La liquidazione del patrimonio è una delle procedure della crisi da sovraindebitamento. Qui di seguito si ripercorre sinteticamente ed in modo organico la procedura di liquidazione del patrimonio.
In questo contributo risponderemo in modo esaustivo a queste domande, soffermandosi inoltre ai vantaggi che si può tranne nell’accedere a questa procedure.
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“La liquidazione del patrimonio”, rientra tra le procedure disciplinate dalla Legge n. 3/2012. Oltre ad essere un’alternativa alla procedura di “accordo con i creditori” e alla procedura relativo al “Piano del consumatore”, è anche una conseguenza dei casi patologici di tali procedure nelle ipotesi di:
- Annullamento dell’accordo;
- Di cessazione degli effetti dell’omologazione;
- Revoca o risoluzione.
Tale procedura, ricalca il modello delle procedure concorsuali, in quanto si basa sullo spossessamento dei beni del debitore. Il patrimonio viene liquidato da parte di un organo della procedura che amministra i beni. Inoltre l’accertamento delle passività attraverso specifica istanza di partecipazione dei creditori. Di seguito l’iter che dovrai seguire per l’esecuzione della procedura di “liquidazione del patrimonio“.
Indice
Apertura della procedura con formazione dell’inventario e dell’elenco dei creditori
La procedura inizia con la presentazione dell’istanza al Tribunale competente da parte del debitore sovraindebitato, che fa richiesta della liquidazione di tutti i suoi b2012ni, come previsto dall’art. 9 comma 1 della L. N. 3/2012.
Il debitore sarà tenuto ad allegare all’istanza la seguente documentazione:
- Elenco di tutti i ceditori con il dettaglio delle somme dovute;
- L’inventario di tutti i beni del debitore, indicando il tipo di possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili. E’ necessario precisare che, tra i beni da indicare nell’inventario, dovranno essere inseriti sia quelli attuali che i beni sopravvenuti nei quattro anni dopo l’apertura della procedura. Restano invece esclusi: i crediti impignorabili, i frutti dell’usufrutto, Il fondo patrimoniale e i relativi frutti;
- Una relazione particolareggiata dell’OCC/professionista che deve contenere;
- La dichiarazione dei redditi del debitore degli ultimi 3 anni;
- Certificato di stato di famiglia (autocertificazione ai sensi dell’art. DPR n. 445/2000);
- Dettaglio delle spese correnti necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia;
- Scritture contabili degli ultimi 3 esercizi; nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa è necessario allegare le dichiarazioni fiscali.
L’OCC sarà tenuto a dare notizia ai vari enti (Agente della riscossione, Uffici fiscali, Enti locali) competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore.
Iter procedurale
A differenza della altre procedure, nella “liquidazione del patrimonio” non è necessaria l’attestazione sulla fattibilità del piano. Questo in quanto nella procedura di liquidazione non è previsto alcun piano di ristrutturazione dei debiti. Sarà onere del liquidatore successivamente nominato predisporre il programma di liquidazione.
Ai sensi dell’art. 14-ter comma 5 della Legge n. 3/2012 la domanda di liquidazione è inammissibile, se la documentazione non permette di ricostruire la situazione economica patrimoniale del debitore.
Inoltre a far data dal deposito della domanda, vengono sospesi il decorso degli interessi legali e convenzionali, fino alla chiusura della liquidazione, tranne per i crediti assistiti da pegno, ipoteca o privilegio.
Il Giudice, una volta verificati la sussistenza di tutti i presupposti fissati dalla legge, provvede ad emettere un decreto di apertura della liquidazione con il quale nomina un liquidatore. Quest’ultimo deve essere individuato in un professionista con gli stessi requisiti previsti per le procedure concorsuali. Il giudice dispone che fino al momento dell’omologazione, a pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive. Inoltre non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.
Adempimenti del liquidatore
Di seguito vado ad elencare gli adempimenti del liquidatore:
- Redigere un dettagliato verbale in merito alle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti dal debitore stesso;
- Verificare l’attendibilità dei documenti ricevuti dal debitore;
- Attivare il cassetto fiscale del debitore;
- Richiedere perizie o offerte ricevute sui beni del debitore;
- Chiedere estratti di ruolo presso l’Agente per la riscossione dei tributi;
- Richiedere le pendenze presso Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Uffici tributi degli Enti Locali;
- Effettuare la circolarizzazione ai creditori e debitori;
- Controllare gli estratti conto dei rapporti bancari degli ultimi 5 anni;
- Controllare l’esistenza di decreti ingiuntivi e procedure esecutive a carico del debitore negli ultimi 5 anni.
