Imu residenti all’estero: agevolazioni

La legge di Bilancio 2022, ha previsto un importante agevolazione ai fini Imu residenti all’estero. L’agevolazione si applica per l’unità immobiliare ad uso abitativo posseduta in Italia da soggetti non residente nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.

La legge di Bilancio 2022 riduce, limitatamente al 2022, la misura dell’Imu per i pensionati residenti all’estero al 37,5%.

Vediamo nel dettaglio in questo contributo come funziona il pagamento del tributo non solo per i pensionati residenti all’estero ma anche per i soggetti iscritti all’AIRE, cioè l’Anagrafe Italiani residenti all’estero.

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Imu residenti all’estero: ridotta della metà

La legge di Bilancio 2021 ha previsto un’importante agevolazione per l’Imu per i soggetti residenti all’estero:

“A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’Imu è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti aventa natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo è dovuta in misura ridotta di due terzi”

I requisiti per l’esenzione

Come si evince dalla norma, per poter beneficiare dell’agevolazione dell’imu ridotta è necessario possedere una serie di requisiti.

Infatti, è possibile ottenere l’Imu agevolata per una sola unità immobiliare nel nostro territorio, e questa deve essere esclusivamente ad uso abitativo. L’immobile deve essere di proprietà o usufrutto di un soggetto non residente nel territorio italiano, ma in uno Stato di assicurazione diverso da quello italiano. Infine, il soggetto deve essere titolare di pensione maturata in regime di convenzione con l’Italia.

La riduzione dell’Imu è stata oggetto di chiarimenti da parte del Dipartimento delle finanze del MEF e di un altro chiarimento

Chiarimento del Dipartimento delle Finanze

Il Dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 5 dell’11 giugno 2021, ha fornito importanti chiarimenti in merito al pagamento dell’Imu dovuta in misura ridotta dai pensionati esteri, come previsto dalla Legge di Bilancio 2021.

Il Dipartimento delle finanze ha chiarito che l’agevolazione non può essere concessa a prescindere dal paese di residenza del pensionato. In quanto, la norma dice espressamente che deve coincidere lo Stato di residenza, diverso dall’Italia, e lo Stato che eroga la pensione. Per quanto riguarda il concetto di pensione in regime internazionale, significa una pensione maturata in regime di di totalizzazione internazionale. Infine per quanto riguarda il requisito di “pensione maturata in regime di convenzione con l’Italia”, vi rientrano sia le le pensione in regime europeo sia quelle in regime di convenzione bilaterale.

Il Governo nella risposta ha chiarito inoltre, che i soggetti passivi che hanno beneficiato dell’agevolazione possono presentare la dichiarazione Imu in via telematica. La dichiarazione viene presentata entro l’anno successivo a quello in cui si è goduto del beneficio e dovrà essere presentata al Comune competente.

In questo caso, tale adempimento costituisce una facoltà e non un obbligo.

Imu residenti all’estero: novità 2022

La Legge di Bilancio 2022 ha stabilito un’importante novità, in merito all’Imu per i residenti all’estero:

“limitatamente all’anno 2022, la misura dell’imposta municipale propria è ridotta al 37,5 per cento. Il fondo di cui al comma 49 del medesimo articolo 1 è incrementato di 3 milioni di euro. con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede al riparto della quota aggiuntiva di 3 milioni di euro, entro il 30 giugno 2022“.

Come si evince dal Dossier predisposto dal Servizio studi della Camera/Senato è fatto presente che:

“l’Imu per l’anno 2022 si riduce al 37,5% dell’imposta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.

Imu residenti all’estero fino al 2019

Dal 2015 al 2019 l’immobile di un pensionato italiano residente all’estero è stato assimilato a prima casa e pertanto considerato esente dall’Imu. Nel 2012 e 2013 era possibile per il Comune:

“considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata”.

Nel 2014, è stata eliminata la possibilità di assimilazione ad abitazione principale. Pertanto nel 2014, l’immobile è da ritenersi come seconda abitazione.

Dal 2015 con la Legge n. 80 del 23/05/2014 è stato previsto che:

“E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data i comodato d’uso”.

