Che cosa è la Tari? Quali sono i soggetti tenuti al versamento del tributo? Quando siamo tenuti a versare la Tari e quali sono le modalità di pagamento? Di seguito mi accingo a rispondere in modo più esaustivo possibile a queste domande.
La Tari (tassa sui rifiuti) è uno dei tre tributi di cui si compone la IUC (imposta unica comunale), insieme all’Imu (imposta municipale) e alla Tasi (tributo sui servizi indivisibili). La Tari rappresenta la tassa comunale destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore, istituita dall’art. 1 c. 639 L. n. 147/2013 (cd. legge di stabilità per l’anno 2014), che ha sostituito le precedenti Tia (tariffa di igiene ambientale), Tarsu (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) e Tares (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi).
Si può partire adesso nel dettaglio a vedere le caratteristiche di questo tributo. Soffermandomi in particolar modo sui soggetti tenuti al versamento della stessa e alle modalità di pagamento.
Indice
Il presupposto di imposta
La Tari, insieme alla Tasi e all’Imu, è il tributo facente parte dell’IUC, ed è stata introdotta a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014).
La TARI ha sostituito la TARES, che è stata in vigore per il solo 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti tributi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2).
Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono, invece, escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile. In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). Sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria, in caso di pluralità di utilizzatori.
Come si calcola la Tari
La base imponibile per il calcolo della Tari è costituita dalla superficie calpestabile delle unità immobiliari suscettibili di produrre rifiuti, iscritte o iscrivibili nel catasto urbano (art. 1 c. 645 L. n. 147/2013). Come per il calcolo degli altri tributi, anche ai fini dell’applicazione della Tari vengono considerate le superfici accertate o dichiarate. Ossia quelle site nel territorio comunale relative a locali e aree scoperte occupati e idonei a produrre rifiuti. In concreto ogni Comune andrà a determinare l’importo del tributo. Nel dettaglio, la Tari viene corrisposta ex art. 1 c. 650 L. n. 147/2013 in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria.
Questo al fine di garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti locali secondo quanto stabilito dal d.p.r. n. 158/1999.
In tale regolamento vengono definite le norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per fissare la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.
Metodi per il calcolo della Tari
La tariffa si compone di due parti:
- Parte fissa: determinata in relazione alle corrispondenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti;
- Parte variabile: rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione
In alternativa al metodo visto in precedenza, l’art. 1 c. 652 L. n. 147/2013 prevede che, il Comune possa commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie. Qiesto in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
Per ogni categoria o sottocategoria omogenea le tariffe sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
Agevolazioni ed esenzioni
La legge e i regolamenti comunali hanno previsto specifiche riduzioni per la Tari.
L’art. 1 c. 656 L. n. 147/2013, ha previsto una riduzione nella misura massima del 20% della tariffa.
Tale riduzione si applica sia in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, sia in caso di interruzione del servizio. Quest’ultimi affinchè possano determinare una riduzione devono derivare da una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.
Inoltre, si applica una riduzione pari ad almeno il 60%, se il servizio di gestione dei rifiuti non ne comprende anche la raccolta.
Ai sensi dell’art. 1 c. 659 L. n. 147/2013, ogni Comune con proprio regolamento può prevedere riduzioni ed esenzioni per:
- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
- fabbricati rurali ad uso abitativo.
In ogni caso, la Tari non è dovuta per la quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
Le scadenze della Tari
Chiunque possiede o detiene un immobile deve trasmettere la dichiarazione Tari all’ufficio tributi del Comune.
Tale dichiarazione deve essere trasmessa entro il 20 gennaio dall’anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso o la detenzione.
La dichiarazione Tari resta valida fino a quando non sono variate le condizioni di possesso o detenzione.
Pertanto ogni eventuale variazione va comunicata entro lo stesso termine del 20 gennaio successivo.
Ciascun Comune, per quanto riguarda il versamento della Tari, definisce il numero delle rate e le singole scadenze di pagamento.
Per il versamento del tributo il contribuente può optare in un’unica soluzione, con scadenza ultima al 16 giugno di ogni anno. Per il pagamento può essere utilizzato sia il bollettino di conto corrente postale o tramite il Modello F24.
Ravvedimento operoso
In caso di mancato versamento del tributo o di versamento insufficiente, il contribuente può adempiere in maniera spontanea.
Questo può avvenire attraverso lo strumento del ravvedimento operoso.
Il contribuente per usufruire del ravvedimento operoso e mettersi così in regola con i pagamenti deve versare contestualmente il tributo omesso, la sanzione ridotta e gli interessi di mora. Nella pratica, questo avviene mediante la compilazione del modello F24: barrando nel modello la casella “Ravv.” nella sezione “Imu e altri tributi locali” e indicando l’importo complessivo del tributo omesso, sanzioni e interessi.
Codici tributo TARI ravvedimento:
- 3944 Tari;
- 3945 interessi TARI;
- 3946 sanzioni TARI;
- 3951 pagamento di interessi sulla Tariffa;
- 3952 pagamento di sanzioni sulla Tariffa.