L’attività di locazione immobiliare di una Holding può determinare la soggettività IVA della sua attività? La risposta è affermativa, e consente alla Holding di potersi detrarre l’IVA pagata per l’acquisto delle partecipazioni nelle società locatarie. Tutte le info nel presente contributo, anche per quanto riguarda le Holding Miste.
Quando si opera attraverso una Holding di partecipazioni, sappiamo che la sua attività non assume rilevanza ai fini IVA.
In genere alla Holding di partecipazioni non è consentita la detrazione dell’IVA sulle operazioni passive. Questo in virtù del fatto che non è un soggetto passivo IVA, non esercitando attività commerciale.
Tuttavia, cosa accade, a questi fini quando vi è anche l’esercizio di una attività di locazione immobiliare svolta dalla Holding per le sue partecipate.
Ebbene, a condizione che la stessa società abbia optato per l’imponibilità IVA dei relativi canoni si può configurare un’attività economica. Ai sensi dell’articolo 9 della Direttiva IVA. Attività che conferisce al soggetto che la svolge lo status di soggetto passivo IVA.
Questo con conseguente diritto a detrarre l’IVA sulle spese sostenute a monte per l’acquisto delle partecipazioni nelle società locatarie degli immobili.
Vediamo, quindi, le implicazioni ai fini IVA riguardanti la locazione immobiliare di una Holding di partecipazioni.
Indice
Soggettività passiva delle Holding
Uno degli aspetti di interesse che riguardano le Holding di partecipazioni riguarda i profili di possibile soggettività IVA della stessa.
Soggettività di imposta che inevitabilmente comporta la spettanza del diritto alla detrazione dell’IVA assolta sulle spese per gli acquisti di beni o servizi effettuati a monte.
Vi sono infatti, Holding Statiche, il cui unico scopo è quello legato alla riscossione di dividendi. Società che non esercitando attività commerciale non hanno soggettività IVA e non possono detrarsi l’IVA sugli acquisti di partecipazioni.
Vi sono però anche Holding Dinamiche, caratterizzate oltre che dall’assunzione di partecipazioni, da un’influenza, diretta o indiretta, nella gestione delle società partecipate.
Gestione che va oltre il semplice esercizio dei diritti derivanti dalla qualità di socio o azionista. Tale ingerenza per assumere rilevanza ai fini IVA deve concretizzarsi nel compimento di operazioni soggette all’IVA.
Operazioni quali la prestazione di servizi amministrativi, finanziari, commerciali e tecnici da parte della Holding alle sue controllate.
L’impossibilità di portare in detrazione l’IVA assolta a fronte delle spese di acquisizione di partecipazioni sostenute da una società che si limita alla mera detenzione delle stesse rappresenta, peraltro, una conclusione consolidata. Così come si ricava dalla Circolare n 6/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate.
Locazione Immobiliare di una Holding
La locazione immobiliare di una Holding a una sua società controllata è suscettibile di configurare un’attività economica rilevante ai fini IVA.
Questo purché tale prestazione di servizi:
- Abbia carattere stabile;
- Sia effettuata a titolo oneroso. Pertanto deve sussistere un nesso diretto e immediato tra il servizio prestato dalla Holding e il controvalore ricevuto dalla controllata locataria;
- Si assoggettata ad imposta.
Al ricorrere congiunto delle tre condizioni le spese sostenute dalla Holding per l’acquisizione delle partecipazioni nella controllata locataria si considerato spese generali. Questo consente il diritto all’integrale detrazione dell’IVA pagata sulle medesime spese.
È stato in riconosciuto il verificarsi di una tale interferenza ove la Holding esplichi nei confronti delle partecipate operazioni soggette a IVA. Quali la prestazione di servizi amministrativi, contabili, finanziari, commerciali, informatici e tecnici.
Con la conseguenza che alla nozione di “interferenza gestionale” di una holding in una sua controllata occorre attribuire un ambito particolarmente ampio. Sino a comprendere la totalità delle operazioni configuranti un’attività economica ai fini dell’IVA.
Locazione immobiliare ad una controllata
In tale contesto può, pertanto, rientrare anche un’attività di locazione immobiliare.
La locazione di un immobile da parte di una Holding a una propria controllata (che, ad esempio, lo utilizza quale sito produttivo) può, pertanto, essere ritenuta espressione di ingerenza nella gestione di quest’ultima.
