Enti non commerciali società semplici e persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, devono adempiere al monitoraggio fiscale. Il possesso di beni immobili all’estero è soggetto a monitoraggio ed al versamento di una imposta patrimoniale, IVIE.
Le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati, hanno l’obbligo di versare l’Ivie (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero).
L’IVIE è un’imposta patrimoniale dello 0,76% sul valore degli immobili all’estero. L’imposta deve essere liquidata all’interno del quadro RW relativo al monitoraggio fiscale.
Il monitoraggio fiscale è un obbligo che comporta il fatto di dover dichiarare annualmente il possesso dell’immobile e versare l’imposta IVIE. Tutti i contribuenti residenti fiscalmente in Italia che possiedono un immobile all’estero sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi e a compilare il quadro RW.
L’IVIE non è altro che l’IMU (che riguarda gli immobili siti in Italia) per gli immobili detenuti all’estero da parte di soggetti residenti in Italia. A questo punto entriamo nel dettaglio ed andiamo ad analizzare le principali informazioni utili sull’applicazione ed il calcolo dell’IVIE sugli immobili detenuti all’estero.
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Indice
- Che cos’è l’IVIE?
- IVIE: quali soggetti sono tenuti al versamento?
- Come si calcola l’Ivie sugli immobili esteri?
- Quando l’Ivie non è dovuta?
- Tabella: imposte da prendere a riferimento per il calcolo IVIE
- Versamento e dichiarazione dell’IVIE sugli immobili esteri
- Quadro RW immobili esteri: guida alla compilazione
- Immobile esteri non variati: niente quadro RW
- Mancata indicazione di immobile estero nel quadro RW: sanzioni
- Ravvedimento operoso IVIE
- Consulenza fiscale immobili detenuti all’estero
Che cos’è l’IVIE?
L’IVIE è un imposta patrimoniale che colpisce i titolari di diritti reali su beni immobili detenuti all’estero. Presupposto per l’applicazione dell’imposta è che il soggetto titolare del diritto reale sia residente fiscalmente in Italia. L’IVIE è entrata in vigore nel 2012, con la Legge n. 214/2011. Essa prevede che i contribuenti, fiscalmente residenti in Italia, che possiedono immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati, hanno l’obbligo di versare ogni anno la relativa imposta patrimoniale (IVIE). Tale imposta è dovuta soltanto se l’importo spettante derivante dal calcolo supera la franchigia di 200 euro.
IVIE: quali soggetti sono tenuti al versamento?
Sono tenuti al pagamento dell’imposta le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati, hanno l’obbligo di versare l’Ivie (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero):
- I proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni destinati ad attività di impresa o di lavoro autonomo;
- I titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi;
- I concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali;
- I locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. L’obbligo sussiste dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Come chiarito dalla circolare n. 28/E/2012, sono tenuti al pagamento dell’imposta i seguenti soggetti:
- Le persone fisiche residenti in Italia ex art. 2, co. 2, del TUIR, indipendentemente dalla nazionalità;
- Le società semplici e gli enti equiparati (incluse le associazioni professionali);
- Le società di persone (SAS e SNC);
- I trust e le fondazioni;
- Gli enti non commerciali, che risultano essere proprietari di diritti reali ( usufrutto, il diritto di abitazione e l’enfiteusi)
Come si calcola l’Ivie sugli immobili esteri?
L’IVIE è un imposta dello 0,76% sul valore dell’immobile all’estero. E’ calcolata in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali il possesso c’è stato. Il versamento non è dovuto se l’importo complessivo non supera i 200 euro. In questo caso, il contribuente non deve neanche indicare i dati relativi all’immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando l’obbligo di compilazione del modulo RW2.
