La notifica delle lettere di compliance su attività finanziarie estere. Possibile applicare l’istituto del ravvedimento operoso per regolarizzare la propria posizione
Tutti i soggetti residenti fiscalmente in Italia sono tenuti a comunicare le attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero al fine di assolvere il monitoraggio fiscale. Tale comunicazione avviene mediante la presentazione della dichiarazione dei redditi e la compilazione del quadro RW.
L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 439255/2022 del 29 novembre 2022, ha emanato le modalità attuative per l’invio ai contribuenti delle lettere di compliance in merito alle attività patrimoniali e finanziarie estere non dichiarate.
L’obiettivo è quello di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili derivanti dagli eventuali redditi percepiti in relazione alle attività detenute all’estero e oggetto di monitoraggio fiscale.
Indice
- Lettere di compliace frutto dello scambio di informazioni con Amministrazioni fiscali estere
- Monitoraggio fiscale attività finanziarie estere
- Lettere di compliance: soggetti interessati
- Lettere di Compliance: contenuto della comunicazione
- Cosa fare quando si riceve una lettera di compliance?
- Regime sanzionatorio
- Lettere di compliance: conclusioni
Lettere di compliace frutto dello scambio di informazioni con Amministrazioni fiscali estere
Con lo l’entrata in funzione delle varie forme di scambio di informazioni in ambito Europea e Convenzionale, ha portato l’Amministrazione finanziaria ad avere a disposizione una mole importante di dati fiscali dei contribuenti.
L’Agenzia delle Entrate, a seguito dell’analisi dei dati ricevuti da parte delle Amministrazioni fiscali estere, secondo il Common Reporting Standar (CRS), individua i contribuenti che presentano possibili anomalie dichiarative.
Sulla base di questi dati, l’Agenzia delle Entrate ha elaborato e trasmesso ai contribuenti le c.d. “lettere di compliance“.
L’art. 8-bis della direttiva del Consiglio 2011/16/UE, come modificata dalla direttiva 2014/107/UE, stabilisce che gli Stati membri devono trasmettere, per i periodi d’imposta dal 1° gennaio 2016, le informazioni riguardanti i residenti negli altri Stati membri in relazione alle attività finanziarie di cui siano titolari.
Monitoraggio fiscale attività finanziarie estere
Tutti i contribuenti fiscalmente residenti in Italia sono tenuti all’adempimento relativo al monitoraggio fiscale. Tale disciplina è stata introdotta nel nostro ordinamento con il D.L. n. 167/90, convertito poi dalla Legge n. 227/90.
I contribuenti residenti fiscalmente in Italia con detenzione di attività finanziarie o patrimoniali all’estero sono obbligati a dover dichiarare tali attività nella dichiarazione dei redditi.
Inoltre, al verificarsi di alcune condizioni, la detenzione di attività finanziarie all’estero comporta il pagamento di alcune imposte, ovvero:
- Ivie: per gli immobili detenuti all’estero;
- Ivafe: per le attività finanziarie.
Il monitoraggio fiscale rappresenta lo strumento per l’Agenzia delle Entrate di acquisire il maggior numero di informazioni per poter svolgere l’attività di accertamento.
Dalla mia esperienza professionale, posso dirti che il numero di lettere di compliance inviate ai contribuenti sta aumentando di anno in anno.
Lettere di compliance: soggetti interessati
Se rientri tra questi soggetti devi verificare di aver correttamente compilato il quadro RW nella tua dichiarazione dei redditi.
Nel caso di mancata compilazione o incompleta o inesatta compilazione potresti essere tra i soggetti destinatari di una lettera di compliance da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Vediamo qui di seguito quali sono i contribuenti sui quali l’Agenzia delle Entrate pone “particolari attenzioni”:
- I cittadini italiani residenti all’estero anche se iscritti all’Aire. In quanto, vi possono essere elementi tali da attrarre la residenza fiscale nel nostro Paese;
- Cittadini esteri iscritti all’Anagrafe delle popolazione residente in Italia.
