Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, realizzati sulle unità immobiliari abitative, è prevista l’Iva agevolata al 10%.
La possibilità di poter applicare l’Iva agevolata al 10% è sicuramente uno degli argomenti più delicati quando si parla di lavori di ristrutturazione edilizia.
Tale misura, rappresenta a tutti gli effetti, la volontà a sostenere il settore dell’edilizia.
L’obiettivo del nostro legislatore è quello di favorire gli interventi di manutenzione o ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.
In questo contributo affronteremo nel dettaglio tutti gli aspetti legati all’applicazione del’Iva agevolata al 10%. In modo particolare, esamineremo le casistiche interessate da questa agevolazione e gli adempimenti per poterne usufruire.
Sei pronto?!? Si comincia!!!.
Indice
Ristrutturazione edilizia: Iva agevolata al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
L’applicazione dell’aliquota ridotta al 10%, in luogo di quella ordinaria al 22% è prevista dall’art. 7, comma 1, lett. b) della l. n. 488/99. Qui di seguito quanto recita la norma, in merito agli interventi sui quali è possibile beneficiare dell’agevolazione:
prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n.457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata .
Dalla norma si evince che, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria vi è la possibilità di usufruire dell’Iva al 10% solo se tali interventi siano realizzati su immobili residenziali.
Con manutenzione ordinaria si intendono:
gli interventi che riguardano le opere di di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Con manutenzione straordinaria si intendono:
le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali di edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singoli unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.
Quali sono le categorie immobiliari ammesse all’Iva al 10%?
Possono usufruire dell’Iva agevolata al 10%, i fabbricati civili a prevalente destinazione abitativa; ovvero quelli che hanno più del 50% della superficie adibita ad uso privato.
Qui di seguito le categorie di immobili ammesse all’iva ridotta:
- Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A/1 ad A/11, esclusi gli uffici A/10;
- Relative pertinenze;
- Parti comuni degli edifici a prevalente destinazione abitativa;
- Edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso, se costituiscono stabile residenza di collettività.
Beni: Iva al 10%
Come visto in precedenza, sulle prestazioni di servizi relativi ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative, è prevista l’Iva ridotta la 10%.
Vediamo adesso il trattamento relativo ai beni. Su quest’ultimi si applica l’Iva agevolata al 10% solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto. Quest’ultimo deve riguardare sia le prestazioni di servizi sia l’eventuale acquisto di materiali.
Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni “di valore significativo”, vi è un criterio per determinare l’importo soggetto ad aliquota agevolata.
Vediamo adesso, quali sono i beni considerati “significati”. Il D.M. del 29 dicembre 1999 individua espressamente i seguenti beni significativi:
Caldaie;
- Ascensori;
- Infissi esterni ed interni;
- Videocitofoni;
- Apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
- Sanitari e rubinetterie da bagno;
- Impianti di sicurezza.
Si tratta di beni , per i quali, il loro valore assume una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito degli interventi (agevolati) di recupero del patrimonio edilizio.
Per tali beni, l’iva agevolata, si applica soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.
Esempio di calcolo Iva al 10% sui beni significativi
Per semplificare il tutto, qui di seguito, riporto un esempio fornito dall’Agenzia delle Entrate.
Ipotizziamo un costo totale dell’intervento pari a €. 10.000, di cui €. 4.000 per prestazione lavorativa e €. 6.000 per acquisto di beni significativi (rubinetteria e sanitari).
Su questi €. 6.000, l’IVA agevolata al 10% si applica solo su €. 4.000. Cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello degli stessi beni significativi.
Sul valore residuo, pari a €. 2.000 l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.
Iva agevolata al 10%: quando non si applica
Non si applica l’Iva agevolata al 10% alle seguenti categorie:
- Ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che effettua i lavori;
- Ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
- Alle prestazioni professionali, anche se effettuate nella sfera degli interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio;
- Alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori.
In quest’ultima fattispecie, la ditta subappaltatrice dovrà fatturare con aliquota al 22% alla ditta principale. Quest’ultima, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10% ( qualora ricorrano i presupposti per farlo).
Adempimenti tributari
A differenza di quanto stabilito per beneficiare delle detrazioni ai fini Irpef per le spese di ristrutturazione , per l’applicazione dell’Iva agevolata al 10% non vi sono particolari adempimenti. Tuttavia è bene sapere che, l’applicazione dell’iva agevolata non è automatica.
Per poterla applicare, è necessario ce il proprietario dell’abitazione, presenti una dichiarazione all’impresa che effettua i lavori. Tale dichiarazione, si tratta di un modello in carta libera, con il quale, il proprietario si assume la responsabilità per l’applicazione dell’iva agevolata al 10%.
La ditta esecutrice dei lavori dovrà indicare nella fattura emessa la norma che conferisce il diritto all’applicazione dell’aliquota ridotta. Infine nel caso in cui l’intervento di recupero includa la fornitura di beni significativi, occorrerà dettagliare l’importo fatturato.
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