L’ultimo intervento della Corte Costituzionale afferma la deducibilità dell’Imposta Imu immobili strumentali, come costo dell’attività di impresa.
Con la sentenza n. 262 del 4 dicembre 2020, la Corte Costituzionale ha definitivamente sancito la deducibilità dell’imposta Imu dai redditi, con riferimento a fabbricati e capannoni utilizzati nell’esercizio dell’attività di impresa.
La Corte di cassazione ha stabilito che l’indeducibilità imu sugli immobili strumentali è incostituzionale.
Vediamo nel dettaglio i motivi a sostegno della sentenza ed inoltre l’incertezza normativa dal 2012.
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Imu immobili strumentali: evoluzione negli anni
Fno all’anno d’imposta 2012 non era ritenuta ammissibile la deduzione dell’Imu versata sul possesso di un immobile strumentale.
Poi in seguito, l’art. 1 co. 715, della l. n. 147 del 2013, ha disposto progressivamente deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali, in un primo momento in via parziale, poi in via totale. La disposizione affermava che la stessa avesse effetto: “a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013″.
Oggi, per contro, a seguito delle varie modifiche succedutesi, l’ultima delle quali ad opera dell’art. 1, co. 4, 772 e 773, L. 160/2019, la non deducibilità si è trasformata in una deducibilità modulata come segue:
- 50 per cento per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018;
- 60 per cento per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;
- 60 per cento per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020;
- 100 per cento per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2021.
Le decisione della Corte di Cassazione
La Corte Costituzionale accoglie le questioni sollevate dalla CTR di Milano in merito all’indeducibilità totale dell’IMU sugli immobili strumentali.
La Corte Costituzionale, in merito all’indeducibilità totale dell’IMU sugli immobili strumentali, evidenzia che:
“le deroghe stentano a trovare adeguata ragione giustificatrice: alla mera esigenza di gettito, in particolare, il legislatore è tenuto a rispondere in modo trasparente, aumentando l’aliquota dell’imposta principale, non attraverso incoerenti manovre sulla deducibilità, che si risolvono in discriminatori, sommersi e rilevanti incrementi della base imponibile a danno solo di alcuni contribuenti”.
Le motivazioni della decisione della Corte di Cassazione solo le seguenti:
- L’imu rappresenta comunque un onere direttamente afferente l’attività svolta dall’azienda,
- facendo riferimento all’art. 99, co. 1, TUIR, la norma sancisce in via generale il principio della deducibilità delle imposte dal reddito. Le uniche imposte NON ammesse in deduzione sono:
- le imposte sui redditi,
- quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa.
Le altre imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento. Cioè deducibili secondo il principio di cassa.
In questa prospettiva, per la Corte Costituzionale l’IMU rappresenta un “costo fiscale inerente” e non si può vietare la deducibilità al 100% dal reddito d’impresa.
Deducibilità totale: solo a partire dal 2021
Lascia sicuramente perplessi il fatto che la norma preveda la totale deducibilità imu solo a partire dal 2021. A riguardo, potrebbe sorgere la via all’incostituzionalità di tutte le norme successive a quella oggetto della sentenza.
La Corte di Cassazione sostiene invece la legittimità della deducibilità parziale per le annualità recedenti, per 2 motivi:
- Oggetto della pronuncia di illegittimità è stata la norma ante 202 e non le successive;
- La deducibilità parziale stabilita dal legislatore è dovuta dalla volontà di quest’ultimo di voler arrivare gradualmente all’integrale deduzione dell’imposta.