Oltre alla lettera di compliance ( meno invasiva per i contribuenti) vi sono anche l’invio di inviti o questionari. Quest’ultimi, a differenza della lettera di compliance, rappresentano l’inizio di una vera e propria attività istruttoria.
Lettere di Compliance: contenuto della comunicazione
Andiamo ad analizzare gli aspetti operati, ovvero ai contribuenti con le anomalie dichiarative più rilevanti verrà inviata una comunicazione che contiene le seguenti informazioni:
- codice fiscale, cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
- codice atto;
- descrizione della tipologia di anomali riscontrata, che può riguardare gli obblighi di monitoraggio fiscale e/o l’indicazione degli imponibili relativi a redditi di fonte estera;
- possibilità per il contribuente di verificare i dati di fonte estera che lo riguardano, accedendo alla sezione “l’Agenzia scrive” del proprio Cassetto fiscale;
- istruzioni (contenute in un apposito allegato) in merito agli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione tramite l’istituto del ravvedimento operoso;
- invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, tramite il canale di assistenza Civis, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nelle informazioni pervenute dalle Amministrazioni estere o abbia già assolto gli obblighi dichiarativi per il tramite di un intermediario residente;
- modalità per richiedere ulteriori informazioni, contattando la Direzione provinciale competente, prioritariamente mediante PEC, email o telefono.
Cosa fare quando si riceve una lettera di compliance?
Se hai ricevuta una lettera di compliace ti consiglio di rivolgerti subito ad un dottore Commercialista. Ti consiglio di rivolgerti ad un professionista con esperienza in ambito internazionale, in modo da farti assistere da un soggetto con esperienze pregresse in tale ambito.
Vediamo qui di seguito quali sono le due opzioni quando viene notificata una lettera di compliance:
- Aderire alla lettera di compliance: presentando una dichiarazione integrativa con il versamento delle sanzioni ridotte tramite il ravvedimento operoso;
- Non aderire alla lettera di compliance.
Come presentare la dichiarazione integrativa?
Come abbiamo visto precedentemente, dopo aver verificato i dati contenuti nella lettera di compliance, se si riconosce di aver commesso gli errori segnalati dall’Agenzia delle Entrate, è possibile correggerli mediante il cosiddetto “ravvedimento operoso”.
Il primo step è quello di presentare la dichiarazione integrativa relativa all’anno oggetto di contestazione. Per la presentazione della dichiarazione integrativa occorre utilizzare il modello ministeriale relativo all’anno di riferimento. Tale modello, deve essere utilizzato anche se la dichiarazione originaria è stata presentata con il modello 730.
Nella dichiarazione integrativa, da presentare esclusivamente per via telematica ( direttamente o tramite intermediario abilitato), devono essere indicati:
- i redditi non dichiarati, come segnalato nella lettera ricevuta;
- tutti gli altri dati relativi a redditi, oneri e crediti che già erano stati esposti nella dichiarazione originaria e che non richiedono alcuna modifica.
In sostanza, la dichiarazione integrativa deve contenere tutti i dati dichiarati e non soltanto quelli che sono stati aggiunti o modificati.
Nella dichiarazione integrativa occorre barrare l’apposita casella “dichiarazione integrativa”, presente nel frontespizio del modello.
Inoltre, è necessario evidenziare quali quadri della dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali non sono stati invece modificati.
Se desideri approfondire questo aspetto ti consiglio di leggere il seguente contributo: “Dichiarazione integrativa a sfavore: sanzioni e ravvedimento“.
Il versamento degli importi
Per versare le somme dovute (maggiore imposta, interessi e sanzione ridotta) deve essere utilizzato il modello F24, disponibile, con le relative istruzioni di compilazione, sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Nell’apposito campo del modello F24 deve essere riportato il “codice atto”. Tale codice è indicato in alto a sinistra nella lettera di compliance ricevuta.
