Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del Turismo. Rivisto il numero massimo di lavoratori con contratto a tempo determinato che le aziende del settore turismo possono assumere. Agevolazione per i soggetti svantaggiati che effettuano Lavoro Stagionale.
Nel settore turistico la stagionalità e l’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno rappresentano la normalità.
In questo settore diversi sono i fattori che rendono necessaria la stipula di contratti a tempo determinato: la stagionalità ciclica, climatica, festiva, feriale, fieristica, legata ad attività promozionali o commerciali. Per non parlare dell’esistenza di aziende ad apertura infra annuale.
Proprio per questo motivo è importante che imprese e lavoratori conoscano il numero massimo di contratti a tempo determinato che ogni azienda del settore può stipulare.
In questo contributo mi voglio concentrare su questo aspetto andando ad analizzare le modifiche intervenute sul CCNL del Turismo per quanto riguarda i contratti di lavoro a tempo determinato.
Indice
- Lavoro Stagionale e modifiche al CCNL del settore Turismo
- Le novità sul CCNL del Turismo per il Lavoro Stagionale
- Lavoro Stagionale nel Turismo: numero massimo di lavoratori a tempo determinato
- Lavoro Stagionale nel Turismo e nuove attività produttive
- Lavoro Stagionale nel settore Turismo: agevolazione per svantaggiati
Lavoro Stagionale e modifiche al CCNL del settore Turismo
Il 31 ottobre 2018 è stato sottoscritto l’accordo che varia e sostituisce il Titolo V (mercato del lavoro) Capo III (lavoro a tempo determinato e aziende di stagione) del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro (CCNL) del Turismo.
La modifica è avvenuta sulla base delle deleghe stabilite dal DLgs n 81/2015, con le modifiche apportate dal DL n 87/18.
Questo accordo è stato siglato dalle associazioni dei datori di lavoro. In particolare Federalberghi e FAITA con i sindacati dei lavoratori FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL.
La modifica al CCNL del Turismo interessa, in particolare, le seguenti tipologie di strutture:
- Le aziende alberghiere;
- I complessi turistico-ricettivi all’aria aperta;
- Le imprese di viaggio e turismo;
- I tour operator e i network di agenzie di viaggi e turismo;
- I porti e gli approdi turistici.
Le restanti attività previste nel campo di applicazione del CCNL Turismo del 20 febbraio 2010 sono oggi disciplinate dal contratto specifico di settore CCNL pubblici esercizi, ristorazione e servizi, intervenuto in data 8 febbraio 2018.
Le novità sul CCNL del Turismo per il Lavoro Stagionale
L’accordo raggiunto riguardante la modifica del CCNL del Turismo lascia invariata la suddivisione degli articoli della sezione. Tuttavia, introduce una generale aggiornamento dei riferimenti alle disposizioni di legge vigenti ed elimina quelle parti collegate a normative non più in vigore.
La novità più importante introdotta fa riferimento alle casistiche di esclusione dalla disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato.
Casistiche tra le quali sono stati inseriti i contratti stipulati con soggetti svantaggiati. Questo con l’intento di offrire a questi soggetti maggiori possibilità lavorative nel settore del Turismo.
Lavoro Stagionale nel Turismo: numero massimo di lavoratori a tempo determinato
L’aspetto più importante riguarda i limiti quantitativi, disciplinati dall’articolo 79 del CCNL Turismo.
Il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti a tempo determinato è stabilito facendo riferimento alla base di computo di ciascuna unità produttiva, composta dai lavoratori in forza a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato.
Possono quindi essere assunti:
- 4 lavoratori nelle unità produttive con base di computo compresa tra 0 e 4;
- 6 lavoratori nelle unità produttive con base di computo compresa tra 5 e 9;
- 7 lavoratori nelle unità produttive con base di computo compresa tra 10 e 25;
- 12 lavoratori nelle unità produttive con base di computo compresa tra 36 e 50;
- 20% nelle unità produttive con base di computo maggiore di 50.
In base alle disposizioni previste nella precedente versione del CCNL, manca nell’accordo il riferimento alla base di computo da 26 a 35 lavoratori. Base che prevedeva la possibilità di assumere 9 lavoratori a tempo determinato.
Dovrebbe trattarsi di un refuso e pertanto, nell’attesa di un documento ufficiale di rettifica e integrazione, risulterebbe applicabile la precedente versione.
Viene infine demandata agli accordi di secondo livello, aziendale o territoriale, sottoscritti tra le associazioni firmatarie del CCNL, la possibilità di modificare le misure indicate nell’articolo 79 riguardanti il numero massimo di lavoratori a tempo determinato assumibili.
Lavoro Stagionale nel Turismo e nuove attività produttive
Nulla viene variato con riferimento alla fase di avvio di nuove attività produttive. Così come previsto dall’articolo 80 del CCNL Turismo.
In fase di start-up di nuove attività l’assunzione a tempo determinato è considerata per motivi sostitutivi ed al periodo di affiancamento alla stagionalità e alle casistiche di intensificazione delle attività lavorative in determinati periodi dell’anno. Articoli da 81 ad 83 del CCNL Turismo.
In questo ambito viene introdotta dalla norma una dichiarazione a verbale. Ovvero un documento nel quale le parti convengono che le disposizioni di stagionalità previste sopra soddisfano i requisiti richiesti dal DLgs n 81/2015.
Negli articoli 84 (cause di forza maggiore), 85 (monitoraggio), 86 (diritto di precedenza), 88 (informazioni) e 89 (formazione) vengono eliminate le parti ormai non applicabili ed adeguati i riferimenti normativi.
Lavoro Stagionale nel settore Turismo: agevolazione per svantaggiati
La normativa offre poi una possibilità importante ai soggetti svantaggiati.
L’articolo 87 del CCNL Turismo, infatti, prevede tra i casi di esclusione dalla disciplina della successione dei contratti, i contratti stipulati con:
- Percettori di trattamenti a sostegno/integrazione del reddito. Mi riferisco ai soggetti percettori delle varie forme di ASPI, CIGO, CIGS, mobilità, etc;
- Disoccupati con età superiore ai 45 anni;
- Invalidi iscritti negli elenchi di cui alla Legge n 68/1999.
Rimane invariata la disposizione introdotta dall’accordo del 9 febbraio 2017. Pertanto ai contratti a termine stipulati successivamente al primo marzo 2017 vengono applicati gli intervalli di 8 o 15 giorni.
Questo a seconda che il rapporto a tempo determinato precedente abbia avuto rispettivamente una durata inferiore o uguale a 6 mesi oppure superiore a 6 mesi.