L’aliquota scende allo 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale che in Italia risultano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali è possibile, inoltre, detrarre dall’imposta (fino a concorrenza del suo ammontare):
- 200 euro, rapportati al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato ad abitazione principale. Nel caso di immobile adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascun soggetto in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per il calcolo dell’imposta è necessario considerare tre criteri:
- Il valore del bene: vi sono due modalità di determinazione del bene a seconda del luogo dove è situato l’immobile. Per gli immobili situati in Paesi Ue dello Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l’Amministrazione finanziaria italiana, il valore del bene è dato dalla rendita catastale, rivalutata secondo la legislazione locale. Mentre per gli immobili siti in altri stati, il valore da prendere in considerazione è il costo di acquisto risultante dal rogito ( circolare n. 28/E del 2 luglio 2012)
- La percentuale di possesso: l’IVIE è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso;
- La durata del possesso: si considera per intero il mese in cui il possesso si è avuto per più di quattordici giorni.
Come si determina il valore dell’immobile posseduto all’estero ai fini IVIE?
Vediamo come si calcola il valore dell’immobile estero che sarà la base imponibile sulla quale calcolare l’imposta.
Il valore dell’immobile è risultante, nella maggioranza dei casi, dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà. Nel caso in cui l’immobile sia stato costruito, si fa riferimento al costo di costruzione sostenuto dal proprietario e risultante dalla relativa documentazione. In mancanza di tali valori o in mancanza della relativa documentazione si assume il valore di mercato rilevabile all’interno al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l’immobile. Per quanto riguarda gli immobili acquistati per successione o donazione, il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato. In mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante come risultante dalla relativa documentazione.
La determinazione del bene varia a seconda del luogo in cui è situato l’immobile:
- immobili situati in Paesi Ue dello Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l’Amministrazione finanziaria italiana;
- Gli immobili situati in altri Stati.
Immobili situati in un Paese UE O SEE
La normativa prevede una semplificazione nel caso in cui l’immobile sia detenuto in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. In questo caso, il valore da utilizzare al fine della determinazione dell’imposta è prioritariamente quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato. In mancanza del valore catastale si deve fare riferimento al costo risultante dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui l’immobile è situato.
Vediamo qui di seguito alcune situazioni particolari in merito alla corretta applicazione dell’Ivie. Vi sono, infatti, alcuni paesi, in particolare:
- Belgio;
- Francia;
- Irlanda;
- Malta.
In questi casi non è presente alcuna imposta che presenti una base imponibile catastale. Pertanto, la determinazione della base imponibile ai fine Ivie, si deve far riferimento al costo risultante dall’atto di acquisto dell’immobile. Oppure, in mancanza di tale dato, si deve prendere il valore che si ottiene moltiplicando il reddito medio ordinario, eventualmente previsto dalle legislazioni locali, per i coefficienti Imu stabiliti per ciascuna categoria di immobili. Il reddito medio ordinario così ottenuto dovrà essere preso considerando le eventuali rettifiche previste dalla legislazione locale.
Determinazione del valore per gli immobili UE o SEE
Vediamo qui di seguito, qual’è il criterio gerarchico per la determinazione della base imponibile dell’Ivie:
ORDINE | DESCRIZIONE |
1° | Valore catastale come da circolare n. 28/E/12 |
2° | Reddito medio ordinario x moltiplicatori previsti dalle normative locali |
3° | Reddito medio ordinario x moltiplicatori IMU |
4° | Valore di mercato |
La franchigia di 200 euro
L’imposta patrimoniale sugli immobili detenuti all’estero non è dovuta se l’importo non supera la soglia di 200,00 euro. La franchigia si applica per ogni singolo immobile soggetto ad imposta patrimoniale. infatti, con riferimento alla colonna 13 del quadro RW, qualora il valore che si ottiene moltiplicando il valore dell’immobile per l’aliquota sia inferiore a 200,00 euro, la colonna 13 deve essere uguale a zero. Ai fini dell’applicazione della soglia di esenzione di 200,00 euro si deve far riferimento all’imposta determinata sul valore complessivo dell’immobile:
- Senza considerare le quote e periodo di possesso;
- Senza tener conto delle detrazioni previste per l’eventuale scomputo dei crediti d’imposta.
Credito d’imposta estero
Dall’imposta si deduce, fino a concorrenza dell’ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’imposta patrimoniale versata nello stato estero.