- Accedere, previa richiesta al Giudice ad: anagrafe tributaria, sistema di informazioni creditizie, centrale rischi
Una volta emesso dal Giudice il decreto di apertura della liquidazione, comincia la fase operativa che, dura fino all’esecuzione del programma di liquidazione.
Il Giudice provvede inoltre ad idonea forma di pubblicità sia per quanto riguarda la domanda sia per il decreto e, nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa, l’annotazione nel registro delle imprese.
Il liquidatore è tenuto a prendere visione del fascicolo ed analizzare l’elenco dei creditori e l’inventario realizzato dall’OCC/professionista, per la successiva consegna dei beni.
Il Giudice può decretare la consegna o rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione salvo, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi.
Tale provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore e contro tale provvedimento vi è la possibilità di proporre reclamo da parte del debitore o dei creditori.
Fase di accertamento e formazione del passivo
Questa fase è regolata dal legislatore secondo le linee previste per il fallimento.
Il liquidatore è tenuto a comunicare ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari ed immobiliari, su immobili e cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore, i soggetti che vi possono partecipare. La domanda di partecipazione, può avvenire sia tramite deposito presso la sede del liquidatore che tramite posta elettronica certificata;
- La data entro la quale devono pervenire le domande.
Una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande, il liquidatore è tenuto ad esaminare le domande pervenute e a predisporre un progetto di stato passivo. Tale progetto è rappresentato da un elenco dettagliato dei titolari dei diritti sui beni mobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunica ai seguenti soggetti (debitore, creditori e titolari di diritte reali e personali sui beni del debitore).
Il liquidatore concede un termine non superiore a 15 giorni per presentare eventuali osservazioni attraverso posta elettronica certificata o altri mezzi con cui vi è la prova dell’avvenuta ricezione del messaggio.
In presenza di contestazioni da parte dei creditori, il liquidatore rimette gli atti al Giudice, che provvede alla definitiva formazione dello stato passivo.
Liquidazione dell’attivo
La liquidazione nella procedura della crisi da sovraindebitamento è molto più snella e libera rispetto a quella prevista dalle procedure fallimentari.
Diversa la situazione in cui il debitore eserciti un’attività d’impresa. In questo caso il liquidatore nel programma di liquidazione può prevedere l’affitto dell’azienda o rami di essa o la vendita in blocco dell’azienda o di rami di essa.
Ai sensi dell’art. 14 della L.3/2012 al liquidatore viene conferito il potere di effettuare qualsiasi operazione per conseguire la disponibilità dei beni ed il recupero dei crediti compresi nel patrimonio del debitore da liquidare.
Il liquidatore è tenuto ad informare sia il debitore che i creditori in merito agli esiti delle procedure di vendita. il Giudice può emettere apposito decreto motivato nel caso in cui si verifichino gravi e giustificati motivi.
I creditori con titolo o causa posteriore al momento dell’esecuzione della pubblicità della domanda e del decreto di apertura della liquidazione, non possono avviare procedure esecutive sui beni oggetto di liquidazione.
I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono i primi ad essere soddisfatti e sono definiti crediti prededucibili. A questi seguono i creditori garantiti da pegno o ipoteca sui beni del debitore ed infine i creditori che non godono di cause di prelazione sui beni del debitore.
Chiusura della procedura
Terminata l’operazione di liquidazione, il liquidatore è tenuto a presentare al Giudice il conto della gestione, per la successiva approvazione.
Inoltre il liquidatore deve provvedere ai seguenti adempimenti:
- Deposita istanza per la liquidazione del suo compenso;
- Effettua il riparto finale;
- Deposita presso il tribunale un’istanza in cui descrive dettagliatamente tutte le operazioni svolte nella procedura di liquidazione;
- Chiede al Giudice di voler dichiarare la chiusura della procedura.
Il Giudice, accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, non prima dei 4 anni dal deposito della domanda di liquidazione, dispone con decreto la chiusura della procedura.
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