Il versamento delle somme dovute non può essere rateizzato. Inoltre, le singole voci relative a maggiore imposta, interessi e sanzione devono essere indicati in maniera distinta nei vari campi del modello F24, utilizzando gli specifici codici tributo.
Non aderire alle lettere di compliance
La seconda opzione è quella di non aderire alla lettera di compliance. Per quella che è la mia esperienza professionale, si tratta di un opzione che non mi sento di consigliare. Questa possibilità comporta il fatto di non presentare una dichiarazione integrativa. In questo caso l’Agenzia delle Entrate ha la possibilità di procedere con gli step successivi. Con questo, mi riferisco alla possibilità di emettere un avviso di accertamento. Con quest’ultimo, è preclusa la possibilità al contribuente di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.
Nel caso in cui da una verifica ritieni corretti i dati indicati nella tua dichiarazione dei redditi, ti consiglio di comunicarlo, inviando eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti all’Agenzia delle Entrate. Tale comunicazione dovrà avvenire tramite “Civis”, allegando anche eventuali documentazioni a sostegno della tua tesi.
Qualora l’Agenzia delle Entrate provvede a notificarti l’avviso di accertamento, potrei richiedere la rateazione degli importi richiesti, inoltre beneficiare della riduzione a 1/3 delle sanzioni applicate dall’Agenzia. Quest’ultimo, solo nel caso in cui non contesti l’avviso di accertamento che ti è stato notificato.
Regime sanzionatorio
Vediamo adesso un aspetto qual’è il regime sanzionatorio legato al monitoraggio fiscale.
A tale omissione si ritiene applicabile il regime sanzionatorio previsto dall’articolo 5 del D.L. n. 167/90, modificato dalla Legge n. 97/2013 (“Legge Europea 2013”).
Regime che prevede le seguenti sanzioni per le omissioni legate al monitoraggio fiscale:
- €. 258 in caso di presentazione del quadro RW tardivo, entro 90 giorni dal termine ordinario;
- Dal 3% al 15% di quanto non dichiarato è detenuto in Paesi non Black List;
- Dal 6% al 30% di quanto non dichiarato è detenuto in Paesi Black List.
Queste sono le sanzioni applicate dall’Agenzia delle Entrate in misura piena, in caso di mancata risposta alla lettera di compliance con una dichiarazione integrativa.
Se desideri approfondire le sanzioni legate al monitoraggio fiscale e qual’è la riduzione applicabile in caso di ravvedimento operoso, ti consiglio di leggere il seguente contributo: “Ravvedimento operoso quadro RW“.
Sanzioni per redditi non dichiarati
Qualora vi siano oltre alle violazioni legate al monitoraggio fiscale anche redditi di fonte estera non dichiarati, si applicano le sanzioni da dichiarazione infedele (art. 1 e 5 del D.Lgs. n. 471/97). Questa disciplina prevede l’applicazione della sanzione amministrativa che va dal 90% al 180% della maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte:
- Un reddito inferiore a quello accertato;
- Imposta inferiore a quella dovuta;
- Un credito superiore a quello spettante;
- Indebite detrazioni d’imposta o deduzioni dell’imponibile.
Per i redditi di fonte estera, oggetto del presente contributo, la sanzione applicata è aumentata di 1/3.
Lettere di compliance: conclusioni
Come avrai visto leggendo questo contributo, se hai ricevuto una lettera di compliance, l’errore da non fare assolutamente è di stare fermi.
Intervenendo è possibile beneficare della riduzione delle sanzioni.
Come anticipato precedentemente, ti consiglio di farti assistere fiscalmente da un professionista esperto di queste situazioni.
Sono a disposizione se hai bisogno di un consulente a cui affidarti per analizzare la tua situazione e individuare la soluzione migliore.
Qui di seguito troverai il link in modo da richiedere direttamente la mia consulenza. Riceverai a stretto giro un preventivo personalizzato.