Contributo e tax credit turismo dal 28 febbraio

Al fine di risollevare il settore turistico, uno dei più colpiti dalla pandemia, è stata prevista l’introduzione di fondi messi a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per gli alberghi, gli agriturismi, le strutture ricettive all’aria aperta, e le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Per il riconoscimento del beneficio, l’impresa deve possedere i requisiti al momento della presentazione dell’istanza e per i cinque anni successivi all’erogazione del pagamento finale della somma riconosciuta.

Vediamo nel dettaglio in questo contributo quali sono i soggetti che possono usufruire degli incentivi destinati dal Pnrr alle imprese turistiche ed i requisiti che devono possedere. Inoltre qual’è la modalità per richiedere tale contributo.

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Incentivi settore turismo: le risorse

E’ stato pubblicato il Decreto del Ministero del Turismo di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2021, con la legge n. 233 del 29 dicembre 2021, relativo agli incentivi del settore turistico.

L’art. 2 del decreto, al comma 4, destina 180 milioni di euro come contributo diretto, così ripartiti:

  • 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
  • 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Inoltre, in coerenza con i principi generali di attuazione del PNRR:

  • il 40% delle risorse è riservato a interventi realizzati nelle Regioni del Mezzogiorno;
  • il 50% delle risorse è destinato al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica indicati dall’articolo 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020.

Contributo e tax credit turismo: soggetti beneficiari

Vediamo qui di seguito, quali sono i soggetti che possono richiedere il contributo e tax credit turismo:

  • imprese alberghiere;
  • strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali;
  • strutture ricettive all’aria aperta;
  • imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Quali sono i requisiti per accedere al contributo?

I soggetti di cui sopra, per accedere agli incentivi, devono:

  • gestire, in virtù di un contratto, regolarmente registrato, da allegare obbligatoriamente alla domanda, una attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi (casa vacanze, bed and breakfast, affittacamere);
  • essere in alternativa proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l’attività ricettiva o il servizio turistico.
  • essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento;
  • trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e di non trovarsi in stato di liquidazione anche volontaria ovvero di fallimento;
  • avere una stabile organizzazione d’impresa nel territorio nazionale. Tutti gli interventi devono essere svolti in territorio nazionale;
  • trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
  • essere in regime di contabilità ordinaria;
  • avere ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice
  • disporre di una Delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice.

Quali imprese non possono richiedere l’incentivo?

Le imprese di cui al paragrafo precedente, non possono richiedere l’incentivo, se:

  • nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
  • i cui legali rappresentanti o amministratori siano sottoposti a misura cautelare ovvero siano stati rinviati a giudizio o condannati, per reati contro la pubblica amministrazione. L’esclusione non opera qualora sia intervenuta la riabilitazione;
  • abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • siano state destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di incentivi concessi dal Ministero e che non siano in regola con la restituzione delle somme dovute;
  • siano controllate, ai sensi di quanto previsto all’articolo 2359 del Codice civile, o assoggettate a comune controllo, da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un’attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di incentivo.

Contributo e tax credit turismo: interventi ammessi

Gli interventi ammissibili devono risultare conformi alla Comunicazione della Commissione UE. Sono ammessi all’agevolazione, i seguenti interventi:

  • interventi di riqualificazione energetica delle strutture di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, ivi compresa la sostituzione integrale o parziale dei sistemi di condizionamento in efficienza energetica dell’aria;
  • interventi di riqualificazione antisismica di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al D.P.R. n. 503/1996;
  • interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del D.P.R. n. 380/2001 funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b);
  • interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
  • interventi per la digitalizzazione previsti dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;
  • interventi di acquisto/rinnovo di arredi;
  • interventi riguardanti i centri termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Contributo e tax credit turismo: spese ammesse

Rientrano tra gli incentivi, le spese necessarie alla realizzazione degli interventi, sostenute dal Soggetto beneficiario e relative all’acquisto di beni e servizi rientranti nei seguenti limiti:

  • servizi di progettazione, nella misura massima del 2%;
  • suolo aziendale e sue sistemazioni, nella misura massima del 5% dell’importo complessivo ammissibile del Programma d’investimento;
  • fabbricati, opere murarie e assimilate, nella misura massima del 50% dell’importo complessivo ammissibile de1 Programma d’investimento;
  • macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
  • spese per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, esclusi i costi relativi alla intermediazione commerciale, nella misura massima del 5%.

