA”,  con le credenziali rilasciate dallo sportello abilitato. All’interno del servizio puoi selezionare la tua struttura e nel caso sei in possesso di più strutture dovrai ripetere la procedura . Questo step ti permette l’abbinamento tra le credenziali che hai inserito e la struttura ricettiva in tuo possesso.

Infine per effettuare il pagamento dell’imposta di soggiorno dovrai accedere alla sezione “PAGAMENTO”, dove sarà possibile visualizzare lo “storico” delle dichiarazioni già presentate e procedere all’inserimento della dichiarazione mensile.

Dopo avere effettuato l’inserimento dei dati sulle presenze e sui pernottamenti, il portale effettuerà il calcolo dell’imposta dovuta e successivamente dovrai indicare la modalità in cui intenderai effettuare il pagamento.

Il versamento dell’imposta di soggiorno al Comune di Firenze, come disciplinato all’articolo 7 del Regolamento comunale, dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:

  • Mediante bollettino postale o bonifico bancario;
  • Tramite le procedure telematiche;
  • Mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale e le agenzie del credito convenzionate.

Una volta effettuato il pagamento dell’imposta, per ultimare la procedura, dovrai rientrare nella dichiarazione mensile e procedere all’indicazione degli estremi del versamento, ad esempio CRO,VCY, provvisorio di entrata/quietanza) fino al ricevimento della conferma del buon esito dell’operazione.

Come disciplinato dal regolamento comunale, il gestore delle strutture ha l’obbligo di comunicare ai propri ospiti dell’esistenza dell’imposta di soggiorno, mediante esposizione di apposita cartellonistica, con indicazione relative alle modalità di applicazione dell’imposta, all’entità applicabile nella struttura, nonché alle esenzioni e riduzioni previste.

La documentazione relativa ai pernottamenti, all’attestazione di pagamento dell’imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l’esenzione, l’attestazione del riversamento dell’imposta al Comune devono essere obbligatoriamente conservate per cinque anni.

Ai fini della corretta applicazione dell’Imposta di Soggiorno, l’Amministrazione comunale procede ad effettuare il controllo delle dichiarazioni e dei relativi versamenti.

Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero di evasione ed elusione fiscale e dei tributi locali. Periodicamente le verifiche vengono effettuate anche con sopralluoghi dalla Polizia Municipale. Si ricorda, infine, che il mancato versamento dell’imposta di soggiorno da parte di un gestore presuppone l’incorrere in reati perseguibili ai sensi del codice penale.

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