Operazione, quindi, sufficiente a conferire alla Holding – per quanto riguarda il relativo svolgimento – lo status di soggetto passivo IVA.
Perché ciò possa avvenire deve, evidentemente, trattarsi di una locazione per la quale sia stata esercitata l’opzione per l’imponibilità. E che, pertanto, si svolge al di fuori del regime di esenzione delineato come naturale per tale tipo di operazioni dall’articolo 135, § 1, lettera l), della Direttiva IVA.
Ecco allora che la locazione di un immobile da una Holding a una società controllata è suscettibile di configurare un’attività economica rilevante ai fini IVA.
Locazione Immobiliare di una Holding: limiti alla detrazione per le Holding miste
Che cosa succede, tuttavia, nel caso in cui vi sia una Holding mista. Ovvero, una Holding che interferisca nella gestione solo di alcune delle proprie partecipate, non esercitando alcuna attività economica nei confronti delle altre.
Quali sono le implicazioni, nel caso in cui la Holding effettui anche attività di locazione immobiliare?
In un tale contesto, le spese sostenute per l’acquisto delle partecipazioni potranno essere incluse nelle spese generali (con conseguente detraibilità dell’IVA assolta sulle stesse). Ma solo per la parte relativa a quelle riferibili alle partecipate nelle quali si verifica la descritta interferenza gestionale.
L’individuazione delle spese inerenti all’attività economica dovrà avvenire sulla base di criteri definiti dai vari Stati membri UE. Questo in modo che riflettano la quota reale di imputazione delle spese sostenute a monte all’attività economica e a quella non economica.
Tale riscontro è stato, peraltro, demandato all’Amministrazione finanziaria nazionale, che dovrà determinare di caso in caso se l’acquisto dei titoli per cui la Holding ha scontato l’IVA abbia a oggetto quelli nella società locataria. Oppure se, al contrario, riguardi anche altre controllate. Se le uniche spese per le quali la Holding ha portato l’IVA in detrazione risulteranno sostenute per l’acquisto delle partecipazioni nella locataria, ne conseguirà la piena spettanza del diritto alla detrazione.
Acquisto di titoli nelle società controllate
Sono parametri validi per la definizione dei menzionati criteri obiettivi per la ripartizione – tra l’attività economica e quella non economica – le spese sostenute dalla Holding per l’acquisto dei titoli nelle controllate.
Questo al fine di riconoscere il diritto a detrazione limitatamente alla quota riferibile alle società oggetto di interferenza e, quindi, nei confronti delle quali sia ravvisabile l’esercizio di un’attività economica da parte della stessa Holding.
Per questo non potranno essere utilizzati, né il volume d’affari realizzato dalla Holding a fronte dell’affitto degli immobili alle controllate, né gli introiti che la Holding trae dalla partecipazione al relativo capitale.
Tali elementi possano rappresentare variabili manovrabili e che, come tali, possono prestarsi ad abusi o distorsioni sotto il profilo del riconoscimento del diritto a detrazione.
Riferire il criterio di ripartizione in parola al fatturato realizzato dalla Holding a fronte di tale attività immobiliare comporterebbe, inoltre, la subordinazione del diritto alla detrazione ai risultati dell’attività economica del soggetto passivo.
Con ciò confliggendo con la relativa definizione dettata dall’articolo 9, § 1, della Direttiva IVA. Secondo la quale è tale chi esercita, in modo indipendente e in ogni luogo, un’attività economica, a prescindere dallo scopo o dai risultati della stessa.
Locazione Immobiliare di una Holding: considerazioni
In questo contributo ti ho indicato come la gestione di una Holding di partecipazioni se passa da statica a dinamica può portare a risvolti positivi.
Effettuare una attività di locazione immobiliare da parte di una Holding permette la possibilità, optando per l’imponibilità IVA dei canoni, la soggettività IVA dell’ente. In questo modo per la società sarà possibile arrivare a dedursi gli oneri legati all’acquisto delle partecipazioni.
Cosa che, in una normale Holding statica di partecipazioni non è possibile.
La possibilità di detrarsi l’IVA pagata ai fornitori può risultare sicuramente un elemento da prendere in considerazione quando si sta pensando alla soluzione Holding per la gestione di un gruppo societario.