Le spese devono essere pagate esclusivamente attraverso un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione del Programma di investimento.

Incentivi settore turismo: come credito d’imposta o come contributo

La somma può essere utilizzata come credito di imposta fino all’80% delle spese ammissibili per gli interventi realizzati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, e per quelli iniziati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che i relativi costi siano stati sostenuti dal 7 novembre 2021.

Gli stessi beneficiari potranno ricevere anche un contributo a fondo perduto non superiore al 50% dei costi sostenuti per i medesimi interventi effettuati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, per un importo massimo pari a 40mila euro.

Il credito d’imposta può essere utilizzato soltanto in compensazione tramite modello F24 dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.

Il bonus è cedibile, in tutto o in parte, a terzi, secondo le modalità già stabilite.

Qualora il credito d’imposta e il contributo a fondo perduto non fossero sufficienti a coprire le spese ammissibili sostenute per realizzare il progetto, l’impresa può ricorrere al finanziamento a tasso agevolato a condizione che almeno il 50% dei costi riguardi interventi di riqualificazione energetica.

Effettivo sostenimento delle spese

Ai sensi dell’art. 109 del Tuir, le spese si considerano effettivamente sostenute secondo il principio di competenza. E’ richiesta, ai fini dell’effettività di sostenimento delle spese, il rilascio di apposita attestazione. Quest’ultima, potrà essere rilasciata alternativamente da:

  • presidente del collegio sindacale;
  • un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali;
  • un professionista iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  • responsabile del CAF.

Contributo e tax credit turismo: presentazione delle istanze

Il Ministero del Turismo, con avviso pubblicato il 16 febbraio ha comunicato i tempi e la modalità per la presentazione delle istanze ai fini del contributo e del credito d’imposta per le imprese turistiche, disciplinato dall’art. 1 del DL 152/2021. Il Ministero ha comunicato le seguenti date:

  • A partire dal giorno 21 febbraio 2022 sul sito di Invitalia sarà possibile accedere alla sezione informativa e scaricare il fac-simile della domanda;
  • A partire dalle ore 12 del 28 febbraio 2022 sul sito di Invitalia sarà possibile accedere alla piattaforma per compilare l’istanza e trasmetterla on-line.

Come specificato dall’avviso del 23 dicembre 2021, gli incentivi, verranno erogati secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze e previa verifica della sussistenze dei requisiti. Fermo restando il rispetto dei limiti delle risorse disponibili. Il Ministero del Turismo, sarà tenuto a pubblicare l’elenco dei beneficiari, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze.

Documentazione da allegare all’istanza

Per richiedere l’incentivo, alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

  • scheda tecnica, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi all’impresa richiedente e al Programma di investimento;
  • piano progettuale, elaborato in maniera chiara ed esaustiva comprensivo della fattibilità economico-finanziaria e tecnica del Programma di investimento e della attestazione della coerenza tecnica dei tempi di inizio e fine lavori;
  • dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Ministero, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa richiedente o da un suo procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto de1 Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alle dimensioni di impresa;
  • delibera di finanziamento adottata dalla Banca finanziatrice, redatta secondo le modalità definite dalla Convenzione.

Il Ministero valuterà i risultati dei Programmi di investimento e l’efficacia degli interventi, anche in termini di ricaduta economica, finanziaria e occupazionale.

Dall’apertura della piattaforma le imprese avranno trenta giorni di tempo per la presentazione dell’istanza. Stesso termine per modificare i dati già inseriti o aggiungere i documenti.

Le imprese possono chiedere un anticipo non superiore al 30% del contributo a fondo perduto  riconosciuto, a fronte della presentazione di una garanzia fideiussoria.

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