Imu seconda casa: calcolo e agevolazioni

Come funziona il calcolo imu sulle seconde case e come effettuare il pagamento?

I proprietario di seconde case tutti gli anni dovranno fare i conti con il pagamento Imu. Per le seconde case non sono previste esenzioni dal pagamento Imu al 100%. Tuttavia, vi sono alcune situazioni, in cui sono previste delle riduzioni ed esenzioni.

Vediamo in questo contributo, nel dettaglio, quali sono i soggetti tenuti al versamento dell’imu sulle seconde case e per quali immobili sono previste delle agevolazioni. Infine, per i soggetti tenuti al versamento, come deve essere effettuato il calcolo dell’imposta e le modalità di versamento.

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Imu seconda casa: quando si applica

L’Imposta municipale Unica (IMU) è il tributo a livello comunale per tutti i soggetti che possiedono una seconda casa. La normativa relativa all’Imu è stata più volte rivista; l’intervento più recente è stato fatto con la Legge di Bilancio 2020, che ha cancellato la Tasi accorpandola all’Imu. Sono tenuti al pagamento dell’Imu non solo il proprietario dell’immobile ma anche il soggetto che detiene un diritto su quest’ultimo ( usufruttuario, uso, abitazione, superficie, enfiteusi). Sono esonerati dal pagamento Imu, i proprietari di immobili che abbiano adibito l’immobile ad abitazione principale, ad esclusione degli immobili di lusso (A/A, A/8 e A/9). Pertanto, possiamo dire in linea di massima, per le seconde case è sempre previsto il pagamento dell’Imu. Tuttavia, in alcuni casi sono previste delle agevolazioni Imu, come potrai vedere nel proseguo dell’articolo.

Imu sulla seconda casa: quando non si applica

Ti stai chiedendo se c’è la possibilità di non pagare l’imu sulla seconda casa?

Devi sapere che non sono previste delle esenzioni al 100%. Tuttavia, vi sono alcune situazioni , in cui sono previste delle riduzioni ed esenzioni. Vediamo nel dettaglio qui di seguito quali situazioni rientrano.

In ogni caso, consiglio sempre di verificare le delibere e i regolamenti comunali che, potrebbero applicare riduzioni maggiori o inferiori.

Imu sulla seconda casa immobili inagibili

La recente sentenza di Cassazione n. 1263 del 21 gennaio 2021 ha stabilito che: per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati è prevista una riduzione IMU del 50%. Tale riduzione è applicabile limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. È comunque consigliabile verificare anche le delibere comunali contenenti le regole per tali fabbricati. In attesa dell’attestato del Comune, previa richiesta dell’interessato, è possibile autodichiarare la perizia in corso e ottenere intanto la riduzione d’imposta. Quest’ultima dovrà poi essere confermata dal Comune. Se desidera approfondire questo aspetto, ti consiglio il seguente contributo: Imu immobili inagibili: serve l’autocertificazione.

Imu seconda casa su edifici storici o di valore artistico

E’ prevista sempre un’agevolazione del 50% del tributo, per i proprietari di immobili di valore artistico e storico.

Imu seconda casa in comodato d’uso

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto, a partire dal primo gennaio 2017, una particolare agevolazione riguardante gli immobili concessi in comodato gratuito. In particolare gli immobili abitativi concessi in comodato gratuito a parenti di primo grado possono godere di un bonus fiscale valevole ai fini IMU riguardante l’esenzione al 50% della base imponibile, su cui i Comuni delibereranno l’aliquota di imposta. Se desideri approfondire questo aspetto, ti consiglio di leggere il seguente contributo: contratto di comodato gratuito: esente Imu al 50%.

Imu seconde case pensionati all’estero

La Legge di Bilancio 2021, ha previsto per quest’anno che, i pensionati che risultano essere fisicamente residenti all’estero e proprietari di un immobile sul territorio nazionale, di godere di alcune agevolazioni. Per quanto riguarda l’imu per tali soggetti, sarà ridotta del 50%. Questo, a condizione che tale fabbricato non sia affittato o concesso in comodato gratuito. Inoltre, il proprietario sia titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.

Imu seconda casa: scadenza

L’imu annuale dovuta per l’immobile seconda casa, dovrà essere versato in due rate. Per l’anno 2021 il versamento deve essere effettuato:

  • Acconto Imu entro il termine del 16 giugno 2021;
  • Saldo Imu entro il termine del 16 dicembre 2021.

Per il calcolo dell’acconto Imu è necessario consultare le aliquote approvate per l’anno in corso dal proprio Comune, se ancora non è possibile fare riferimento al regolamento aggiornato. Per quanto riguarda il saldo Imu, i contribuenti potranno consultare l’ultima delibera approvata dal Comune. Nel caso in cui, ci sia stata deliberata una variazione di aliquota è necessario effettuare un conguaglio con il versamento del saldo.

Calcolo Imu seconda casa

L’aliquota Imu per le seconde case e le loro pertinenze è pari allo 0,86%. Ciascun Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla fino all’1,06% o diminuirla fino all’azzeramento.

Qui di seguito vediamo quali sono gli step per effettuare in autonomia il calcolo dell’Imu sulle seconde case:

  • reperire il valore della rendita catastale ottenibile dall’atto di compravendita o dalla visura catastale sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
  • Sommare la rendita catastale al 5% del suo valore. Pertanto, bisognerà moltiplicare il valore della rendita catastale per 1,05.
  • Il risultato ottenuto al punto precedente dovrà essere moltiplicato per i seguenti coefficienti, a seconda della tipologia di immobile:
    • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
    • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
    • 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
    • 65 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria castale D/5;
    • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
  • Ottenuta la base imponibile si dovrà moltiplicare l’importo per l’aliquota delibera dal Comune dove è situato l’immobile.