Il credito d’imposta non può eccedere l’imposta dovuta in Italia.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 28/E/2012 ha definito un quadro dettagliato di tutte le imposte estere fruibili.
Mentre per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla UE o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, è possibile sottrarre anche l’eventuale eccedenza di imposta reddituale estera sugli stessi immobili, non utilizzata come credito Irpef (articolo 165 del Tuir).
Lo scomputo è previsto anche per i paesi diversi da quelli UE o SEE. La circolare, ha definito quale imposta può essere detratta per gli immobili situati negli:
- Stati Uniti: la real Property Tax;
- Argentina: la Impuesto Inmobiliario;
- Svizzera: la imposta sulla sostanze delle persone fisiche e l’imposta immobiliare;
- Russia: la Nalog na imuschestvo fizicheskih litz.
Quando l’Ivie non è dovuta?
Vediamo di seguito alcuni casi in cui l’IVIE non si applica o viene applicata in misura ridotta.
Non è soggetta a IVIE l’abitazione principale e le relative pertinenze delle stesse. Inoltre non è soggetta all’IVIE la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale/annullamento/scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tuttavia restano soggette all’imposta solo le “prime case” classificate come A/1, A/8, A/9. Per questa casistica, l’aliquota è ridotta allo 0,4% e spetta una detrazione di €200. Quest’ultimo dovrà essere rapportato al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è stato adibito ad abitazione principale.
Nel caso in cui l’immobile sia ” la prima casa” di più soggetti passivi, detta detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota e destinazione.
Tabella: imposte da prendere a riferimento per il calcolo IVIE
La circolare n. 28/E/2012 dell’Agenzia delle Entrate in relazione all’imposta da prendere a riferimento ai fini della determinazione del valore dell’immobile e per individuare le imposte patrimoniali detraibili ha riportato la seguente tabella:
PAESE | IMPOSTA PRESA A RIFERIMENTO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL’IMMOBILE | IMPOSTE PATRIMONIALI DETRAIBILI |
POLONIA | Podatek od nieruchomości | Podatek od nieruchomości |
PORTOGALLO | Imposto Municipal sobre Imóveis | Imposto Municipal sobre Imóveis |
REGNO UNITO | Council tax | …………….. |
REP. CECA | Daň z nemovitostí | Daň z nemovitostí |
ROMANIA | Taxa pe cladiri | Taxa pe cladiri |
SLOVACCHIA | Dan z nehnutelnosti | Dan z nehnutelnosti |
SLOVENIA | Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča Davek na premoženje Davek na nepremično premoženje večje vrednosti | Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča Davek na premoženje Davek na nepremično premoženje večje vrednosti |
SPAGNA | Impuesto sobre Bienes Inmuebles | Impuesto sobre Bienes Inmuebles |
SVEZIA | Fastighetsskatt Kommunal Fastighetsavgift | Fastighetsskatt Kommunal Fastighetsavgift |
UNGHERIA | Epítményadò | Epítményadò |
AUSTRIA | Grundsteuer | Grundsteuer |
BELGIO | ……………….. | Précompte immobilier/ Onroerende Voorheffing |
BULGARIA | Danak varhu nedvizhimite imoti (Данък върху недвижимите имоти) | Danak varhu nedvizhimite imoti (Данък върху недвижимите имоти) |
CIPRO | Foros akinitis periousias (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας) | Foros akinitis periousias (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας) |
DANIMARCA | Lov om statslig, kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat; Kommunal og amtskommunal grundskyld | Lov om statslig, kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat; Kommunal og amtskommunal grundskyld |
ESTONIA | Maamaks | Maamaks |
FINLANDIA | Kiinteistövero/ Fastighetsskatt | Kiinteistövero/ Fastighetsskatt |
FRANCIA | ………………………………………. | Tax foncière Impôt de Solidarité sur la Fortune |
GERMANIA | Grundsteuer | Grundsteur |
GRECIA | Foros akinitis periousias (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας) | Foros akinitis periousias (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας) |
IRLANDA | …………………………….. | The rates |
ISLANDA | Fasteignagjöld | Fasteignagjöld |
LETTONIA | Nekustamā īpašuma nodoklis | Nekustamā īpašuma nodoklis |
LITUANIA | Nekilnojamojo turto mokestis | Nekilnojamojo turto mokestis |
LUSSEMBURGO | Impôt foncier | Impôt foncier |
MALTA | …………………………….. | …………… |
NORVEGIA | Eiendomsskatt | Eiendomsskatt Formuesskatt |
Versamento e dichiarazione dell’IVIE sugli immobili esteri
Per il versamento dell’Ivie si applicano le stesse regole previste per l’Irpef, comprese quelle riguardanti importi e date di acconto e saldo. Si rimanda pertanto per il versamento, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi e le sanzioni alle disposizioni sull’Irpef. Questo, anche per quanto riguarda il versamento delle imposte tramite modello F24. Il contribuente, sarà tenuto a versare al 30 giugno il saldo relativo all’imposta dell’anno precedente ed il primo acconto dell’anno corrente. Invece, entro il 30 novembre, sarà tenuto a versare il II acconto dell’anno corrente.
