Imu immobili inagibili: serve l’autocertificazione

Agevolazione imu immobili inagibili o inabitabili: come ottenere lo status e richiedere il dimezzamento dell’imposta

La recente sentenza di Cassazione n. 1263 del 21 gennaio 2021 ha stabilito che: per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati è prevista una riduzione IMU del 50%. Tale riduzione è applicabile limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. È comunque consigliabile verificare anche le delibere comunali contenenti le regole per tali fabbricati. In attesa dell’attestato del Comune, previa richiesta dell’interessato, è possibile autodichiarare la perizia in corso e ottenere intanto la riduzione d’imposta. Quest’ultima dovrà poi essere confermata dal Comune.

Vediamo in questo contributo quali sono le condizioni che devono sussistere per far attribuire ad un immobile lo status di inagibilità o inabitabilità. Infine cosa devi fare per ottenere l’agevolazione Imu.

Sei pronto?!? Si comincia!!!

Inagibilità o inabilità: quali condizioni devono sussistere?

Per far attribuire ad un immobile lo status di inagibilità o inabitabilità è necessario che sussistano le seguenti condizioni:

  • l’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o di una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica. Tale situazione non è superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Tuttavia può essere superabile interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia.
  • l’immobile non deve essere utilizzato, neanche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.

Imu immobili inagibili e non utilizzati: imu dimezzata del 50%

Il D.L. n. 201 /2011 all’art. 13 comma 3 lettera b prevede che la base imponibile Imu sia ridotta alla metà per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale condizione.

Qui di seguito riporto un estratto del D.L.:

L’inagibilita’ o inabitabilita’ e’ accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facolta’ di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Pertanto, in assenza di questa procedura, non è possibile fruire in maniera definitiva del beneficio. Quest’ultimo applicabile a partire dalla data in cui si inoltra al Comune la domanda di esenzione con perizia o tramite auto-dichiarazione. Se l’Ufficio riscontra la non sussistenza delle condizioni che danno diritto all’agevolazione IMU,  deve emettere un provvedimento di diniego che attesti il mancato riconoscimento del diritto all’agevolazione e conseguente conguaglio fiscale.

Sentenza della Corte di Cassazione n. 1263 del 21 gennaio 2021

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 1263 del 21 gennaio 2021 ribadisce le modalità con cui richiedere l’agevolazione imu al 50% per gli immobili inagibili o inabitabili:

“nella ipotesi di immobile inagibile, inabitabile e comunque di fatto inutilizzato, l’imposta va ridotta al 50 per cento, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 1, e qualora dette condizioni di inagibilità o inabitabilità accertabili dall’ente locale o comunque autocertificabili dal contribuente permangano per l’intero anno, il trattamento agevolato deve estendersi a tutto il relativo arco temporale, nonché per i periodi successivi, ove sussistano le medesime condizioni di fatto.”

Inoltre sempre nell’ordinanza viene ribadito che:

“quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune è da escludersi il pagamento dell’ICI in misura integrale anche se il contribuente non abbia presentato richiesta di usufruire del beneficio della riduzione del 50% tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1), di cui è espressione anche la regola secondo la quale al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all’ente impositore (L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4).”

Pertanto si evince che non è necessario che il contribuente fornisca al Comune informazioni già note. Se quest’ultimo è a conoscenza dello stato di inagibilità dell’immobile, è da escludersi il pagamento dell’IMU in misura integrale, anche in assenza della richiesta di sconto del 50%.

Imu immobili inagibili: applicazione

Nel caso in cui sussistano i requisiti, l’agevolazione Imu parte dal momento in cui viene presentata la dichiarazione sostitutiva.

Tale dichiarazione resta valida anche per le annualità successive, finché permangono i requisiti.

Nel caso in cui dovessero variare le condizioni è opportuno presentare la dichiarazione Imu. Quest’ultima dovrà essere presentata secondo le scadenze fissate dalla normativa vigente.

Lascia un commento

Ti Piace questo articolo? Condividilo..