Arrotondamenti

Il calcolo dell’imu sulla seconda casa su ogni singolo immobile deve essere effettuato arrotondando al centesimo di euro. L’arrotondamento, deve essere effettuato per difetto se il terzo decimale è un numero tra 0 e a 4, per eccesso se va da 5 a 9. Ad esempio: 403,533 diventa 403,53, mentre 403,536 diventa 403,54. Mentre per quanto riguarda il versamento con il modello F24 la regola è diversa. L’importo da versare per ciascuna tipologia di immobile, si ottiene arrotondando all’euro superiore o inferiore. Pertanto, si sommano gli importi arrotondati al centesimo accorpandoli per codice tributo e poi, per ciascuna riga del modello F24, si arrotonda il totale risultante all’euro superiore o inferiore. Esempio di arrotondamento all’euro: 550,49 diventa 550,00 mentre 550,52 diventa 551,00.

Esempio calcolo

Una volta visto come si effettua il calcolo Imu, proviamo ad effettuare un calcolo, simulando una situazione reale. Ipotizziamo che, un soggetto sia proprietario di una seconda casa nel comune di Palermo, con la rendita catastale 1200 e categoria catastale A/3. Per il Comune di Palermo, l’aliquota deliberata Imu per la seconda casa è pari al 1,6%. Qui di seguito vediamo come deve essere effettuato il calcolo Imu 2021:

Calcolo ImuImporto
Rendita catastale rivalutata del 5%1260,00
Rendita catastale rivalutata * coefficiente 160201.600
Imu ( base imponibile * aliquota 1,06%)€ 2.136,96
Acconto Imu ( Imu * 50%)€ 1.068,48
Saldo Imu ( Imu * 50%)€ 1.068,48

Imu seconda casa: compilazione del modello F24

Vediamo qui di seguito quali sono i codici tributo da utilizzare per il pagamento del saldo Imu:

  • 3912: Abitazione principale e relative pertinenze;
  • 3914: Terreni;
  • 3916: Aree fabbricabili;
  • 3918: Altri fabbricati;
  • 3925: Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota stato;
  • 3930: Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D-quota comune

In sede di compilazione del modello F24 Imu, i codici tributi di cui sopra, devono essere esposti nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI“, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”.

Vediamo qui di seguito come deve essere compilato il modello F24 Imu campo per campo:

  • Codice ente/Codice comune= il codice catastale del Comune nel cui territorio è situato l’immobile. Tale codice, è costituito da quattro caratteri;
  • Ravv. = barrare la casella se abbiamo utilizzato il ravvedimento operoso Imu;
  • Immobili variati: barrare la casella nel caso saino intervenute variazioni imu che richiedono la presentazione della dichiarazione di variazione Imu;
  • Acc. = barrare la casella se procediamo con il pagamento dell’acconto Imu;
  • Saldo= barrare la casella se procediamo con il pagamento del saldo Imu;
  • Numero immobili= indicare il numero degli immobili per i quali intendiamo effettuare il pagamento ( massimo 3 cifre);
  • Codice tributo= indicare uno dei codici tributo visti nel paragrafo precedente, in base alla tipologia dell’immobile;
  • Rateazione/mese di riferimento= indicare “0101“;
  • Anno di riferimento: deve essere indicato l’anno d’imposta relativo al versamento del tributo;
  • Importi a credito compensati= deve essere compilato solo se abbiamo dei crediti da portare in compensazione;
  • Importi a debito versati= Indicare l’importo a debito dovuto in base al calcolo effettuato;
  • Detrazione= indicare l’eventuale detrazione che possiamo beneficare.

Modalità di presentazione del modello F24

La modalità di presentazione al pagamento del Modello F24, variano a seconda che il sia titolare di partita Iva o meno. I soggetti non titolari di partita Iva, potranno scegliere tra le seguenti modalità:

  • se vi sono crediti da compensare, occorre presentare il Modello F24 in modalità telematica. Non vi è la possibilità di effettuare il pagamento tramite home banking.
  • se nel Modello F24 non sono presenti crediti da compensare, la presentazione può avvenire tramite le seguenti modalità:
    • telematicamente tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate;
    • telematicamente tramite il servizio di home banking;
    • in modalità cartacea presso poste o banche.

Mentre, i soggetti titolari di partita Iva, la norma prevede le seguenti modalità di versamento:

  • se vi sono crediti da compensare, occorre presentare il Modello F24 in modalità telematica. Non vi è la possibilità di effettuare il pagamento tramite home banking.
  • se nel Modello F24 non sono presenti crediti da compensare, la presentazione può avvenire tramite le seguenti modalità:
    • telematicamente tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate;
    • telematicamente tramite il servizio di home banking;

Per i soggetti titolari di partita Iva non è pertanto ammessa la possibilità di pagare l’F24 in modalità cartacea.

Pagamento saldo Imu con bollettino c/c postale

Oltre al pagamento tramite modello F24, visto nel paragrafo precedente, vi è la possibilità del pagamento del saldo Imu tramite bollettino di c/c postale. Questa modalità è consentita solo ai contribuenti non titolari di partita Iva e laddove non vi siano crediti da compensare. Per il pagamento tramite bollettino di c/c postale, occorre rivolgersi al comune dove è ubicato l’immobile. I soggetti residenti all’estero che, detengono immobili in Italia, saranno tenuti al versamento del saldo Imu. Per tali soggetti, il versamento può avvenire tramite Modello F24 telematico o tramite IBAN. In quest’ultimo caso, è necessario seguire le istruzioni del Comune dove è situato l’immobile.

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