Quali codici tributo per il versamento Ivie?
I codici tributo da utilizzare nel modello F24 sono i seguenti:
- Codice tributo “4041” – “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO”
- Codice tributo “4042” – “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie – SALDO”
- Il codice tributo “4044” – “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA”
- Il codice tributo “4045” – “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE”
- Codice tributo “4046” – “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie – ACCONTO”
Per dichiarare il valore degli immobili situati all’estero il contribuente deve compilare il quadro RW.
Immobili all’estero tra ISEE e reddito di cittadinanza
Gli immobili detenuti all’estero devono essere inclusi nel calcolo del valore del patrimonio immobiliare anche ai fini ISEE.
Nella dichiarazione ISEE dovrà essere inserito il valore degli immobili al 31 dicembre dell’anno precedente. Tale valore, pertanto, concorre alla verifica della soglia di 30.000 euro, come valore del patrimonio immobiliare ai fini dell’ottenimento del reddito di cittadinanza.
Quadro RW immobili esteri: guida alla compilazione
Vediamo qui di seguito i tratti più salienti della compilazione del quadro RW nel caso di immobili detenuti all’estero da soggetti residenti fiscalmente in Italia.
I campi che interessano gli immobili nei righi da RW1 a RW5 devono essere compilati con la seguente modalità:

- A col. 1 va indicato uno dei seguenti codici:
- 1→ proprietà 2→usufrutto 3→nuda proprietà 4→ altro diritto reale
- A col. 3 il codice 15 che identifica gli investimenti in beni immobili
- A col. 4 il codice dello stato estero desumibile dalla specifica tabella nelle istruzioni
- A col. 5 la quota di possesso in percentuale
- A col. 6 il codice da 1 a 6 che identifica il criterio utilizzato nella determinazione del valore. In particolare per gli immobili i codici utilizzabili sono i seguenti:
- 1 Valore di mercato
- 4 Costo di acquisto
- 5 Valore catastale
- 6 Valore dichiarato in successione
- A col. 7 il valore all’1.1 o nel primo giorno in cui si detiene l’immobile.
- A col. 8 il valore al 31.12 o nell’ultimo giorno in cui si detiene l’immobile.
- A col. 12 il numero di mesi per i quali è dovuta l’IVIE; va computato come mese quello in cui il possesso dura almeno 15 giorni.
- A col. 13 va indicata l’IVIE, calcolata in misura pari a: Quota di possesso (col. 5) x Valore (col. 8) x Mesi/12 (col. 12) x 0,76%.
- A col. 14 le eventuali imposte patrimoniali pagate all’estero che si possono scomputare dall’IVIE indicata a colonna 13.
- A col. 18 il codice per individuare il quadro reddituale correlato al bene oggetto di monitoraggio. Si indica il codice 1 se è compilato il rigo RL 12.
- A col. 22 va indicato il codice fiscale dell’eventuale cointestatario. Va barrata la col. 24 se vi sono più di 2 cointestatari.
