Che cosa è la Tasi? Quali sono i soggetti tenuti al versamento del tributo? Quando siamo tenuti a versare la Tari e quali sono le modalità di pagamento? Di seguito mi accingo a rispondere in modo più esaustivo possibile a queste domande.
La Tasi (tassa sui rifiuti) è uno dei tre tributi di cui si compone la IUC (imposta unica comunale), insieme all’Imu (imposta municipale) e alla Tari (tassa sui rifiuti). La Tari rappresenta il tributo che va versato al Comune ed è utilizzato dal Comune per garantire la copertura dei cosiddetti “servizi indivisibili”.
Si può partire adesso nel dettaglio a vedere le caratteristiche di questo tributo. Soffermandomi in particolar modo sui soggetti tenuti al versamento della stessa e alle modalità di pagamento.
Indice
Che cosa è la Tasi?
La Tasi è l’acronimo di Tassa sui Servizi Indivisibili, la nuova imposta comunale istituita dalla legge di stabilità 2014.
La Tasi (tassa sui rifiuti) è uno dei tre tributi di cui si compone la IUC (imposta unica comunale), insieme all’Imu (imposta municipale) e alla Tari (tassa sui rifiuti). La Tari rappresenta il tributo che va versato al Comune ed è utilizzato dal Comune per garantire la copertura dei cosiddetti “servizi indivisibili”.
I “servizi indivisibili” sono quei servizi erogati dal Comune e utilizzati in generale da tutti i cittadini per i quali non è possibile individuare una utenza specifica. Quest’ultimi al contrario si possono definire servizi “a domanda individuale”, dove paga solo chi usufruisce dello specifico servizio.
Qui di seguito un elenco di alcuni dei servizi indivisibili: illuminazione pubblica, manutenzione stradale e del verde pubblico, protezione civile, vigilanza urbana, anagrafe, ecc.
Presupposto del tributo
Vediamo di seguito chi sono i soggetti tenuti al versamento del tributo.
La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo un immobile. Nel caso in cui ci sia una pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
Pertanto la TASI va versata da tutti i possessori dell’immobile e da tutti gli utilizzatori se diversi dal possessore (titolare del diritto reale sull’immobile).
Per la nozione di solidità si deve far riferimento all’art. 1292 del cc.
“L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri. Oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.”
Semplifichiamo il concetto di rispondere in solido dell’obbligazione tributaria con un esempio.
Ipotizziamo il caso in cui un immobile sia posseduto da 2 proprietari. Entrambi saranno tenuti a pagare per la propria quota di possesso.
In realtà uno dei proprietari può pagare tutta l’imposta, quindi la sua quota più quella del secondo proprietario. Comunque se uno dei due non paga, il secondo è chiamato a pagare anche per il primo.
Nel caso della locazione, se vi sono più locatari, questi sono tutti tenuti al pagamento della propria parte. Se uno di questi non paga, gli altri devono pagare per la quota non pagata.
Esenzione Tasi prima casa
Come si evince dal decreto Salva – Italia, con è dovuta la Tasi sugli immobili utilizzati dal proprietario come prima casa.
Con questo si intende l’immobile nel quale il proprietario ed il suo nucleo familiare vivono abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nell’ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare risiedano in case diverse nello stesso Comune, solo una avrà la possibilità di usufruire dell’esenzione.
Sono esenti dal versamento della Tasi anche le pertinenze dell’abitazione principale. Vengono considerate pertinenze i box-auto (categoria catastale c-6), le tettoie e i magazzini (c-7), locali di sgombero e cantine 8C/2).
E’ possibile beneficiare dell’esenzione solo di una pertinenza per ciascuna categoria catastale.
Non rientrano nella fattispecie dell’esenzione le case di lusso, ossia quelle rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
Chi paga la Tasi nelle locazioni?
Vediamo di seguito alcune fattispecie particolari legate alle locazioni che comportano in base ad alcune circostanze un diverso trattamento del tributo.
Vediamo il caso in cui l’immobile sia locato con regolare contratto di locazione registrato presso l’Agenzia delle Entrate e il locatario nell’immobile vi stabilisca la residenza .
La Tasi in questo caso non è dovuta dal locatario ma dal proprietario nelle percentuale stabilite da ciascun Comune.
Diverso è il discorso in cui invece, il locatario non prende la residenza nell’immobile. In questo caso la quota Tasi è dovuta dal locatario in misura del 10% al 30% a seconda di quanto è stato stabilito dal Comune. Il locatore tuttavia, sarà tenuto a versare la quota restante, in quanto entrambi sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria.
Nel caso in cui l’immobile sia stato locato con un contratto a canone concordato, l’aliquota Tasi deve essere ridotta del 25%.
Un’altra fattispecie di contratto che beneficia di agevolazioni è il contratto di comodato.
Questo riguarda il comodato d’uso avviene a parenti di primo grado con ISEE inferiore a 15.000 euro è possibile beneficiare della riduzione della base imponibile del 50%.
Quando si versa la Tasi?
Per quanto riguarda il versamento della Tasi, vi sono due modalità che si presentano per il soggetto obbligato:
- Pagamento in un unica soluzione: la scadenza della Tasi è al 18 giugno. In questo caso il soggetto è tenuto al versamento del 100% del tributo dovuto.
- Pagamento in due rate:
- Acconto Tasi 2018: scadenza 18 giugno;
- Saldo Tasi 2018: scadenza 17 dicembre;
Il contribuente che decide di pagare la tassa in due rate, dovrà pagare con l’acconto di giugno, il 50% del tributo dovuto.
Il restante 50% con l’eventuale conguaglio sulle aliquote 2018 fissate dal comune, con apposita delibera.