Le misure previste per i pensionati esteri e per i settori del turismo e dello spettacolo
Con la Legge di bilancio per il 2021 sono state previste importanti novità in materia di tributi locali, in modo particolare per il tributo imu. Il primo intervento da segnalare riguarda l’estensione al 2021 di alcune ipotesi di esonero per i soggetti che più hanno subito gli effetti delle misure di contenimento imposte per fronteggiare l’epidemia Covid-19.
Vediamo cosa prevede il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal primo gennaio di quest’anno.
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Imu 2021: pensionati esteri
La legge di Bilancio 2021 all’articolo 1 comma 48 ha previsto:
“A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”.
La legge di Bilancio prevede dunque per i pensionati esteri la riduzione del 50% dell’imposta municipale unica e il pagamento della Tari in misura ridotta di due terzi. I beneficiari dell’agevolazione sono i pensionati esteri che possiedono una unità unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso.
Imu: esenzione Covid-19
La legge di Bilancio ha previsto l’estensione al 2021 di alcune ipotesi di esonero per i soggetti che più hanno subito gli effetti delle misure di contenimento imposte per fronteggiare l’epidemia Covid-19. Si tratta delle disposizioni contenute nel Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) e nel Decreto Agosto (D.L. 104/2020), riguardanti il settore turistico e quello dell’intrattenimento. Al contrario, non sono state riproposte le esenzioni previste a favore delle attività commerciali, contenute nei Decreti Ristori in relazione al saldo 2020. In particolare, ai sensi del comma 599 dell’articolo 1 L. 178/2020, per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata Imu relativa a:
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze (ossia gli alberghi), immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi. Per poter beneficiare dell’esenzione è necessario che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimento di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Esenzione imu per gli immobili interessati da calamità naturali
La Legge di bilancio 2021 prevede inoltre una disposizione finalizzata ad agevolare taluni immobili interessati in passato da calamità naturali. Il comma 1116 stabilisce infatti che, per taluni comuni delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, l’esenzione Imu prevista dall’articolo 8, comma 3, secondo periodo, D.L. 74/2012 è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Vediamo di seguito quali sono i provvedimenti per ciascuna regione:
- per le regioni Lombardia e Veneto si deve far riferimento all’articolo 1, comma 1, D.L. 74/2012 e all’articolo 67-septies D.L. 83/2012;
- per la regione Emilia Romagna occorre far riferimento all’articolo 15, comma 6, D.L. 162/2019.