Immobile esteri non variati: niente quadro RW
Secondo quanto disposto dall’art. 7-quater, comma 23, D.L. n. 193/2016, il quadro RW non deve essere obbligatoriamente compilato se non sono intervenute variazioni in relazione agli immobili detenuti all’estero.
In caso di variazioni intervenute anche per un solo immobile, il quadro va compilato con l’indicazione di tutti gli immobili situati all’estero compresi quelli non variati.
L’articolo 7 quater “Disposizioni in materia di semplificazione fiscale”, al comma 23 prevede, infatti, nello specifico:
“Gliobblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per gli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti relativi all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”.
Mancata indicazione di immobile estero nel quadro RW: sanzioni
Le sanzioni legate alla mancata indicazione di immobili esteri nel quadro RW, comporta l’applicazione due diverse tipologie di sanzioni.
In merito alle sanzioni relative all’IVIE, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi (art. 19 comma 17 del DL 201/2011).
E’ opportuno distinguere il caso della dichiarazione omessa dall’ipotesi dell’infedele dichiarazione.
Si rientrerebbe nella dichiarazione omessa, punita con una sanzione dal 120% al 240%, qualora il contribuente ometta la liquidazione dell’IVIE. Mentre si ricadrebbe nella dichiarazione infedele, punita con una sanzione dal 90% al 180%, qualora il contribuente indicasse solo in pare i redditi esteri.
Per l’IVIE non è previsto il raddoppio delle sanzioni e nemmeno l’aumento di 1/3 di cui all’art. 1 comma 3 del D.Lgs 471/1997, che riguarda l’omessa/infedele dichiarazione di redditi prodotti all’estero. Nel caso dell’IVIE, non si tratta di irregolarità dichiarative su redditi prodotti all’estero, ma di violazioni riguardanti la dichiarazione di imposte patrimoniali, e non sul reddito.
Ravvedimento operoso IVIE
Nel caso di mancata compilazione del quadro RW e di liquidazione dell’imposta è possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso. Utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso, permette di ridurre l’importo delle sanzioni amministrative. Per questo motivo è importante individuare per tempo eventuali errori commessi e predisporre le dichiarazioni dei redditi integrative.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 12 del 01.03.2023 ha istituito i codici tributo per il versamento di sanzioni e interessi da ravvedimento operoso relativamente all’IVIE e all’IVAFE.
Qui di seguito vediamo i codici tributo da utilizzare per il ravvedimento operoso:
Codice tributo per versamenti da ravvedimento | Codice tributo per il versamento delle imposte |
“8942” Sanzione per ravvedimento – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato – art. 19, comma 13 D.L. n. 201/2011 | 4041, 4044,4045 |
“1942” interessi per ravvedimento – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato – art. 19, comma 13 D.L. n. 201/2011 | 4041, 4044,4045 |
Se ti trovi in quest’ultima casistica di consiglio di leggere questo contributo per un approfondimento: “ravvedimento operoso quadro RW“.
Consulenza fiscale immobili detenuti all’estero
Se vuoi avere maggiori informazioni sulla disciplina riguardante la corretta compilazione del quadro RW, per la determinazione dell’IVIE, avrai a disposizione la mia esperienza sul campo. Posso assicurarti che sono tante le possibilità di commettere errore, o di non corretta indicazione del valore del tuo immobile all’estero. Per questo occorre prestare la dovuta attenzione.
Affidati sempre ad un professionista esperto per questo tipo di gestione fiscale. Se hai una situazione particolare, oppure se ti sei dimenticato di effettuare il monitoraggio fiscale, non disperare. In molti casi è ancora possibile intervenire, tramite l’istituto del ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni.
Naturalmente è necessario analizzare la tua situazione in modo completo e dettagliato.
Per questo motivo se hai un quesito riguardante la tua situazione personale puoi usufruire del servizio di consulenza fiscale online. Segui il link seguente e compila il form per metterti direttamente in contatto con me. Analizzerò la tua situazione e sarò in grado di farti un preventivo per risolvere la tua situazione.