Pertanto, dal 2015, per gli iscritti AIRE, l’immobile in Italia può essere considerato abitazione principale solo se si è pensionati nello Stato estero di residenza e con pensione rilasciata dallo stesso stato Estero.

Con la Legge di Bilancio 2020, non è più prevista la possibilità di assimilare un immobile ad abitazione principale per i pensionati visti sopra. Pertanto, per i soggetti AIRE, tutti gli immobili posseduti in Italia sono soggetti ad imposta senza alcuna eccezione.

Imu Aire

L’Anagrafica degli Italiani residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con la legge n. 470 del 27 ottobre 1988 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai 12 mesi. E’ gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero. L’iscrizione Aire è un diritto e un dovere in capo al cittadino e rappresenta il presupposto per poter usufruire dei servizi forniti dalle Rappresentanza consolari all’estero. Tutti coloro che decidono di trasferirsi all’estero la propria residenza per un periodo superiore a 18 mesi hanno l’obbligo di iscriversi in questi registri. Quest’ultimi sono gestiti dai Comuni sulla base delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.

La sola iscrizione all’Aire a partire dal 2020, non comporta alcuna agevolazione ai fini Imu se non accompagnata dai requisiti visti ai paragrafi precedenti.

Tuttavia il singolo Comune può liberamente prevedere un’aliquota agevolativa indipendentemente se il cittadino Aire sia pensionato o meno.

Imu, Tasi e Tari per gli immobili che non rientrano nelle condizioni previste dal D.L. n. 201 del 2011

Per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani residenti all’estero per le quali non risultano soddisfatte le condizioni fissate dal comma 2 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, il comune, può comunque deliberare, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, un’aliquota agevolata, purché non inferiore allo 0,46%. Ai sensi dell’art. 13 comma 6 del D.L. n. 201 del 2011 è consentito al comune di modificare l’aliquota di base, in aumento o in diminuzione, entro il limite di 0,3 punti percentuali.

Per quanto riguarda la Tasi, i comuni possono deliberare, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, l’azzeramento del tributo. Inoltre, possono differenziare l’aliquota del tributo in ragione della destinazione degli immobili.

Infine per quanto riguarda la Tari, è previsto che il Comune possa fissare, con apposito regolamento, riduzioni tariffarie ed esenzioni di abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero.

Residenti all’estero: modello F24 o bonifico

L’Imu 2022, come per gli altri anni d’imposta, dovrà essere versata in accanto e saldo. L’acconto è in scadenza il 16 giugno 2022 mentre il saldo il 16 dicembre 2022. Il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24. I residenti all’estero sono tenuti a versare l’Imu per gli immobili posseduto in Italia, qualora non riescano ad effettuare il pagamento tramite il Modello F24, possono procedere tramite bonifico verso il comune ove è ubicato l’immobile.

Nel bonifico per i residenti all’estero, è necessario riportare l’IBAN del comune. Consiglio pertanto di mettersi in contatto con l’ufficio tributi del Comune di competenza. Nella causale del bonifico, dovranno essere inseriti gli stessi dati che andrebbero inseriti nel modello F24, ovvero:

  • codice catastale del comune di ubicazione dell’immobile;
  • numero di immobili oggetto dell’imposta;
  • l’anno di riferimento;
  • scrivere se trattasi di versamento dell’acconto Imu o del saldo Imu;
  • scrivere se trattasi di ravvedimento;
  • il codice tributo del versamento.

Consiglio infine di inviare al Comune di ubicazione dell’immobile, via email o fax, una copia del bonifico eseguito.

Conclusioni e consulenza fiscale online

Come avrai visto leggendo questo contributo, per poter beneficiare della riduzione Imu è necessario rispettare una serie di requisiti. Affidati subito ad esperti per evitare di commettere errori che potranno costarti sanzioni.

Possiamo seguirti sia in merito alla presentazione della dichiarazioni Imu che per il calcolo e predisposizione del modello F24 per procedere al relativo versamento del tributo.

Qui di seguito troverai il link per metterti in contatto direttamente con me.

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