Iva in edilizia al 10%: casistiche

Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata: applicazione dell’Iva in edilizia al 10%.

Uno degli argomenti più difficili quando si parla di lavori di ristrutturazione edilizia è sicuramente la possibilità di applicare l’IVA agevolata al 10%. L’applicazione di un’aliquota IVA ridotta rappresenta a tutti gli effetti una misura volta a sostenere il settore dell’edilizia.

La ratio legata all’Iva in edilizia al 10% è quello di favorire gli interventi di manutenzione o ristrutturazione di immobili a destinazione abitativa.

In questo ambito, principali dubbi riguardano sia le tipologie di lavori che consentono l’applicazione dell’Iva del 10%, e gli adempimenti da adottare per poterla applicare. Vediamo quindi di chiarire i principali aspetti.

Iva in edilizia al 10% per manutenzione ordinaria e straordinaria

L’articolo 7, comma 1, lettera b) e 2, della Legge n 488/99 ha previsto l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10%, in luogo di quella ordinaria al 22%. Questo per le prestazioni relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Quindi, per gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell’applicazione dell’IVA agevolata al 10%.

Tuttavia, l’IVA agevolata si applica solo nel caso in cui i lavori di ristrutturazione siano effettuati nell’ambito di un contratto di appalto.

Gli appalti sui beni immobili

L’agevolazione dell’IVA ridotta al 10% riguarda esclusivamente le prestazioni di servizi e non anche le operazioni consistenti in cessioni di beni. Ad esempio la vendita finestre.

Quindi, il contratto di appalto deve riguardare sia le prestazioni di servizi sia l’eventuale acquisto di materiali.

Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.

Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei beni significativi.

Immobili agevolati

Nello specifico, l’IVA al 10% si applica agli immobili a prevalente destinazione abitativa privata.

Si tratta di singole unità immobiliari a destinazione abitativa (categorie catastali da A/1 ad A/9 e categoria A/11, esclusa la A/10). Questo indipendentemente dall’effettivo utilizzo (non è rilevante che vi si eserciti effettivamente un’occupazione abitativa o non abitativa o promiscua) e relative pertinenze.

L’agevolazione spetta anche per interi fabbricati con più del 50% della superficie dei piani sopra terra destinata ad abitazione privata, per gli interventi effettuati sulle parti condominiali.

Non è necessario che ricorra l’altra condizione richiesta dalla legge n. 408/1949 (legge “Tupini”). Vale a dire che la superficie destinata a negozi non ecceda il 25% della superficie dei piani sopra terra (Circolare 29 dicembre 1999, n. 247/E).

Rientrano nell’agevolazione anche:

  • Le pertinenze di immobili abitativi, anche se la pertinenza è situata in un edificio non a prevalente destinazione abitativa;
  • Gli edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso ai sensi della legge n. 659/1961. Purché costituiscano stabile residenza di collettività (ad esempio collegi, orfanotrofi, ospizi, brefotrofi, monasteri, conventi) e indipendentemente dalla classificazione catastale;
  • Gli edifici di edilizia residenziale pubblica a prevalente destinazione abitativa. Per essi si assoggettano ad IVA al 10% i corrispettivi degli interventi di manutenzione ordinaria.

Valore dei beni significativi

I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999.

In particolare si tratta di ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetteria da bagno e impianti di sicurezza.

Su questi beni significativi, quindi, l’Iva agevolata al 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

Calcolo Iva in edilizia al 10%

Proviamo a chiarire meglio con un esempio fornito dall’Agenzia delle Entrate.

Ipotizziamo un costo totale dell’intervento pari a €. 10.000, di cui €. 4.000 per prestazione lavorativa e €. 6.000 per acquisto di beni significativi (rubinetteria e sanitari).

Su questi €. 6.000, l’IVA agevolata al 10% si applica solo su €. 4.000. Cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello degli stessi beni significativi.

Sul valore residuo, pari a €. 2.000 l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.

Esclusione da Iva in edilizia al 10%

L’IVA agevolata al 10% non può essere applicata nei seguenti casi:

  • Ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori, anche nel caso in cui i beni siano acquistati direttamente dal committente;
  • Alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi  finalizzati al recupero edilizio;
  • Alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota IVA ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’IVA al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.

Restauro risanamento conservativo e ristrutturazione

Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data  di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10%.

Per interventi di restauro e risanamento conservativo si intendono quegli interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la  funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto  degli  elementi tipologici, formali e  strutturali  dell’organismo  stesso,  ne  consentano destinazioni d’uso con essi compatibili.

Tali  interventi  comprendono  il consolidamento, il ripristino  e  il  rinnovo  degli  elementi  costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli  elementi  accessori  e  degli  impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli  elementi  estranei all’organismo edilizio.

Mentre, per interventi di ristrutturazione edilizia si intendono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di  opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o  in  parte  diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Fornitura di beni finiti

L’aliquota Iva agevolata del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).

L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

Modulo di richiesta Iva al 10%

L’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10% nel regime edilizio non è automatica. Per poterla applicare è necessario che il proprietario dell’abitazione (o l’inquilino della stessa) presenti all’impresa che effettua i lavori di ristrutturazione edilizia, una specifica dichiarazione.

Si tratta di un modello in carta libera con il quale il proprietario di casa si assume la responsabilità per  l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% da applicare.

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