Impresa familiare forfettario: è possibile?

L‘impresa familiare è disciplinata dall’art. 230 bis del codice civile e fiscalmente dall’art. 5 del TUIR. Anche se è composta dal titolare e da uno o più collaboratori, l’impresa familiare conserva la natura individuale in capo all’imprenditore.

Vediamo nel dettaglio in questo contributo se è possibile applicare il regime forfettario all’impresa familiare. In modo particolare come deve essere tassato il reddito generato dall’impresa familiare e la deducibilità dei contributi previdenziali versati dal titolare.

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Forfettario impresa familiare: è possibile?

L’impresa familiare può applicare il regime forfettario se sono rispettate tutte le caratteristiche di accesso. In merito alla tassazione del reddito dell’impresa familiare, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 chiarisce che:

“Nel caso di imprese familiari di cui all’art. 5, comma 4, del TUIR, il comma 64 precisa che, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore”

L’accesso e la permanenza in tale regime agevolato è condizionato dal rispetto di tutte le condizioni (ammissione, esclusione e decadenza) previste dalla norma.

Impresa familiare forfettario: come si determina il reddito imponibile?

L’impresa familiare in regime forfettario, il reddito imponibile si determina applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti, un coefficiente di redditività ( che varia dal 40% all’86%), differenziato a seconda del codice ATECO ( ovvero la tipologia di attività economica). Una volta determinato il reddito imponibile, l’impresa familiare applicherà un’imposta sostitutiva pari al 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap. L’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività in presenza dei seguenti requisiti:

  • il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare
  • l’attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
  • se viene proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l’accesso al regime.

I coadiutori dell’impresa familiare devono presentare la dichiarazione dei redditi?

I coadiutori dell’impresa familiare sono esonerati dall’obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi per il compenso relativo all’attività esercitata nell’impresa familiare. In quanto, come abbiamo visto precedentemente, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare e ai suoi familiari, è tassata in capo al titolare.

Pertanto, applicando il regime forfettario all’impresa familiare, il collaboratore, non dovrà presentare alcuna dichiarazione. Questo, a meno che non possieda altre tipologie di reddito da dichiarare.

Qualora il titolare dell’impresa individuale abbia deciso di fuoriuscire dal regime forfettario, il reddito dovrà essere determinato secondo i criteri analitici, la quota di reddito imputabile ai collaboratori familiari riduce l’imponibile fiscale in capo al titolare.

Il reddito del collaboratore familiare costituisce reddito da partecipazione. Pertanto quest’ultimo in sede di dichiarazione dei redditi dovrà indicare nel quadro RH il reddito d’impresa di propria spettanza. Il familiare, apponendo la firma nel frontespizio, oltre a sottoscrivere la dichiarazione, attesta anche di aver prestato la sua attività di lavoro nell’impresa in modo continuativo e prevalente.

Il collaboratore familiare può avviare un’attività in regime forfettario?

Una delle cause di esclusione del regime forfettario (art. 57 della Legge n. 190/2014) è il possesso di una partecipazione in società di persone, associazioni professionali e società a responsabilità limitata di cui all’art. 5 del Tuir. Come si evince, non vi è alcun riferimento all’impresa familiare nella causa di esclusione. Tuttavia, nella circolare n. 17/E del 30/05/2012, in merito al regime di vantaggio “ex minimi” prevedeva:

“possono avvalersi del nuovo regime solo i soggetti che nel triennio precedente quello di inizio della nuova attività non abbiano svolto attività di lavoro autonomo o d’impresa in generale, anche se in qualità di socio di società di persone ovvero di collaboratore di impresa familiare di cui all’art. 5, comma 4, del Tuir.

Alla luce di quanto appena detto, in via prudenziale ed in attesa di un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, prima di avviare un’attività in regime forfettario è consigliabile recedere dall’impresa familiare. In questo caso, l’imposta sostitutiva applicabile è del 15%.

Impresa familiare forfettario: i contributi previdenziali

Tutti i componenti dell’impresa familiare sono obbligati al versamento dei contributi previdenziali. La base imponibile su cui calcolare i contributi è data dalla totalità dei redditi generati dall’impresa familiare. Il titolare dell’impresa familiare è tenuto ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali per sé e per i suoi familiari. Tuttavia, il titolare può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei collaboratori familiari. E’ il titolare l’unico responsabile in caso di parziale o mancato pagamento dei contributi.

I contributi obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto del collaboratore familiare fiscalmente a carico che per il familiare non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato la rivalsa, si deducono dal reddito determinato in modo forfettario. L’eventuale eccedenza di contributi potrà essere dedotta dal reddito complessivo.

Impresa familiare forfettario: conclusioni consulenza

L’impresa familiare rappresenta una forma molto utilizzata quando l’apporto di lavoro di un familiare all’interno dell’impresa è svolto in modo continuativo e prevalente. Vi sono dei vantaggi da un punto di vista fiscale che è possibile ottenere rispetto all’impresa individuale. Come avrai visto anche con l’impresa familiare è possibile applicare il regime forfettario anche se è opportuno prestare attenzioni con alcune casistiche.

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